IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.  4632642  del  29  dicembre  2022,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2023
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Euronext Securities Milan (gia' Monte Titoli S.p.a.) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  61204  del  6  luglio   2022,
concernente la «Cessazione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 43044 del  5  maggio  2004,  recante
«Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modifiche,  recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  ed   in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2023  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerato che alla  data  del  9  gennaio  2023  non  sono  state
disposte emissioni; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,45% con  godimento  1°  settembre  2022  e  scadenza  1°
settembre 2043; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la  gestione  dell'emissione
dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da Barclays
Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citibank  Europe  Plc,  Goldman  Sachs
Bank Europe SE e Intesa Sanpaolo S.p.a., al fine di ottenere la  piu'
ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli  investitori  e   di
contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' alla «Offering circular» del 10 gennaio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo  unico»  nonche'  del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche  di
buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: 
 
+----------------+--------------------------------------------------+
|importo:        |7.000 milioni di euro                             |
+----------------+--------------------------------------------------+
|decorrenza:     |1° settembre 2022                                 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|scadenza:       |1° settembre 2043                                 |
+----------------+--------------------------------------------------+
|                |4,45% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° |
|tasso di        |marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata   |
|interesse:      |del prestito                                      |
+----------------+--------------------------------------------------+
|data di         |                                                  |
|regolamento:    |17 gennaio 2023                                   |
+----------------+--------------------------------------------------+
|dietimi         |                                                  |
|d'interesse:    |centotrentotto giorni                             |
+----------------+--------------------------------------------------+
|prezzo di       |                                                  |
|emissione:      |99,606                                            |
+----------------+--------------------------------------------------+
|rimborso:       |alla pari                                         |
+----------------+--------------------------------------------------+
|commissione di  |                                                  |
|collocamento:   |0,215% dell'importo nominale dell'emissione       |
+----------------+--------------------------------------------------+
 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,45%,  pagabile
posticipatamente in due semestralita', il 1° marzo ed il 1° settembre
di ogni anno di  durata  del  prestito.  La  prima  semestralita'  e'
pagabile il 1° marzo 2023 e l'ultima il 1° settembre 2043.