Il Commissario straordinario del governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016. 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
  "4-quinquies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021».  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114"; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450,  con
cui e' stata disposta l'ulteriore proroga del termine della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021  e  successivamente
con ordinanza n. 123 del 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
  ai sensi dell'art. 1, comma  4,  dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
  ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del  2020  «Ai
fini di quanto  previsto  al  comma  1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di Regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
  ai sensi dell'art. 2, comma 1,  dell'ordinanza  n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
  ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020,  «Le
ordinanze   in   deroga,   anche   ove   contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
  ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020,  «Le
ordinanze  in   deroga   possono   altresi'   riguardare   le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
  ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del  2020,  «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
  ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020  «con
le ordinanze commissariali  in  deroga  e'  determinata  ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
  ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con
le  ordinanze  di  cui  all'art.  1  e'  altresi'  possibile,   anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    - l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    - l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-   ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Preso atto che il Comune di Arquata del  Tronto,  con  delibera  di
consiglio comunale n. 43 del 2 dicembre 2022, ha  approvato  i  Piani
urbanistici  attuativi  (P.U.A.)  delle  aree  perimetrate  ai  sensi
dell'O.C.S.R. n. 25/2017, di Arquata capoluogo e  delle  frazioni  di
Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo  e  Capodacqua,
che definiscono  il  nuovo  assetto  urbanistico  e  disciplinano  la
ricostruzione sia pubblica che privata degli abitati distrutti; 
  Preso atto delle richieste formulate  dal  Sindaco  del  Comune  di
Arquata del Tronto, nel corso dei Consigli comunali  di  approvazione
degli strumenti urbanistici di cui sopra e nei  successivi  incontri,
circa l'attivazione dei poteri speciali per accelerare e semplificare
l'attuazione  degli  interventi  di  urbanizzazione  previsti   nella
pianificazione con riguardo  alle  frazioni  di  Pretare,  Piedilama,
Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
Uffici  del  Comune  di  Arquata,  dall'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione  della   Regione   Marche   e   dalla   struttura   del
sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub  Commissario
Allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta  relazione  emerge  che  gli  eventi
sismici del 2016 hanno provocato, nelle frazioni sopra citate,  gravi
ed  estesi  danneggiamenti  del  tessuto   urbano,   in   particolare
compromettendo gli spazi pubblici, la rete viaria, i muri di sostegno
e  il  terrazzamento  dei  suoli,  le  infrastrutture  a   rete   dei
sottoservizi (rete idrica di approvvigionamento, rete di  smaltimento
delle acque bianche e nere, rete elettrica,  illuminazione  pubblica,
rete di distribuzione del gas, e rete telefonica e dati)  e  che,  in
alcuni casi, hanno attivato dissesti  idrogeologici  che  interessano
l'ambito urbano; 
  Considerato  che  in  esito  ai  risultati  degli  studi  e   degli
approfondimenti geologici, geomorfologici e di microzonazione sismica
alcune  frazioni   devono   essere   parzialmente   o   completamente
delocalizzate e che, pertanto, nei nuovi siti occorre  realizzare  le
opere di urbanizzazione primaria  necessarie  per  poter  avviare  la
ricostruzione degli edifici privati e la  ricostituzione  dei  nuclei
abitati; 
  Considerato che il Comune di Arquata del Tronto, sulla scorta degli
elaborati costituenti i PUA  approvati  con  D.C.C.  n.  43/2022,  in
accordo con la Struttura commissariale e l'USR Marche, ha individuato
tra  le  opere   pubbliche   in   essi   previste   quelle   ritenute
indispensabili al fine di  avviare  la  ricostruzione  privata  delle
frazioni maggiormente danneggiate; 
  Considerato che gli interventi necessari possono essere individuati
secondo le tipologie ed entita' previste  dalla  presente  ordinanza,
stimate su base parametrica in forza di valutazione  condivisa  dalla
struttura  del  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,
dall'USR  e  dal  Comune  di  Arquata,  da   confermare   a   seguito
dell'approvazione del progetto nel livello  definito  per  l'appalto,
per un totale complessivo di euro 35.245.061,41; 
  Considerato che per dare attuazione alle  previsioni  di  riassetto
urbanistico e di parziale o completa delocalizzazione degli  abitati,
come approvate  nei  PUA,  il  Comune  di  Arquata  del  Tronto  deve
provvedere all'acquisizione tramite esproprio dei  terreni  ove  sono
previste le nuove edificazioni, stimate su base parametrica in  forza
di   valutazione   condivisa   dalla   struttura   del    Commissario
straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Arquata,
per un importo complessivo di euro 778.016,10, non gia'  previsto  in
altri programmi finanziati; 
  Considerato  che   la   celere   realizzazione   delle   opere   di
urbanizzazione prioritarie dei PUA e' determinante per contrastare il
prolungato  disagio  nella  popolazione  locale  e   le   disfunzioni
continue,  che  aggravano  le  condizioni  di   vita   quotidiana   e
favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche'  la  crisi  delle
attivita' economiche  e  produttive,  oltretutto  incrementata  dalla
pandemia; 
  Considerato che gli interventi sopra  descritti  sono  necessari  e
urgenti al fine di riportare la popolazione a normali  condizioni  di
vita, mettendo in sicurezza il territorio  attraverso  l'eliminazione
dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando  la  rete
viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di  persone  e
mezzi, compresi  quelli  che  devono  provvedere  alla  ricostruzione
dell'abitato, nonche' riattivando le infrastrutture a rete necessarie
a garantire i servizi essenziali,  oggi  fortemente  compromessi  con
riguardo sia alla rete idrica di  approvvigionamento,  alla  rete  di
smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e  di
illuminazione pubblica, alla rete  di  distribuzione  del  gas,  alla
banda ultra larga, e alla rete telefonica; 
  Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto  della
presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  al  fine  di
ripristinare la sicurezza del territorio e recuperare spazi pubblici,
rete viaria e sottoservizi, che assolvono a un fondamentale  servizio
pubblico; 
  Considerato che il Piano urbanistico attuativo (PUA) approvato  dal
Comune di Arquata ai sensi dell'art. 11, comma 2,  del  decreto-legge
n. 189/2016 con delibera C.C. n. 43/2022 ha inserito  gli  interventi
di cui sopra tra quelli da realizzare in via prioritaria,  e  che  si
rende ora necessario dare attuazione a tale strumento urbanistico; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi, si rende necessario un programma  di  realizzazione
unitario e coordinato delle infrastrutture sopra richiamate; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  sopra  indicati  in
Comune di Arquata del Tronto, come meglio  dettagliati  nell'Allegato
n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che si  rende  dunque  necessario  stanziare  l'importo
complessivo di euro 36.465.987,06 non inserito nell'ordinanza n.  109
del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi'  adottare  misure  straordinarie,   di   semplificazione   e
coordinamento delle procedure per accelerare gli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione  delle
opere  di  cui  all'Allegato  n.  1,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario  l'ing.  Fulvio
Maria  Soccodato  in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato  che   l'USR   Regione   Marche   ha   manifestato   la
disponibilita' a curare l'attuazione delle  opere  prioritarie  sopra
descritte, per le quali e' dotato di esperienza  pregressa,  valutata
in base al volume di appalti portati a termine e  quelli  attualmente
in corso,  attinenti  proprio  alla  natura  degli  interventi  sopra
descritti, nonche' di adeguata dotazione di risorse umane  in  ordine
ai profili professionali a disposizione dell'ente; 
  Considerato che il  Comune  di  Arquata  del  Tronto  concorda  con
l'individuazione dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore; 
  Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere  all'USR  Regione
Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di
soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi  i
servizi di  ingegneria  e  architettura  di  importo  inferiore  agli
importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di  operatori  da  consultare  e  che  sono  necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione,  ricostruzione,  riparazione  e  del
ripristino di strutture oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza
rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per
attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per importi fino alle  soglie  di
cui all'art. 35 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati in base ad indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148,  comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu'
basso  anche  sopra  le  soglie  di  cui  all'art.  35  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, e in applicazione  dell'art.  48,
comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, al fine di ridurre i costi e i
tempi di realizzazione delle opere, di consentire di porre a base  di
gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica o definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
oggetto della presente ordinanza; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento  del  30  dicembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione  Umbria
con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante. 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario e  coordinato  degli  interventi  di
eliminazione delle situazioni di  dissesto  del  tessuto  urbano,  di
sistemazione  delle  aree  interessate  dalle  delocalizzazioni,   di
rifacimento dei sottoservizi e di ripristino della  viabilita'  nelle
frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara  del  Tronto,  Tufo,
Capodacqua e Trisungo in Comune di Arquata  del  Tronto,  danneggiate
dagli  eventi  sismici.  I  suddetti  interventi,  meglio   descritti
nell'Allegato  n.  1  alla  presente  ordinanza,  con   il   relativo
cronoprogramma e sue modalita' di aggiornamento, che ne costituiscono
parte integrante e  sostanziale,  sono  di  seguito  riassuntivamente
indicati  con  relativa  stima  previsionale  su   base   parametrica
formulata  in  base  a  valutazione  condivisa  dalla  struttura  del
Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Marche e dal
Comune   di   Arquata   del   Tronto,   da   confermare   a   seguito
dell'approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto: 
    a) in frazione di Pretare: 
      1) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali
dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 400.230,00 
      2) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 994.496,75 
      3) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1°
stralcio, per un importo stimato di euro 2.408.923,85 
    b) in frazione di Piedilama: 
      4) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali
dell'abitato  -  1°  stralcio,  per  un  importo  stimato   di   euro
3.466.425,00 
      5) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 694.827,80 
      6) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1°
stralcio, per un importo stimato di euro 1.308.197,68 
    c) in frazione di Vezzano: 
      7) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali
dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 773.430,00 
      8) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 34.834,55 
      9) Interventi di consolidamento dei  dissesti  interessanti  il
nucleo abitato  -  1°  stralcio,  per  un  importo  stimato  di  euro
250.000,00 
    d) in frazione di Pescara del Tronto: 
      10)  Interventi  di  riconfigurazione  morfologica  dei   suoli
fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo  stimato  di  euro
10.709.565,00 
      11) Interventi di ripristino e realizzazione della rete  viaria
- 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.030.736,25 
      12) Interventi di realizzazione delle reti dei  sottoservizi  -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.289.947,98 
    e) in frazione di Tufo: 
      13)  Interventi  di  riconfigurazione  morfologica  dei   suoli
fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo  stimato  di  euro
2.065.005,00 
      14) Interventi di ripristino e realizzazione della rete  viaria
- 1° stralcio, per un importo stimato di euro 208.770,05 
      15) Interventi di realizzazione delle reti dei  sottoservizi  -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 557.985,37 
    f) in frazione di Capodacqua: 
      16)  Interventi  di  riconfigurazione  morfologica  dei   suoli
fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo  stimato  di  euro
3.915.645,00 
      17) Interventi di ripristino e realizzazione della rete  viaria
- 1° stralcio, per un importo stimato di euro 682.496,65 
      18) Interventi di realizzazione delle reti dei  sottoservizi  -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.607.102,80 
      19) Interventi di consolidamento dei dissesti  interessanti  il
nucleo abitato  -  1°  stralcio,  per  un  importo  stimato  di  euro
150.000,00 
    g) in frazione di Trisungo: 
      20) Interventi di ripristino e realizzazione della rete  viaria
- 1° stralcio, per un importo stimato di euro euro 803.908,00 
      21) Interventi di realizzazione delle reti dei  sottoservizi  -
1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.335.443,23. 
  per un importo totale pari a euro 35.687.970,96 non  gia'  previsto
in altri programmi finanziati. 
  2.  Gli  interventi  sopra  descritti   presentano   carattere   di
necessita' e urgenza, ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi: 
    a) le infrastrutture oggetto della presente  ordinanza  hanno  un
notevole impatto sociale, per cui  la  loro  celere  realizzazione  o
ricostruzione risulta  determinante  per  contrastare  il  prolungato
disagio della popolazione  locale  e  le  disfunzioni  continue,  che
aggravano  le  condizioni  di  vita  quotidiana  e   favoriscono   lo
spopolamento  del  territorio,  nonche'  la  crisi  delle   attivita'
economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia; 
    b) si rende necessario riportare con  urgenza  la  popolazione  a
normali condizioni di  vita,  mettendo  in  sicurezza  il  territorio
attraverso  l'eliminazione  dei  dissesti  che  interessano  l'ambito
urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono  disagevole
la circolazione di  persone  e  mezzi,  compresi  quelli  che  devono
provvedere alla ricostruzione dell'abitato,  nonche'  riattivando  le
infrastrutture a rete necessarie a garantire  i  servizi  essenziali,
oggi fortemente compromessi con riguardo  sia  alla  rete  idrica  di
approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle  acque  bianche  e
nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla  rete
di distribuzione del  gas,  alla  banda  ultra  larga,  e  alla  rete
telefonica; 
    c) gli interventi in oggetto incidono sulle  altre  attivita'  di
ricostruzione  post  sisma   per   la   presenza   di   significative
interferenze   tra   i   diversi   interventi,   nonche'    per    le
interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione  delle
infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri  aperti  o
di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero
unitario e coordinato tra le infrastrutture sopra richiamate; 
    d) il Piano urbanistico attuativo (PUA) approvato dal  Comune  ai
sensi dell'art. 11,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  189/2016  con
delibera C.C. n. 43/2022 ha inserito gli interventi di cui sopra  tra
quelli  da  realizzare  in  via  prioritaria  e  si  rende   pertanto
necessario dare attuazione a tale strumento urbanistico. 
  3. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti  del  Comune  e  dal   sub   Commissario   incaricato,
nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati  le  singole
opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la  natura  e  tipologia  di
intervento e gli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli
afferenti   all'attivita'   di   progettazione,   alle    prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento  e  delle
altre spese tecniche.