Il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114"; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui e' stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: - l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; - l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Preso atto che il Comune di Arquata del Tronto, con delibera di consiglio comunale n. 43 del 2 dicembre 2022, ha approvato i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) delle aree perimetrate ai sensi dell'O.C.S.R. n. 25/2017, di Arquata capoluogo e delle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua, che definiscono il nuovo assetto urbanistico e disciplinano la ricostruzione sia pubblica che privata degli abitati distrutti; Preso atto delle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, nel corso dei Consigli comunali di approvazione degli strumenti urbanistici di cui sopra e nei successivi incontri, circa l'attivazione dei poteri speciali per accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di urbanizzazione previsti nella pianificazione con riguardo alle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Arquata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato, nelle frazioni sopra citate, gravi ed estesi danneggiamenti del tessuto urbano, in particolare compromettendo gli spazi pubblici, la rete viaria, i muri di sostegno e il terrazzamento dei suoli, le infrastrutture a rete dei sottoservizi (rete idrica di approvvigionamento, rete di smaltimento delle acque bianche e nere, rete elettrica, illuminazione pubblica, rete di distribuzione del gas, e rete telefonica e dati) e che, in alcuni casi, hanno attivato dissesti idrogeologici che interessano l'ambito urbano; Considerato che in esito ai risultati degli studi e degli approfondimenti geologici, geomorfologici e di microzonazione sismica alcune frazioni devono essere parzialmente o completamente delocalizzate e che, pertanto, nei nuovi siti occorre realizzare le opere di urbanizzazione primaria necessarie per poter avviare la ricostruzione degli edifici privati e la ricostituzione dei nuclei abitati; Considerato che il Comune di Arquata del Tronto, sulla scorta degli elaborati costituenti i PUA approvati con D.C.C. n. 43/2022, in accordo con la Struttura commissariale e l'USR Marche, ha individuato tra le opere pubbliche in essi previste quelle ritenute indispensabili al fine di avviare la ricostruzione privata delle frazioni maggiormente danneggiate; Considerato che gli interventi necessari possono essere individuati secondo le tipologie ed entita' previste dalla presente ordinanza, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Arquata, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto, per un totale complessivo di euro 35.245.061,41; Considerato che per dare attuazione alle previsioni di riassetto urbanistico e di parziale o completa delocalizzazione degli abitati, come approvate nei PUA, il Comune di Arquata del Tronto deve provvedere all'acquisizione tramite esproprio dei terreni ove sono previste le nuove edificazioni, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Arquata, per un importo complessivo di euro 778.016,10, non gia' previsto in altri programmi finanziati; Considerato che la celere realizzazione delle opere di urbanizzazione prioritarie dei PUA e' determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia; Considerato che gli interventi sopra descritti sono necessari e urgenti al fine di riportare la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di persone e mezzi, compresi quelli che devono provvedere alla ricostruzione dell'abitato, nonche' riattivando le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi essenziali, oggi fortemente compromessi con riguardo sia alla rete idrica di approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla rete di distribuzione del gas, alla banda ultra larga, e alla rete telefonica; Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare la sicurezza del territorio e recuperare spazi pubblici, rete viaria e sottoservizi, che assolvono a un fondamentale servizio pubblico; Considerato che il Piano urbanistico attuativo (PUA) approvato dal Comune di Arquata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 con delibera C.C. n. 43/2022 ha inserito gli interventi di cui sopra tra quelli da realizzare in via prioritaria, e che si rende ora necessario dare attuazione a tale strumento urbanistico; Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di realizzazione unitario e coordinato delle infrastrutture sopra richiamate; Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Arquata del Tronto, come meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 36.465.987,06 non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza; Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza; Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione delle opere di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che l'USR Regione Marche ha manifestato la disponibilita' a curare l'attuazione delle opere prioritarie sopra descritte, per le quali e' dotato di esperienza pregressa, valutata in base al volume di appalti portati a termine e quelli attualmente in corso, attinenti proprio alla natura degli interventi sopra descritti, nonche' di adeguata dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente; Considerato che il Comune di Arquata del Tronto concorda con l'individuazione dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore; Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere all'USR Regione Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per importi fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in applicazione dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, di consentire di porre a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica o definitivo; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante. Dispone: Art. 1 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto del tessuto urbano, di sistemazione delle aree interessate dalle delocalizzazioni, di rifacimento dei sottoservizi e di ripristino della viabilita' nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo in Comune di Arquata del Tronto, danneggiate dagli eventi sismici. I suddetti interventi, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma e sue modalita' di aggiornamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Marche e dal Comune di Arquata del Tronto, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto: a) in frazione di Pretare: 1) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 400.230,00 2) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 994.496,75 3) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.408.923,85 b) in frazione di Piedilama: 4) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.466.425,00 5) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 694.827,80 6) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.308.197,68 c) in frazione di Vezzano: 7) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 773.430,00 8) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 34.834,55 9) Interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 250.000,00 d) in frazione di Pescara del Tronto: 10) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 10.709.565,00 11) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.030.736,25 12) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.289.947,98 e) in frazione di Tufo: 13) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.065.005,00 14) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 208.770,05 15) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 557.985,37 f) in frazione di Capodacqua: 16) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.915.645,00 17) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 682.496,65 18) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.607.102,80 19) Interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 150.000,00 g) in frazione di Trisungo: 20) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro euro 803.908,00 21) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.335.443,23. per un importo totale pari a euro 35.687.970,96 non gia' previsto in altri programmi finanziati. 2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi: a) le infrastrutture oggetto della presente ordinanza hanno un notevole impatto sociale, per cui la loro celere realizzazione o ricostruzione risulta determinante per contrastare il prolungato disagio della popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia; b) si rende necessario riportare con urgenza la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando la rete viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di persone e mezzi, compresi quelli che devono provvedere alla ricostruzione dell'abitato, nonche' riattivando le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi essenziali, oggi fortemente compromessi con riguardo sia alla rete idrica di approvvigionamento, alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e di illuminazione pubblica, alla rete di distribuzione del gas, alla banda ultra larga, e alla rete telefonica; c) gli interventi in oggetto incidono sulle altre attivita' di ricostruzione post sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonche' per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le infrastrutture sopra richiamate; d) il Piano urbanistico attuativo (PUA) approvato dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 con delibera C.C. n. 43/2022 ha inserito gli interventi di cui sopra tra quelli da realizzare in via prioritaria e si rende pertanto necessario dare attuazione a tale strumento urbanistico. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub Commissario incaricato, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.