Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Pioraco e dalla struttura del sub-Commissario, con la collaborazione dell'USR Marche, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza, che esamina la priorita' degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, opera la ricognizione degli interventi in termini di criticita' ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticita' e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione delle risorse finanziarie; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) il quartiere residenziale del Comune di Pioraco denominato «Madonnetta» e' individuato dal PRG come zona residenziale di completamento ed e' interessato da vincoli derivanti dalla presenza del fiume Potenza; l'insediamento si compone principalmente di edifici isolati in muratura, di proprieta' privata e, per quattordici unita' immobiliari, di proprieta' dell'ERAP; b) l'area centrale dell'insediamento e' stata perimetrata ai sensi dell'ordinanza n. 25/2017, in quanto caratterizzata da cedimenti fondali differenziali su alcuni fabbricati, da fenomeni di instabilita' dei terreni in condizioni dinamiche e fenomeni di subsidenza di fondazione di alcuni fabbricati ed infrastrutture presenti, su cui si e' aggiunto il danno provocato dagli eventi sismici; c) l'area perimetrata comprende undici edifici multipiano, di cui uno agibile e dieci inagibili con danno grave; d) l'area e' classificata come «zona instabile» dalla microzonazione sismica di 3° livello del Comune di Pioraco (ord. n. 24/2017), redatta dal Centro di microzonazione sismica, e precisamente come «Zona di attenzione per cedimenti differenziali/crolli/sinkhole di instabilita' differenti-ZA cd. Open data struttura commissariale, https://sisma2016data.it/microzonazione - tuttavia, l'analisi della risposta sismica locale (vale a dire in quale misura determinate caratteristiche geotecniche amplificano gli effetti del sisma) evidenzia una significativa amplificazione sismica, piu' rilevante di quella indicata dalla MS3, causata in questo caso da uno strato di argilla sottoconsolidata rilevato dalle indagini; Considerato che il Comune di Pioraco ha affidato all'Universita' politecnica delle Marche una «ricerca relativa allo studio delle caratteristiche strutturali e di edificabilita' del quartiere Madonnetta sito nel Comune di Pioraco», con nota acquisita agli atti del Comune di Pioraco, con prot. n. 4028 del 14 giugno 2021, e che l'Universita' politecnica delle Marche ha trasmesso la «Relazione inerente alla ricerca scientifica avente ad oggetto lo studio della perimetrazione del quartiere "Madonnetta" sito nel Comune di Pioraco (MC)» e la giunta comunale ne ha preso formalmente atto con delibera n. 68 del 9 luglio 2021; Preso atto che con nota acquisita agli atti della struttura commissariale, prot. CGRTS 59144-A-8/11/2021, il Comune di Pioraco ha inviato una relazione recante una preliminare proposta di ricostruzione del quartiere, articolata in due diverse alternative progettuali che sono state valutate dal servizio tecnico per gli interventi della ricostruzione della struttura commissariale e i cui esiti sono stati oggetto di consultazioni con la popolazione, tenutesi in piu' occasioni; Preso atto che dalla consultazione e' emersa la condivisa volonta' di approfondire l'alternativa progettuale che persegue gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla ricostruzione del quartiere, ricorrendo nella forma piu' ampia possibile alle vigenti disposizioni di legge e di ordinanza e l'opportunita' di procedere alla redazione di un Piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata in quanto le attivita' svolte sinora, supportate e orientate dagli studi effettuati dall'Universita' politecnica delle Marche, delineano una chiara strategia di azione e rendono il PUA, per contenuti ed efficacia, lo strumento piu' idoneo al prosieguo dell'iter; Considerato che a partire dai fenomeni di subsidenza e amplificazione locale, e' emersa la necessita' di ricostruire con una significativa riduzione del carico urbanistico nell'area perimetrata e la conseguente impossibilita' di ricostruire tutto l'edificato attuale nello stesso sito limitando l'altezza massima degli edifici a tre piani complessivi e che dall'approfondimento effettuato dall'Ufficio sisma comunale e' emerso che attualmente in loc. Madonnetta, all'interno dell'area perimetrata, sono collocati undici immobili di cui uno solo agibile ma con altezza superiore ai tre piani massimi consentiti e dieci inagibili di cui solo due risultano conformi ai tre piani massimi consentiti, mentre tutti gli altri vanno dai quattro ai sei piani totali ed e' quindi necessario delocalizzare la superficie in eccedenza in altre aree da individuare; Considerato che con nota del Comune di Pioraco del 14 gennaio 2022, acquisita al prot. CGRTS0000880-A-14/01/2022, il comune ha rappresentato, tra l'altro, la necessita' di proseguire con le attivita' di redazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) per l'area perimetrata del quartiere «Madonnetta» e di ritenere il programma straordinario di ricostruzione strumento non idoneo per risolvere le problematiche del quartiere in questione, e che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con nota del 27 gennaio 2022, acquisita al prot. CGRTS-0002080-A-27/01/2022, ha condiviso tale proposta riconoscendo il piano urbanistico attuativo strumento indispensabile per governare la ricomposizione fondiaria dell'area, che si rende indispensabile a seguito delle conclusioni dello studio geologico/geotecnico dell'universita'; Preso atto che il Comune di Pioraco, avvalendosi della consulenza della stessa Universita' politecnica delle Marche (UNIPM), acquisito il finanziamento ex ordinanza n. 39/2017, ha predisposto una prima ipotesi di piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata proponendo l'assetto planimetrico e il dimensionamento delle volumetrie, illustrato alla cittadinanza e all'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP), per la delocalizzazione degli immobili di proprieta' dell'ente medesimo che oggi insistono nell'area perimetrata e dell'interesse alla ricostruzione in altro sito, anche sulla base di proposte e intese tra il comune e i privati; Preso atto che l'ERAP ha espresso formale assenso alla delocalizzazione e/o riacquisto di abitazioni equivalenti, delle quattordici unita' immobiliari di proprieta' oggi presenti nel quartiere «Madonnetta», nonche' alla cessione delle aree originarie (sedimi e pertinenze, o loro corrispondenti diritti se indivise) mediante atto convenzionale il cui schema sara' allegato alla proposta di PSR di cui alla presente ordinanza e che a tal fine provvedera' ad emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per l'individuazione dei siti di delocalizzazione piu' idonei; Preso atto di quanto espresso dalla cittadinanza a seguito degli interpelli del Comune di Pioraco del 19 luglio 2022 e del 25 ottobre 2022 con i quali i proprietari delle unita' immobiliari da demolire hanno espresso le loro volonta' riguardo al luogo dove ricostruire, nel sito attuale o tramite delocalizzazione in altri siti; Preso atto della nota n. 8773 del 24 novembre 2022 - con la quale il sindaco di Pioraco ha trasmesso la documentazione integrativa al resoconto finale sulle dichiarazioni di volonta' pervenute a seguito del secondo interpello inviato a tutti i proprietari; Preso atto della delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022 con cui viene approvata la carta planivolumetrica aggiornata della proposta di PSR di ricostruzione del quartiere Madonnetta e la proposta progettuale del condominio, da delocalizzarsi presso l'area della ex Stracceria del Comune di Pioraco; Ritenuto di dover disciplinare una procedura semplificata e accelerata per l'approvazione di un PSR quale atto di natura programmatica e di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica con valenza urbanistica anche preordinata all'esproprio nelle parti in cui prevede deroghe a tale pianificazione; Ritenuto necessario avviare tempestivamente gli interventi, da eseguirsi nell'area Madonnetta, relativi alla demolizione degli edifici danneggiati i cui volumi eccedono oltre i tre piani massimi consentiti nonche' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; Considerato che dalla relazione del sub-Commissario sono individuati i seguenti interventi da attuare: ricostruzione in sito: a) demolizioni edifici esistenti; b) realizzazioni urbanizzazioni; c) ricostruzione edifici privati; delocalizzazione volumi fuori sito: d) acquisto ed eventuale ristrutturazione alloggi ERAP; e) costruzione altri alloggi privati e pertinenze; f) acquisto immobili equivalenti per altri alloggi privati e pertinenze; Ritenuto che per la complessita' degli obiettivi, la contestualita' delle azioni e la compresenza di soggetti pubblici e privati, gli interventi di ricostruzione del quartiere «Madonnetta» di Pioraco assumono un carattere di criticita' e urgenza; Ritenuto necessario, in considerazione della peculiarita' della situazione, pervenire ad una proposta di PSR del Comune di Pioraco che contenga il nuovo assetto urbanistico del quartiere, gli adeguamenti dei lotti fondiari, la traslazione dei sedimi, le eventuali modifiche delle sagome degli edifici, delle unita' immobiliari, degli attuali livelli di piano, la mobilita' interna nel quartiere de La Madonnetta nonche' l'assetto delle aree dove verranno edificati gli immobili soggetti a delocalizzazione con la specifica della eventuale differente destinazione riconoscendosi, altresi', a tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Ritenuto che l'adozione della proposta di PSR avvenga sulla base della planivolumetria approvata con la citata delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022, redatta agli esiti dello studio dell'Universita' politecnica delle Marche e previa consultazione dei cittadini, anche in udienza pubblica, per raccogliere le loro osservazioni rispetto alle diverse opzioni di ricostruzione sopra descritte in modo tale che l'U.S.R. possa procedere alla predisposizione definitiva della pianificazione ai fini dell'approvazione e, acquisito l'esito positivo della Conferenza permanente, all'approvazione con decreto del vice Commissario. Ritenuto che per la predisposizione della pianificazione definitiva il comune e l'USR Marche possono avvalersi del supporto dell'Universita' politecnica delle Marche; Considerato che dalla relazione del sub-Commissario emerge altresi' che: 1. La ricostruzione del Comune di Pioraco e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi pubblici e privati, nonche' della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; 2. La natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 3. La demolizione degli edifici, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e il rifacimento delle strade del quartiere sono opere prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dell'intero edificato; 4. Gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione; 5. Il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria comunali e' considerato un intervento prioritario ed urgente per consentire la piena funzionalita' delle reti e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni; Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario di predisporre un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati per la stretta interazione tra la ricostruzione pubblica e privata, dando priorita' alle demolizioni e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per lo stretto legame morfologico tra la pianificazione dell'opera pubblica e assetto urbano dell'insediamento privato, che vede le opere di urbanizzazione ritagliare il lotto per determinare gli attacchi a terra degli edifici; Considerato che, in relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione. L'intervento unitario di demolizione e ripristino delle aree di sedime su cui verranno edificati i nuovi immobili e delle opere di urbanizzazione primaria contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto del Comune di Pioraco; Ritenuto che risulta necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e che si rende altresi' necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita', al fine di assicurare ogni utile e opportuno coordinamento degli interventi di ricostruzione privata; Considerato, in particolare che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione del quartiere Madonnetta, e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi; Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che la ricostruzione de la Madonnetta, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico anche con riferimento alla demolizione degli edifici con volumetria superiore alla massima consentita, alla rimozione delle macerie degli edifici privati, realizzazione del tracciato viario di cantiere, volumetrie, sagome degli edifici, predisposizione di impianti provvisori, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino dei luoghi e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che e' necessario coinvolgere l'USR Marche, per l'attuazione degli interventi di demolizione finalizzate alla rapida attivazione dei cantieri di ricostruzione pubblica e privata nel quartiere Madonnetta; Considerato che gli interventi ad iniziativa pubblica di demolizione degli edifici pubblici e privati cosi' come quelli di accantieramento e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi nell'area Madonnetta, oltreche' quelli di delocalizzazione delle unita' ERAP, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie che verranno prodotte; Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione della Madonnetta e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori non possono essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri e in una seconda fase dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione; Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; Considerato che per gli interventi relativi alle demolizioni, alla realizzazione degli immobili ERAP e delle opere di urbanizzazione si rende necessario stanziare i seguenti importi, stimati in analogia ad altri interventi o in forza di valutazione parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Pioraco e la struttura del sub-Commissario, come meglio illustrati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza per un importo presuntivo di spesa pari a euro 8.305.282,00 di cui euro 1.691.065,98 gia' finanziati con ordinanza n. 109 del 2020: +---------------------------------+---------------------------+ |demolizioni edifici esistenti | euro 4.015.000,00;| +---------------------------------+---------------------------+ |realizzazione urbanizzazioni | | |strade, marciapiedi, parcheggi | euro 825.000,00;| +---------------------------------+---------------------------+ | | euro 3.425.282,00 di cui| | | euro 1.691.065,98 gia'| |acquisto e ristrutturazione per | finanziati allo scopo con| |delocalizzazione alloggi Erap | ordinanza n. 109 del 2020;| +---------------------------------+---------------------------+ Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Pioraco, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali; Ritenuto opportuno assegnare al Comune di Pioraco tutte le attivita' correlate all'approvazione dei piani, ai procedimenti espropriativi e di ricomposizione fondiaria e ad ogni adempimento urbanistici necessari alla realizzazione degli interventi privati all'interno della Madonnetta e all'esterno di essa nella zona «ex Stracceria» e individuare i seguenti soggetti, dotati dei necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, come idonei a svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza: l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per la demolizione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione interne alla Madonnetta; l'ERAP per l'acquisto e ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica da delocalizzare; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato n. 1 e di quelli privati sono individuate le tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita'; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore europeo e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto necessario derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' per l'affidamento dei lavori; Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco e le modalita' di ricostruzione degli immobili pubblici e privati gia' presenti nell'area Madonnetta e da delocalizzare. 2. Con la presente ordinanza, acquisita la planivolumetria predisposta dal Comune di Pioraco ed approvata con delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022, che costituisce proposta di PSR, si dispone la procedura semplificata per l'adozione della proposta di PSR del quartiere Madonnetta nonche' l'approvazione degli interventi urgenti e propedeutici relativi alla demolizione degli edifici e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 3. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre. 5. La ricostruzione del quartiere Madonnetta e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. I soggetti attuatori designati e il Comune di Pioraco, coordinati dal sub-Commissario, adottano per quanto di competenza ai sensi della presente ordinanza, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.