Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del Governo,  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le
ordinanze   in   deroga,   anche   ove   contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le
ordinanze  in   deroga   possono   altresi'   riguardare   le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020  «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Pioraco e dalla struttura  del  sub-Commissario,
con  la  collaborazione  dell'USR  Marche,  come   risultante   dalla
relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza,  che
esamina la priorita' degli interventi segnalati  dall'amministrazione
comunale, opera  la  ricognizione  degli  interventi  in  termini  di
criticita' ed urgenza tali da renderli prioritari  nell'ambito  della
programmazione delle attivita'  di  ricostruzione  del  territorio  e
traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire  alle  criticita'  e
urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare
l'avanzamento  delle  attivita'  e   l'assegnazione   delle   risorse
finanziarie; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) il quartiere residenziale del  Comune  di  Pioraco  denominato
«Madonnetta»  e'  individuato  dal  PRG  come  zona  residenziale  di
completamento ed e' interessato da vincoli derivanti  dalla  presenza
del  fiume  Potenza;  l'insediamento  si  compone  principalmente  di
edifici isolati in muratura, di proprieta' privata e, per quattordici
unita' immobiliari, di proprieta' dell'ERAP; 
    b) l'area centrale  dell'insediamento  e'  stata  perimetrata  ai
sensi  dell'ordinanza  n.  25/2017,  in  quanto   caratterizzata   da
cedimenti fondali differenziali su alcuni fabbricati, da fenomeni  di
instabilita' dei  terreni  in  condizioni  dinamiche  e  fenomeni  di
subsidenza di  fondazione  di  alcuni  fabbricati  ed  infrastrutture
presenti, su cui si e'  aggiunto  il  danno  provocato  dagli  eventi
sismici; 
    c) l'area perimetrata comprende undici edifici multipiano, di cui
uno agibile e dieci inagibili con danno grave; 
    d)  l'area  e'   classificata   come   «zona   instabile»   dalla
microzonazione sismica di 3° livello del Comune di Pioraco  (ord.  n.
24/2017),  redatta  dal   Centro   di   microzonazione   sismica,   e
precisamente    come    «Zona    di    attenzione    per    cedimenti
differenziali/crolli/sinkhole di instabilita' differenti-ZA cd.  Open
data struttura commissariale, https://sisma2016data.it/microzonazione
- tuttavia, l'analisi della risposta sismica locale (vale a  dire  in
quale misura determinate caratteristiche geotecniche amplificano  gli
effetti  del  sisma)  evidenzia  una   significativa   amplificazione
sismica, piu' rilevante di quella  indicata  dalla  MS3,  causata  in
questo caso da uno strato di argilla sottoconsolidata rilevato  dalle
indagini; 
  Considerato che il Comune di Pioraco  ha  affidato  all'Universita'
politecnica delle Marche una  «ricerca  relativa  allo  studio  delle
caratteristiche  strutturali  e  di  edificabilita'   del   quartiere
Madonnetta sito nel Comune di Pioraco», con nota acquisita agli  atti
del Comune di Pioraco, con prot. n. 4028 del 14 giugno  2021,  e  che
l'Universita' politecnica delle Marche  ha  trasmesso  la  «Relazione
inerente alla ricerca scientifica avente ad oggetto lo  studio  della
perimetrazione del quartiere "Madonnetta" sito nel Comune di  Pioraco
(MC)» e la giunta comunale ne ha preso formalmente atto con  delibera
n. 68 del 9 luglio 2021; 
  Preso atto  che  con  nota  acquisita  agli  atti  della  struttura
commissariale, prot. CGRTS 59144-A-8/11/2021, il Comune di Pioraco ha
inviato  una  relazione   recante   una   preliminare   proposta   di
ricostruzione del quartiere, articolata in  due  diverse  alternative
progettuali che sono state valutate  dal  servizio  tecnico  per  gli
interventi della ricostruzione della struttura commissariale e i  cui
esiti  sono  stati  oggetto  di  consultazioni  con  la  popolazione,
tenutesi in piu' occasioni; 
  Preso atto che dalla consultazione e' emersa la condivisa  volonta'
di approfondire l'alternativa progettuale che persegue gli  obiettivi
di interesse  pubblico  sottesi  alla  ricostruzione  del  quartiere,
ricorrendo nella forma piu' ampia possibile alle vigenti disposizioni
di legge e di ordinanza e l'opportunita' di procedere alla  redazione
di un Piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata in quanto  le
attivita'  svolte  sinora,  supportate  e   orientate   dagli   studi
effettuati dall'Universita' politecnica delle Marche,  delineano  una
chiara strategia di  azione  e  rendono  il  PUA,  per  contenuti  ed
efficacia, lo strumento piu' idoneo al prosieguo dell'iter; 
  Considerato  che  a  partire   dai   fenomeni   di   subsidenza   e
amplificazione locale, e' emersa la necessita' di ricostruire con una
significativa riduzione del carico urbanistico nell'area  perimetrata
e la conseguente  impossibilita'  di  ricostruire  tutto  l'edificato
attuale nello stesso sito limitando l'altezza massima degli edifici a
tre  piani  complessivi   e   che   dall'approfondimento   effettuato
dall'Ufficio  sisma  comunale  e'  emerso  che  attualmente  in  loc.
Madonnetta, all'interno dell'area perimetrata, sono collocati  undici
immobili di cui uno solo agibile ma  con  altezza  superiore  ai  tre
piani massimi consentiti e dieci inagibili di cui solo due  risultano
conformi ai tre piani massimi  consentiti,  mentre  tutti  gli  altri
vanno dai quattro  ai  sei  piani  totali  ed  e'  quindi  necessario
delocalizzare  la  superficie  in  eccedenza   in   altre   aree   da
individuare; 
  Considerato che con nota del Comune di Pioraco del 14 gennaio 2022,
acquisita  al   prot.   CGRTS0000880-A-14/01/2022,   il   comune   ha
rappresentato, tra  l'altro,  la  necessita'  di  proseguire  con  le
attivita' di redazione del  Piano  urbanistico  attuativo  (PUA)  per
l'area perimetrata  del  quartiere  «Madonnetta»  e  di  ritenere  il
programma straordinario di ricostruzione  strumento  non  idoneo  per
risolvere  le  problematiche  del  quartiere  in  questione,  e   che
l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con nota
del 27 gennaio 2022, acquisita al  prot.  CGRTS-0002080-A-27/01/2022,
ha  condiviso  tale  proposta  riconoscendo  il   piano   urbanistico
attuativo strumento indispensabile per  governare  la  ricomposizione
fondiaria dell'area, che si  rende  indispensabile  a  seguito  delle
conclusioni dello studio geologico/geotecnico dell'universita'; 
  Preso atto che il Comune di Pioraco, avvalendosi  della  consulenza
della stessa Universita' politecnica delle Marche (UNIPM),  acquisito
il finanziamento ex ordinanza n. 39/2017, ha  predisposto  una  prima
ipotesi  di  piano  urbanistico   attuativo   dell'area   perimetrata
proponendo  l'assetto  planimetrico  e   il   dimensionamento   delle
volumetrie, illustrato alla cittadinanza  e  all'ente  regionale  per
l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP),  per  la  delocalizzazione
degli immobili di proprieta' dell'ente medesimo  che  oggi  insistono
nell'area perimetrata e dell'interesse alla  ricostruzione  in  altro
sito, anche sulla base di  proposte  e  intese  tra  il  comune  e  i
privati; 
  Preso  atto  che  l'ERAP   ha   espresso   formale   assenso   alla
delocalizzazione e/o  riacquisto  di  abitazioni  equivalenti,  delle
quattordici  unita'  immobiliari  di  proprieta'  oggi  presenti  nel
quartiere «Madonnetta», nonche' alla cessione delle  aree  originarie
(sedimi e pertinenze, o  loro  corrispondenti  diritti  se  indivise)
mediante  atto  convenzionale  il  cui  schema  sara'  allegato  alla
proposta di PSR di cui alla presente  ordinanza  e  che  a  tal  fine
provvedera'  ad  emanare  un  avviso  pubblico  volto  a  raccogliere
manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici  e  privati
per l'individuazione dei siti di delocalizzazione piu' idonei; 
  Preso atto di quanto espresso dalla cittadinanza  a  seguito  degli
interpelli del Comune di Pioraco del 19 luglio 2022 e del 25  ottobre
2022 con i quali i proprietari delle unita' immobiliari  da  demolire
hanno espresso le loro volonta' riguardo al luogo  dove  ricostruire,
nel sito attuale o tramite delocalizzazione in altri siti; 
  Preso atto della nota n. 8773 del 24 novembre 2022 - con  la  quale
il sindaco di Pioraco ha trasmesso la documentazione  integrativa  al
resoconto finale sulle dichiarazioni di volonta' pervenute a  seguito
del secondo interpello inviato a tutti i proprietari; 
  Preso atto della delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre
2022 con cui viene approvata  la  carta  planivolumetrica  aggiornata
della proposta di PSR di ricostruzione del quartiere Madonnetta e  la
proposta progettuale del condominio, da delocalizzarsi presso  l'area
della ex Stracceria del Comune di Pioraco; 
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  una  procedura  semplificata   e
accelerata  per  l'approvazione  di  un  PSR  quale  atto  di  natura
programmatica e  di  indirizzo  nei  confronti  della  pianificazione
urbanistica con valenza urbanistica anche  preordinata  all'esproprio
nelle parti in cui prevede deroghe a tale pianificazione; 
  Ritenuto necessario  avviare  tempestivamente  gli  interventi,  da
eseguirsi  nell'area  Madonnetta,  relativi  alla  demolizione  degli
edifici danneggiati i cui volumi eccedono oltre i tre  piani  massimi
consentiti nonche' alla realizzazione delle opere  di  urbanizzazione
primaria; 
  Considerato  che   dalla   relazione   del   sub-Commissario   sono
individuati i seguenti interventi da attuare: 
    ricostruzione in sito: 
      a) demolizioni edifici esistenti; 
      b) realizzazioni urbanizzazioni; 
      c) ricostruzione edifici privati; 
    delocalizzazione volumi fuori sito: 
      d) acquisto ed eventuale ristrutturazione alloggi ERAP; 
      e) costruzione altri alloggi privati e pertinenze; 
      f) acquisto immobili equivalenti per altri  alloggi  privati  e
pertinenze; 
  Ritenuto che per la complessita' degli obiettivi, la contestualita'
delle azioni e la compresenza di soggetti  pubblici  e  privati,  gli
interventi di ricostruzione del  quartiere  «Madonnetta»  di  Pioraco
assumono un carattere di criticita' e urgenza; 
  Ritenuto necessario, in  considerazione  della  peculiarita'  della
situazione, pervenire ad una proposta di PSR del  Comune  di  Pioraco
che  contenga  il  nuovo  assetto  urbanistico  del  quartiere,   gli
adeguamenti  dei  lotti  fondiari,  la  traslazione  dei  sedimi,  le
eventuali  modifiche  delle  sagome  degli  edifici,   delle   unita'
immobiliari, degli attuali livelli di piano, la mobilita' interna nel
quartiere de La Madonnetta nonche' l'assetto delle aree dove verranno
edificati gli immobili soggetti a delocalizzazione con  la  specifica
della eventuale differente destinazione riconoscendosi,  altresi',  a
tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure  di
cui all'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001; 
  Ritenuto che l'adozione della proposta di PSR  avvenga  sulla  base
della planivolumetria approvata con  la  citata  delibera  di  giunta
comunale n. 119 del 18 novembre 2022, redatta agli esiti dello studio
dell'Universita' politecnica delle Marche e previa consultazione  dei
cittadini,  anche  in  udienza  pubblica,  per  raccogliere  le  loro
osservazioni rispetto alle diverse  opzioni  di  ricostruzione  sopra
descritte  in  modo  tale   che   l'U.S.R.   possa   procedere   alla
predisposizione   definitiva    della    pianificazione    ai    fini
dell'approvazione e,  acquisito  l'esito  positivo  della  Conferenza
permanente, all'approvazione con decreto del vice Commissario. 
  Ritenuto che per la predisposizione della pianificazione definitiva
il  comune  e   l'USR   Marche   possono   avvalersi   del   supporto
dell'Universita' politecnica delle Marche; 
  Considerato che dalla relazione del sub-Commissario emerge altresi'
che: 
    1. La ricostruzione del  Comune  di  Pioraco  e'  di  particolare
complessita'  in  quanto  e'  necessario  un  continuo  coordinamento
logistico e temporale tra gli  interventi  unitari  di  ricostruzione
degli  aggregati  edilizi   pubblici   e   privati,   nonche'   della
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; 
    2. La natura degli  interventi  di  carattere  propedeutico  alla
ricostruzione pubblica e privata  rendono  necessario  un  intervento
unitario,  accelerato  e  prioritario  al  fine  di  ricostituire  le
condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 
    3. La demolizione degli edifici, la realizzazione delle opere  di
urbanizzazione primaria e il rifacimento delle strade  del  quartiere
sono  opere  prioritarie  e  propedeutiche   alla   ricostruzione   e
fondamentali per la sicurezza dell'intero edificato; 
    4. Gli interventi sono indispensabili per la ripresa del  normale
svolgimento   della   vita   della   comunita',   propedeutici   alla
cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a
facilitare la continuita' della ricostruzione; 
    5. Il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria  comunali
e' considerato un intervento prioritario ed urgente per consentire la
piena  funzionalita'  delle  reti  e  in  quanto   interferisce   con
l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi  con  il
successivo rientro nelle abitazioni; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi, si rende necessario di predisporre un programma  di
recupero unitario e coordinato tra gli  edifici  interessati  per  la
stretta interazione tra la ricostruzione pubblica  e  privata,  dando
priorita'  alle  demolizioni   e   realizzazione   delle   opere   di
urbanizzazione primaria, per lo stretto  legame  morfologico  tra  la
pianificazione dell'opera pubblica e assetto urbano dell'insediamento
privato, che vede le opere di urbanizzazione ritagliare il lotto  per
determinare gli attacchi a terra degli edifici; 
  Considerato che, in relazione alla criticita' degli interventi,  si
rende  necessario  disporre  un  programma  di  recupero  unitario  e
coordinato per le ineliminabili  interazioni  tra  la  pianificazione
urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e
privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni  di
vita nel minor tempo  possibile  e  nel  rispetto  del  principio  di
eguaglianza  e  non   discriminazione.   L'intervento   unitario   di
demolizione e  ripristino  delle  aree  di  sedime  su  cui  verranno
edificati i nuovi immobili e delle opere di  urbanizzazione  primaria
contribuisce  all'ottimizzazione   della   cantierizzazione   e   una
riduzione dei tempi di attuazione; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili in oggetto del Comune di Pioraco; 
  Ritenuto che risulta necessario  includere  nell'elenco  unico  dei
programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n.
1 alla presente ordinanza, e che si rende altresi'  necessario,  alla
luce di quanto sopra considerato, un programma di  recupero  unitario
nel contesto piu' ampio della sua globalita', al fine  di  assicurare
ogni  utile   e   opportuno   coordinamento   degli   interventi   di
ricostruzione privata; 
  Considerato, in particolare che, al fine di realizzare  in  maniera
efficace ed efficiente la ricostruzione del quartiere Madonnetta,  e'
necessario  procedere   in   modo   coordinato   alla   ricostruzione
armonizzando  e  raccordando  l'attuazione   degli   interventi   sia
relativamente  alla  cantierizzazione  che   al   cronoprogramma   di
realizzazione degli stessi; 
  Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al  fine
di corrispondere all'esigenza di unitarieta'  della  ricostruzione  e
all'elenco  delle  priorita',  rispettando   le   tempistiche   della
ricostruzione  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative
alle modalita' di esecuzione dei lavori  privati,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate a tal fine; 
  Considerato  che  la  ricostruzione  de  la  Madonnetta,   comporta
implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico anche
con  riferimento  alla  demolizione  degli  edifici  con   volumetria
superiore alla massima consentita, alla rimozione delle macerie degli
edifici privati, realizzazione  del  tracciato  viario  di  cantiere,
volumetrie,  sagome  degli  edifici,  predisposizione   di   impianti
provvisori,  e  pertanto  si   rende   necessario   disciplinare   il
coordinamento  degli  interventi  e   l'adozione   di   provvedimenti
appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita'  ed
efficienza della ricostruzione anche privata,  facendo  prevalere  le
esigenze connesse al valore e al bene comune relativo  al  ripristino
dei luoghi e salvaguardia della incolumita' pubblica e  privata,  nel
rispetto   dei   principi   di   proporzionalita',   adeguatezza    e
ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; 
  Considerato  che  e'  necessario  coinvolgere  l'USR  Marche,   per
l'attuazione degli interventi di demolizione finalizzate alla  rapida
attivazione dei cantieri di  ricostruzione  pubblica  e  privata  nel
quartiere Madonnetta; 
  Considerato  che  gli  interventi   ad   iniziativa   pubblica   di
demolizione degli edifici pubblici e privati  cosi'  come  quelli  di
accantieramento  e  realizzazione  delle  opere   di   urbanizzazione
primaria, da realizzarsi nell'area Madonnetta,  oltreche'  quelli  di
delocalizzazione delle unita'  ERAP,  presentano  i  caratteri  della
«urgenza» e della «particolare criticita'», ai  sensi  dell'art.  11,
comma 2, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  poiche'
riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di
cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei  luoghi
e delle macerie che verranno prodotte; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione della Madonnetta e comportano
necessariamente, per quello che concerne  le  demolizioni,  anche  lo
svolgimento delle attivita' di selezione,  trattamento,  e  trasporto
delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione
pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo
i  canoni  dell'economia   circolare,   previa   acquisizione   delle
autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori  non
possono essere lasciati all'iniziativa  e  alla  responsabilita'  dei
singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire  in
una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei
cantieri e in una seconda  fase  dovrebbero  re-intervenire  ai  fini
della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole  aggravio
procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso  proprio  nel  novero  della  disciplina  degli
appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto  dagli  art.  14  e
seguenti del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che  dunque  debbano
essere finanziati con le  risorse  della  contabilita'  speciale,  ai
sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo  di  demolizione  dai
contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata,  con
cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato che per gli interventi relativi alle demolizioni,  alla
realizzazione degli immobili ERAP e delle opere di urbanizzazione  si
rende necessario stanziare i seguenti importi, stimati in analogia ad
altri interventi o in  forza  di  valutazione  parametriche,  secondo
criteri condivisi tra  il  Comune  di  Pioraco  e  la  struttura  del
sub-Commissario, come  meglio  illustrati  nell'allegato  n.  1  alla
presente ordinanza per un importo presuntivo di  spesa  pari  a  euro
8.305.282,00 di cui euro 1.691.065,98 gia' finanziati  con  ordinanza
n. 109 del 2020: 
 
   +---------------------------------+---------------------------+
   |demolizioni edifici esistenti    |         euro 4.015.000,00;|
   +---------------------------------+---------------------------+
   |realizzazione urbanizzazioni     |                           |
   |strade, marciapiedi, parcheggi   |           euro 825.000,00;|
   +---------------------------------+---------------------------+
   |                                 |   euro 3.425.282,00 di cui|
   |                                 |     euro 1.691.065,98 gia'|
   |acquisto e ristrutturazione per  |  finanziati allo scopo con|
   |delocalizzazione alloggi Erap    | ordinanza n. 109 del 2020;|
   +---------------------------------+---------------------------+
 
    
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Ritenuto di  individuare  per  l'intervento  di  ricostruzione  del
Comune di Pioraco, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza  n.  110
del 2020, quale  sub-Commissario  l'ing.  Gianluca  Loffredo,  tenuto
conto delle competenze professionali; 
  Ritenuto  opportuno  assegnare  al  Comune  di  Pioraco  tutte   le
attivita'  correlate  all'approvazione  dei  piani,  ai  procedimenti
espropriativi e di ricomposizione fondiaria  e  ad  ogni  adempimento
urbanistici necessari alla  realizzazione  degli  interventi  privati
all'interno della Madonnetta e all'esterno di  essa  nella  zona  «ex
Stracceria» e individuare i seguenti soggetti, dotati  dei  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale, come  idonei  a
svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza: 
    l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche  per
la  demolizione  degli  edifici  e  realizzazione  delle   opere   di
urbanizzazione interne alla Madonnetta; 
    l'ERAP per l'acquisto  e  ristrutturazione  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica da delocalizzare; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Considerato che per la realizzazione degli  interventi  individuati
nell'allegato  n.  1  e  di  quelli  privati  sono   individuate   le
tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; 
  Considerato che,  ai  fini  della  realizzazione  tempestiva  degli
interventi, il soggetto attuatore degli  interventi  pubblici  potra'
procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o
parte delle attivita' tecniche necessarie  alla  realizzazione  degli
stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e  la
direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50  del  2016,  atteso  che  tali  attivita',  essendo
funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono
essere effettuate con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non contrasta con i principi del  legislatore  europeo  e
con i vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione degli  interventi  da  parte  del  soggetto  attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e   ripristino   del
quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma  2,  lettera  b),
del decreto-legge n. 76 del  2020,  quanto  al  numero  di  operatori
economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza  e
rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo n.  50  del  2016,  relativamente  alla  possibilita'  di
esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori
alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e, per appalti che non abbiano  carattere  transfrontaliero,  fino  a
quando il numero delle offerte ammesse non sia  inferiore  a  cinque,
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  97,
comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto necessario derogare all'art. 59 del decreto legislativo n.
50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere,
consentendo di porre a base di  gara  il  progetto  definitivo  o  di
fattibilita' per l'affidamento dei lavori; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a
carico dei quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare  come
individuati  dalla  presente  ordinanza,  un  importo  pari   al   2%
dell'importo complessivo dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento  del  30  dicembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la Regione  Umbria
con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  2020,  la  ricostruzione   del
quartiere  Madonnetta  del  Comune  di  Pioraco  e  le  modalita'  di
ricostruzione  degli  immobili  pubblici  e  privati  gia'   presenti
nell'area Madonnetta e da delocalizzare. 
  2.  Con  la  presente  ordinanza,  acquisita   la   planivolumetria
predisposta dal Comune di Pioraco ed approvata con delibera di giunta
comunale n. 119 del 18 novembre 2022,  che  costituisce  proposta  di
PSR, si  dispone  la  procedura  semplificata  per  l'adozione  della
proposta di PSR del quartiere Madonnetta nonche' l'approvazione degli
interventi urgenti e propedeutici  relativi  alla  demolizione  degli
edifici e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 
  3. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente  connessi
con la ricostruzione privata, in una visione coerente e  unitaria  ed
e' effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi  con  la
tutela   degli   aspetti   architettonici,   storici   e   ambientali
caratteristici   dei   luoghi   e   da   assicurare   un'architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 
  4.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nella   presente
ordinanza,  gli  interventi  riconducibili   a   contratti   pubblici
rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la  disciplina
di cui al citato decreto legislativo, gli interventi riconducibili ad
appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico
della ricostruzione privata approvato con ordinanza  n.  130  del  15
dicembre. 
  5.  La  ricostruzione  del  quartiere  Madonnetta   e'   realizzata
promuovendo il costante coordinamento  degli  interventi  pubblici  e
privati. I soggetti attuatori  designati  e  il  Comune  di  Pioraco,
coordinati dal sub-Commissario, adottano per quanto di competenza  ai
sensi della presente ordinanza, ogni misura utile per  la  promozione
dell'efficienza, la semplificazione, la celerita'  degli  interventi,
la facilitazione dello  scambio  di  informazioni  tra  ricostruzione
pubblica e privata, il monitoraggio  degli  interventi,  comprendente
anche  l'esercizio  dei  poteri  di  controllo  e  di  indirizzo,  di
intervento sostitutivo,  attraverso  l'adozione  di  atti  di  natura
organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei
tempi di realizzazione e  l'effettivita'  della  ricostruzione  sulla
base dei principi di trasparenza,  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento, proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate.