Il Commissario straordinario del governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016. 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450,  con
cui  è  stata  disposta  la  proroga  del  termine  della   gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16  luglio  2020,  n.  76,  recante
"Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»
come modificata prima con ordinanza  n.  114  del  9  aprile  2021  e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua  il  sub-commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è
stabilito che «ai fini di quanto previsto al  comma  1,  per  ciascun
intervento il Commissario straordinario adotta  specifica  ordinanza,
d'intesa con  i  Presidenti  di  Regione,  con  la  quale  indica  le
normative che si possono derogare  per  pervenire  ad  una  immediata
attuazione degli interventi, la copertura  finanziaria,  il  relativo
soggetto attuatore ai sensi  del  successivo  art.  6  e  ogni  altra
disposizione  necessaria  per  l'accelerazione  degli  interventi  di
ricostruzione.  Tale  ordinanza   assumera'   la   denominazione   di
«ordinanza speciale ex art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  76  del
2020» e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è
stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11,  comma  2,
del decreto-legge n.  76  del  2020,  il  Commissario  straordinario,
d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta  dei  Sindaci  per
quanto di loro competenza, può disporre, mediante  le  ordinanze  di
cui all'art.  1,  ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle
procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o
forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, anche in deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessità e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  più  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del  2020  ed
in coerenza con quanto stabilito dall'art.  11,  secondo  comma,  del
decreto-legge n. 76/2020 in merito alla  ricostruzione  unitaria  dei
centri  storici,  è  previsto  che  «al  fine   di   accelerare   la
ricostruzione dei centri storici  e  dei  nuclei  urbani  dei  comuni
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016,  individuati  dall'ordinanza  n.  101  del  2020,  il
Commissario straordinario  può  disporre,  con  l'ordinanza  di  cui
all'art. 1, sulla base di una  proposta  da  approvare  con  apposita
delibera consiliare, anche  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  1  e  3,
dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le  procedure  necessarie  per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei  centri  storici,  o  di
parti di essi, e dei nuclei urbani identificati  dai  comuni  con  il
programma straordinario di ricostruzione. Con la  medesima  ordinanza
di cui all'art. 1 è altresi' possibile approvare il  bando  di  gara
unitario, distinto per lotti, di opere  e  lavori  pubblici  comunali
nonche' individuare  le  modalita'  di  coinvolgimento  dei  soggetti
proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  è  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n.  111  del  23  dicembre  2020  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la nota n. 16781 del 3 giugno 2021, con la quale  il  Sindaco
del  Comune  di  Norcia   ha   chiesto   l'attivazione   dei   poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare  criticita'  dei  lavori
nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico,  sociale
e amministrativo degli stessi; 
  Considerato che il Comune di Norcia è  ricompreso  nell'elenco  di
cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Vista la delibera consiliare n. 24 del 26 aprile 2021 con la  quale
il Comune di Norcia  ha  approvato  il  Piano  urbanistico  attuativo
riferito alla frazione di Campi Alto e redatto ai sensi dell'art. 11,
comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva  legge
di conversione n. 229/2016; 
  Vista la delibera consiliare n. 31 del 21 maggio 2021 con la  quale
il Comune di Norcia ha approvato la proposta di individuazione  delle
Opere prioritarie strategiche della Frazione di Castelluccio  redatta
ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020; 
  Vista la delibera consiliare n. 46 del 29  settembre  2021  con  la
quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo
riferito alla frazione di San Pellegrino e redatto ai sensi dell'art.
11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  e  successiva
legge di conversione n. 229/2016; 
  Vista la delibera consiliare n. 1 del 14 marzo 2022 con la quale il
Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito
alla frazione di Castelluccio di Norcia e redatto ai sensi  dell'art.
11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  e  successiva
legge di conversione n. 229/2016; 
  Preso atto che il Piano attuativo relativo  alla  Frazione  di  San
Pellegrino e' un piano finalizzato alla ricostruzione  dell'edificato
preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, al recupero e
riuso del patrimonio edilizio esistente,  la  riqualificazione  delle
aree edificate, il mantenimento delle aree e degli spazi aperti tra i
tre nuclei insediativi, la riqualificazione  dello  spazio  pubblico,
alla  promozione  della   valorizzazione   delle   aree   verdi,   al
miglioramento della viabilita' interna e  delle  aree  di  sosta,  al
potenziamento dei collegamenti pedonali e  ciclabili,  nonche'  della
viabilita' storica minore,  a  favorire  l'insediamento  di  funzioni
artigianali compatibili  e  di  qualita',  integrati  tipologicamente
nella residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi
derivanti  da  volumi  agricoli  o  arredi  urbani  incongrui,   alla
valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed agrario; 
  Considerato che le caratteristiche dei detriti  nella  frazione  di
San Pellegrino non consentono  il  pieno  recupero  del  materiale  e
occorre definire pertanto le modalita' per la ricostruzione privata; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
Uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e  dalla  struttura  del
sub-Commissario, come risultante dalle relazioni del  sub-Commissario
allegate  alla  presente  ordinanza  di   cui   costituiscono   parte
integrante All. 1) e All. 2) ed elenco  degli  interventi,  Borgo  di
Castelluccio Di Norcia, All. C; 
  Considerato che dalle citate relazioni emerge che i borghi di Campi
Alto  e  San  Pellegrino  hanno  subito  danni  ingenti   al   nucleo
urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e  con  porzioni
superstiti in elevato  stato  di  pericolosita'  tanto  da  interdire
l'accesso all'area anche solo per il limitato  uso  delle  viabilita'
comunale prossima all'edificato e che, pertanto, in tale contesto  di
cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare  immediato
avvio alla ricostruzione  dell'abitato,  con  forte  connotazione  di
carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana,
al   fine   di   consentire,    con    la    partecipazione    attiva
dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita  del
tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del
borgo; 
  Considerato che dalle relazioni del sub-Commissario emerge che  gli
interventi sono connotati  da  un  forte  interesse  pubblico  e  che
pertanto appare necessario agire  in  direzione  della  ricostruzione
pubblica dei borghi di Campi Alto e San  Pellegrino,  come  assentito
anche  dal  Comune  di   Norcia   e   dall'USR   Umbria   nel   corso
dell'istruttoria congiunta di cui alle citate relazioni; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nelle delibere di consiglio comunale approvate dal Comune  di  Norcia
nn.  24/2021,  31/2021,  46/2021,  1/2022,  e  delle  relazioni   del
sub-Commissario: 
    è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari  ed
indispensabili a realizzare la dotazione  urbanistica  ed  i  servizi
primari per la riedificazione complessiva del  borgo  e  per  dotarlo
della  necessaria  autonomia   funzionale,   nonche'   coniugare   la
realizzazione sinergica degli edifici privati  con  la  fruizione  da
parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; 
    a  complemento  della  realizzazione  dei  servizi  primari,   è
indispensabile  rigenerare,  ovvero  ricostruire,  gli  edifici   che
costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad  essere  perno
per la  vita  sociale,  economica  e  culturale  della  cittadinanza,
consentendo una piena rigenerazione dei borghi di Campi  Alto  e  San
Pellegrino; 
    atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato  a
larga  distruzione  del  borgo,  si  rende   necessaria   l'integrale
ricostruzione della forma urbis  dei  borghi  di  Campi  Alto  e  San
Pellegrino ponendo alla base la  ricostituzione  e  ripristino  delle
caratteristiche identitarie, ma allo stesso  tempo,  contemplando  le
moderne esigenze e le evoluzioni degli  attuali  sistemi  tecnologici
connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello  di
borgo sostenibile ed efficiente che  garantisca  un'elevata  qualita'
della vita; 
    risulta  necessario  per  il  borgo  di  Campi  Alto  operare  un
intervento integrato unitario, che permetta  un  coordinamento  della
ricostruzione privata; 
    la  ricostruzione   del   borgo   di   San   Pellegrino   risulta
particolarmente  complessa  in  quanto  in  quanto  una  parte  della
localita' si trova su una coltre di materiali  detritici  di  conoide
alluvionale  /  falda  detritica  che  in  fase   sismica   determina
amplificazioni dinamiche locali, oltreche' ad effetti di bordo dovuti
alla collocazione geografica della localita', inoltre dei 140 edifici
adibiti a edilizia residenziale 99 edifici sono  stati  costruiti  in
muratura portante,  33  in  cemento  armato  e  8  utilizzando  altri
materiali, quali acciaio, legno o altro  ed  e'  pertanto  necessario
fornire indirizzi in  merito  alla  tipologia  di  muratura  da  alle
modalita' della ricostruzione privata; 
    risulta  necessario  per  il  borgo  di  Castelluccio  di  Norcia
disciplinare la «fase 2» di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art.
1 dell'dell'Ordinanza speciale n.  18  del  15  luglio  2021  recante
«Interventi di ricostruzione del Centro Storico  di  Castelluccio  di
Norcia» relativa alla realizzazione degli interventi pubblici  per  i
quali è stata  avviata  la  progettazione  nella  fase  1,  e  della
ricostruzione del centro storico; 
  Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli  interventi  di
cui  alla  presente  ordinanza,  ai   sensi   e   per   gli   effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario  l'ing.  Fulvio
Soccodato,  in   ragione   della   sua   competenza   ed   esperienza
professionale; 
  Considerato che si  ritiene  opportuno  individuare  come  soggetto
attuatore dell'intervento di ricostruzione della  frazione  di  Campi
Alto il costituendo consorzio in  cui  risultano  partecipi  tutti  i
soggetti coinvolti nella ricostruzione del borgo storico, al fine  di
realizzare la ricostruzione in maniera unitaria e coordinata; 
  Considerato  che  risulta  opportuno  affidare  al   consorzio   la
riattivazione  della  viabilita'   necessaria   all'attivazione   dei
cantieri e la realizzazione delle opere di sostegno essendo le stesse
propedeutiche e funzionali all'intervento unitario  di  ricostruzione
privata del borgo storico di Campi alto, inserendo i  relativi  oneri
nel calcolo del contributo spettante; 
  Considerato che si  ritiene  opportuno  individuare  come  soggetto
attuatore  dell'intervento  di  ricostruzione  del   borgo   di   San
Pellegrino l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR)  dell'Umbria
in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed
essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali; 
  Ritenuto opportuno, in ragione  delle  particolari  caratteristiche
geologiche e sismiche dei terreni e  della  stretta  interconnessione
tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per
la ricostruzione (USR) della Regione Umbria quale soggetto  idoneo  a
svolgere funzioni di indirizzo della ricostruzione nel borgo  di  San
Pellegrino,  fermi  restando   la   competenza   dell'amministrazione
comunale in materia urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  e  il
coordinamento del sub-Commissario; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  30  dicembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione  Umbria
con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione dei borghi di  Campi
Alto e San Pellegrino del Comune di Norcia e la «fase 2» di cui  alla
lettera b) del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 18  del
15 luglio  2021  recante  «Interventi  di  ricostruzione  del  Centro
Storico di Castelluccio di Norcia». 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata
in modo da rendere compatibili gli interventi  con  la  tutela  degli
aspetti  architettonici,  storici  e  ambientali  caratteristici  dei
luoghi  e   di   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico.