Il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la nota n. 16781 del 3 giugno 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Norcia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticita' dei lavori nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi; Considerato che il Comune di Norcia è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Vista la delibera consiliare n. 24 del 26 aprile 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di Campi Alto e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016; Vista la delibera consiliare n. 31 del 21 maggio 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato la proposta di individuazione delle Opere prioritarie strategiche della Frazione di Castelluccio redatta ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020; Vista la delibera consiliare n. 46 del 29 settembre 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di San Pellegrino e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016; Vista la delibera consiliare n. 1 del 14 marzo 2022 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di Castelluccio di Norcia e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016; Preso atto che il Piano attuativo relativo alla Frazione di San Pellegrino e' un piano finalizzato alla ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree edificate, il mantenimento delle aree e degli spazi aperti tra i tre nuclei insediativi, la riqualificazione dello spazio pubblico, alla promozione della valorizzazione delle aree verdi, al miglioramento della viabilita' interna e delle aree di sosta, al potenziamento dei collegamenti pedonali e ciclabili, nonche' della viabilita' storica minore, a favorire l'insediamento di funzioni artigianali compatibili e di qualita', integrati tipologicamente nella residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi derivanti da volumi agricoli o arredi urbani incongrui, alla valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed agrario; Considerato che le caratteristiche dei detriti nella frazione di San Pellegrino non consentono il pieno recupero del materiale e occorre definire pertanto le modalita' per la ricostruzione privata; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalle relazioni del sub-Commissario allegate alla presente ordinanza di cui costituiscono parte integrante All. 1) e All. 2) ed elenco degli interventi, Borgo di Castelluccio Di Norcia, All. C; Considerato che dalle citate relazioni emerge che i borghi di Campi Alto e San Pellegrino hanno subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosita' tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso delle viabilita' comunale prossima all'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del borgo; Considerato che dalle relazioni del sub-Commissario emerge che gli interventi sono connotati da un forte interesse pubblico e che pertanto appare necessario agire in direzione della ricostruzione pubblica dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino, come assentito anche dal Comune di Norcia e dall'USR Umbria nel corso dell'istruttoria congiunta di cui alle citate relazioni; Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nelle delibere di consiglio comunale approvate dal Comune di Norcia nn. 24/2021, 31/2021, 46/2021, 1/2022, e delle relazioni del sub-Commissario: è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino; atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di borgo sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualita' della vita; risulta necessario per il borgo di Campi Alto operare un intervento integrato unitario, che permetta un coordinamento della ricostruzione privata; la ricostruzione del borgo di San Pellegrino risulta particolarmente complessa in quanto in quanto una parte della localita' si trova su una coltre di materiali detritici di conoide alluvionale / falda detritica che in fase sismica determina amplificazioni dinamiche locali, oltreche' ad effetti di bordo dovuti alla collocazione geografica della localita', inoltre dei 140 edifici adibiti a edilizia residenziale 99 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 33 in cemento armato e 8 utilizzando altri materiali, quali acciaio, legno o altro ed e' pertanto necessario fornire indirizzi in merito alla tipologia di muratura da alle modalita' della ricostruzione privata; risulta necessario per il borgo di Castelluccio di Norcia disciplinare la «fase 2» di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1 dell'dell'Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia» relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico; Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore dell'intervento di ricostruzione della frazione di Campi Alto il costituendo consorzio in cui risultano partecipi tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione del borgo storico, al fine di realizzare la ricostruzione in maniera unitaria e coordinata; Considerato che risulta opportuno affidare al consorzio la riattivazione della viabilita' necessaria all'attivazione dei cantieri e la realizzazione delle opere di sostegno essendo le stesse propedeutiche e funzionali all'intervento unitario di ricostruzione privata del borgo storico di Campi alto, inserendo i relativi oneri nel calcolo del contributo spettante; Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore dell'intervento di ricostruzione del borgo di San Pellegrino l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) dell'Umbria in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali; Ritenuto opportuno, in ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Umbria quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di indirizzo della ricostruzione nel borgo di San Pellegrino, fermi restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento del sub-Commissario; Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino del Comune di Norcia e la «fase 2» di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia». 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.