IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  DG  965/2021  del  12  agosto  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 207 del 30 agosto  2021,  recante  l'istituzione  della
«Nota 99» relativa alla prescrizione, a carico del Servizio sanitario
nazionale, della terapia inalatoria di mantenimento con  LABA,  LAMA,
ICS  e  relative  associazioni  precostituite  (LABA/ICS,  LABA/LAMA,
LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO; 
  Vista la determina  AIFA  n.  DG  92/2022  del  15  febbraio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 47 del 25 febbraio 2022, recante l'ultimo aggiornamento
della nota AIFA 99; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  697/2005  del  22  dicembre   2005,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 15 del 19 gennaio 2006, con la  quale  la  societa'  EG
S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
medicinale «Formoterolo EG»,  relativamente  alle  confezioni  aventi
codice A.I.C. n. 036215022 e 036215010; 
  Visto il  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, con
la quale la societa' Novartis Farma S.p.a. ha comunicato i prezzi del
medicinale «Foradil», relativamente  alle  confezioni  aventi  codice
A.I.C. n. 027660051; 
  Visto  il  provvedimento  del  19  aprile  2000,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
130 del 6 giugno 2000, con la quale la societa' Novartis Farma S.p.a.
ha  ottenuto   la   riclassificazione   del   medicinale   «Foradil»,
relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 027660075; 
  Visto il trasferimento di titolarita' del medicinale  «Foradil»  da
Novartis Farma S.p.a. a  Novartis  Europharm  LTD,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
257 del 3 novembre 2013; 
  Vista la determina AIFA n. 256/2006 del 30 giugno 2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 165 del 18 luglio 2006,  con  la  quale  la  societa'  Italchimici
S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
medicinale «Kurovent», relativamente alle  confezioni  aventi  codice
A.I.C. n. 036939078 e 036939066; 
  Considerato che occorre assoggettare alla disciplina introdotta con
l'istituzione della nota AIFA 99 i medicinali a base di  «Formoterolo
Fumarato» relativamente alle indicazioni terapeutiche  indicate  alla
presente determina. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                       Condizioni integrative 
 
  Le  condizioni  negoziali  relative  ai  medicinali   a   base   di
FORMOTEROLO FUMARATO, indicati nella sottostante tabella: 
 
=====================================================================
|   Medicinale   |  Titolare   |  A.I.C.  |       Confezione        |
+================+=============+==========+=========================+
|                |             |          |«12 microgrammi polvere  |
|                |             |          |per inalazione, capsule  |
|                |             |          |rigide». flacone da 100  |
|Formoterolo EG  |EG S.p.a.    |036215022 |capsule ed un erogatore. |
+----------------+-------------+----------+-------------------------+
|                |             |          |«12 microgrammi polvere  |
|                |             |          |per inalazione, capsule  |
|                |             |          |rigide». flacone da 60   |
|Formoterolo EG  |EG S.p.a.    |036215010 |capsule ed un erogatore  |
+----------------+-------------+----------+-------------------------+
|                |             |          |«12 mcg polvere per      |
|                |             |          |inalazione, capsule      |
|                |Novartis     |          |rigide» 30 capsule +     |
|Foradil         |Europharm LTD|027660051 |erogatore                |
+----------------+-------------+----------+-------------------------+
|                |             |          |«12 mcg polvere per      |
|                |             |          |inalazione capsule       |
|                |Novartis     |          |rigide» 60 capsule       |
|Foradil         |Europharm LTD|027660075 |+erogatore               |
+----------------+-------------+----------+-------------------------+
|                |             |          |«12 mcg polvere per      |
|                |             |          |inalazione, capsula      |
|                |             |          |rigida» 100 capsule in   |
|                |Italchimici  |          |blister pvc/pvdc + 1     |
|Kurovent        |S.p.a.       |036939078 |inalatore                |
+----------------+-------------+----------+-------------------------+
|                |             |          |«12 mcg polvere per      |
|                |             |          |inalazione, capsula      |
|                |             |          |rigida» 60 capsule in    |
|                |Italchimici  |          |blister pvc/pvdc + 1     |
|Kurovent        |S.p.a.       |036939066 |inalatore                |
+----------------+-------------+----------+-------------------------+
 
    sono integrate con quanto disposto dalla  nota  99  limitatamente
all'impiego come terapia di  mantenimento  nella  Bronco  pneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO).