IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alla valutazione e alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che
«Il piano o i  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  sono
riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli  elementi  che
figurano nella parte B dell'allegato, entro il  22  dicembre  2021  e
successivamente ogni sei anni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1,  della  citata  direttiva
2007/60/CE, il quale prevede che  «Sulla  base  delle  mappe  di  cui
all'art. 6, gli Stati  membri  stabiliscono  piani  di  gestione  del
rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico  o
unita' di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le
zone individuate nell'art. 5, paragrafo  1,  e  le  zone  contemplate
dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente  alle  modalita'
descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; 
  Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il
quale prevede che «Il piano o i piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli
elementi che figurano  nella  parte  B  dell'allegato,  entro  il  22
dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare, la  Parte  terza,  recante
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visti altresi' gli articoli 6 e 7 e gli articoli da  11  a  18  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la  procedura
di valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006,  il  quale  prevede  che  i  Piani  di  bacino  sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
previa delibera del Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni; 
  Visto, l'art. 63 del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  come
sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28  dicembre  2015,  n.
221, che istituisce  in  ciascun  distretto  idrografico  in  cui  e'
ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo
decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 64 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  come
sostituito dall'art. 51 della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  ai
sensi  del  quale  alla  lettera  e)  e'  individuato  il   distretto
idrografico dell'Appennino meridionale; 
  Visto, inoltre, l'art.  63,  comma  10,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51,  comma  2,
della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale  il  Piano  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni  previsto  dall'art.  7   della
direttiva 2007/60/CE e' considerato «stralcio  del  piano  di  bacino
distrettuale di cui all'art. 65»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del  Piano  di  bacino  distrettuale»,
nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione  e
approvazione del Piano di bacino distrettuale; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  piani  stralcio  per  la  tutela   dal   rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione  ed  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti
atti adottati in attuazione della parte  III  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»,
nonche' l'art. 175 del medesimo decreto; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare,  l'art.  7,
comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto  legislativo  n.
49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni  tra
il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione  di
bacino, attuata  ai  sensi  della  parte  terza  del  citato  decreto
legislativo n.  152  del  2006,  per  garantire  la  riduzione  delle
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita
e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per
il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n.  294,  recante  «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018,  recante  «Individuazione  e  trasferimento  delle  unita'   di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  meridionale  e   determinazione   della
dotazione   organica   dell'Autorita'    di    bacino    distrettuale
dell'Appennino meridionale, ai  sensi  dell'art.  63,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto n.  294  del
25 ottobre 2016»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016 di approvazione del Piano di  gestione  del  rischio  di
alluvioni  dell'Autorita'  di  bacino   distrettuale   dell'Appennino
meridionale; 
  Visto il «calendario e il programma di lavori» per  l'aggiornamento
del  Piano  di  gestione  del  rischio   di   alluvioni   predisposto
dall'Autorita' di  bacino  e  adottato  con  la  deliberazione  della
Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 27 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
3 del 27 dicembre 2018 di presa d'atto della valutazione  preliminare
del rischio di alluvioni e individuazione delle  zone  per  le  quali
esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni nel distretto
idrografico dell'Appennino meridionale,  ai  fini  dell'aggiornamento
del Piano di gestione del rischio alluvioni, articoli 4, 5 e 14 della
direttiva 2007/60/CE; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
1 del 20 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe
della pericolosita' e del rischio di  alluvione  di  cui  all'art.  6
della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art.  14  della
direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi  adempimenti
comunitari; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
2 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento  del
Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui  all'art.  7  della
direttiva  2007/60/CE,  predisposto  ai  sensi  dell'art.  14   della
direttiva medesima; 
  Considerato che sul progetto di primo aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni si e' regolarmente svolta  la  fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9  della
direttiva  2007/60/CE,  in  eventuale  coordinamento  con   l'analoga
consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano, di cui
all'art.  14  della  direttiva  2000/60/CE,  al  fine  di  migliorare
l'efficacia di tali fasi; 
  Viste  le  note  trasmesse  dalla  ex  Direzione  generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione  generale
per  la  sicurezza  del  suolo  e  dell'acqua  dell'allora  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  recanti
indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle
attivita'  del  secondo  ciclo  di  pianificazione,  ai  sensi  della
direttiva 2007/60/CE, ed, in particolare, le  note  n.  24799  del  3
dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre
2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica prot. MATTM 220 del 2  luglio  2021
con il quale,  sulla  base  del  parere  espresso  dalla  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA-VAS  n.  17  del  28
maggio 2021, e' stato stabilito  che  l'aggiornamento  del  Piano  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino meridionale non deve essere sottoposto  a  valutazione
ambientale strategica con prescrizioni e raccomandazioni; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
2 del 20 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del  Piano
di gestione del rischio di alluvioni - II ciclo di gestione; 
  Visto il parere n. 105/CSR espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento  del  Piano
di gestione  del  rischio  di  alluvioni  del  distretto  idrografico
dell'Appennino meridionale - II ciclo di gestione, di cui all'art.  7
della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49.