IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che,  all'art.  1  comma
421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della  Repubblica,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  di  un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine  di  assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario straordinario di Governo, limitatamente  al  periodo  del
relativo mandato e con riferimento al territorio  di  Roma  Capitale,
l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto
riguarda: 
    la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale; 
    la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  ivi
compresa  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti   urbani,   anche
pericolosi; 
    l'elaborazione e approvazione del piano  per  la  bonifica  delle
aree inquinate; 
    l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione  di
rifiuti, anche  pericolosi,  assicurando  la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
    l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di  Governo,
ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario,
possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione  Lazio,  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Vista la direttiva 26 aprile  1999,  n.  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018,  n.
2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare»  che  pone  agli
stati   membri   l'obiettivo   di   diminuire   progressivamente   il
collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere  avviati  al
riciclaggio o al recupero; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di  attuazione
della  su  richiamata  direttiva  1999/31/CE,   che   disciplina   la
costruzione,  l'esercizio   e   la   gestione   post-chiusura   delle
discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la direttiva quadro 2008/98/CE  successive  modificazioni  ed
integrazioni che, nel disciplinare la Gestione  e  la  gerarchia  dei
rifiuti e nel definire  il  «rifiuto»  come  «qualsiasi  sostanza  od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo
di disfarsi», prevede che gli  Stati  membri  realizzino,  secondo  i
principi di autosufficienza e  prossimita',  una  rete  integrata  di
impianti che permettano il completamento  delle  diverse  fasi  della
gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT  -
Best Available Techniques); 
  Visto il regolamento UE  n.  1357/2014  della  Commissione  del  18
dicembre  2014  che  sostituisce  l'allegato  III   della   direttiva
2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  «relativa  ai
rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione  del  18  dicembre
2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa  all'elenco  dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/997  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2017, che modifica l'allegato  III  della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   la
caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»; 
  Vista  la  comunicazione  2018/C  124/01  della  UE  recante   «Gli
orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9  aprile
2018,  che  fornisce  chiarimenti  e  orientamenti   alle   autorita'
nazionali, ivi incluse le autorita' locali, e alle  imprese  riguardo
alla  corretta  interpretazione  e  applicazione   della   pertinente
normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti,  segnatamente
in merito  all'identificazione  delle  caratteristiche  di  pericolo,
valutando se i  rifiuti  presentano  una  qualche  caratteristica  di
pericolo  e,  in  ultima  analisi,  classificando  i   rifiuti   come
pericolosi o non pericolosi; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo
3 settembre 2020, n. 121; 
  Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 
    2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
    2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n.  116
che ha  compiuto  un'ampia  revisione  della  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147  della  Commissione
europea del 10 agosto  2018  che  stabilisce  le  «Conclusioni  sulle
migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il
trattamento dei rifiuti  ai  sensi  della  direttiva  2010/75/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  20  giugno  2019  relativo  agli  inquinanti  organici
persistenti (rifusione), che si  pone  l'obiettivo  di  «tutelare  la
salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23  aprile
2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE)  n.
850/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  agli
inquinanti organici persistenti; 
  Viste  la  delibera  SNPA  (Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di  approvare  delle  «Linee
guida del sistema  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  per
l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art.  184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18
maggio  2021  che   approva   il   documento   «Linee   guida   sulla
classificazione dei rifiuti», integrate con il  decreto  direttoriale
n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione  ecologica  -
Direzione  generale  per  l'economia  circolare  che  ha  introdotto,
nell'ambito  del  capitolo   3   delle   Linee   guida   stesse,   il
sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal  trattamento
meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; 
  Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; 
  Visto il Piano di gestione dei rifiuti  di  Roma  Capitale  (PGRRC)
approvato dal Commissario straordinario di Governo  per  il  Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 (di  seguito  Commissario  straordinario)
con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. 227; 
  Considerato che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio
n. G05282 del 30 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni e'
stata rilasciata ad AMA S.p.a., con sede legale in via Calderon de la
Barca n. 87  -  00142  Roma,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.
05445891004, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione  di
un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di  rifiuti
speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12  ai  sensi
dell'art. 208,  comma  15  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n.  G15334  del
10 dicembre 2021, e' stata rilasciata ad AMA S.p.a., con sede  legale
in Roma, via Calderon de la Barca n.  87  -  decreto  legislativo  n.
152/2006, art. 208, comma 15 e D.G.S. n.  864/2014  -  Autorizzazione
per lo svolgimento di una campagna di attivita' di  recupero  R12  di
rifiuti  non  pericolosi  EER  20   03   01   (rifiuti   urbani   non
differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma,  via  dei
Romagnoli  n.  1167,  cap.  00126,  mediante   impianto   mobile   di
frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato  con  determinazione
n. G05282 del 30 aprile 2015; 
  Dato atto che con deliberazione n. 52  del  25/26  settembre  2015,
l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad
AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e  di  igiene
urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici  anni,  e  nei
limiti    autorizzativi    degli    strumenti    di    programmazione
economico-finanziaria  di  Roma  Capitale»,  sulla  base  del   Piano
economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; 
  Con  deliberazione  n.  51  del  23  settembre  2015,   l'Assemblea
capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici  e  le
linee guida per la predisposizione del nuovo  contratto  di  servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene  urbana  tra
Roma Capitale e AMA S.p.a.; 
  La Giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio  2019,
ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale  e  AMA
S.p.a. per la gestione dei rifiuti  urbani  e  i  servizi  di  igiene
urbana, valevole per  gli  anni  2019-2020-2021,  sottoscritto  il  6
giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale  del
direttore del Dipartimento ciclo dei  rifiuti  di  Roma  Capitale  n.
30/2022 prot. NA/2721 del 6 giugno  2022,  in  attuazione  di  quanto
disposto dalla Giunta capitolina  con  deliberazione  n.  195  del  3
giugno 2022; 
  Atteso che in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un  incendio  di
ingenti proporzioni che  ha  interessato  l'impianto  di  trattamento
meccanico-biologico   (TMB)   gestito   dalla   E.Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacita'
di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; 
  il suddetto  impianto,  strategico  alla  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti urbani d Roma Capitale, risulta inutilizzabile, e, allo stato
attuale, non e' possibile prevedere i tempi per il  ripristino  della
funzionalita'; 
  tale  situazione  ha  comportato  un'ulteriore  drastica  riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto  conto  della
contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto
di  TMB  di  AMA  S.p.a.  sito  in  via  Salaria  n.  981  a  seguito
dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando  l'urgente
necessita' di potenziare la logistica  funzionale  al  trasporto  dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche
al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori
percorrenze  da  effettuare,   attraverso   l'individuazione   e   la
realizzazione    di    un    sistema    adeguato    di    siti     di
trasbordo/trasferenza/stoccaggio; 
  tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine  di  sopperire  in
parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili  al  TMB
«Malagrotta 2», il Commissario straordinario ha adottato  l'ordinanza
n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13 del  decreto-legge  50
del  17  maggio   2022,   autorizzando   AMA   S.p.a.   all'esercizio
dell'attivita' di  trasferenza  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un
periodo di sessanta giorni, nei siti di: 
    AMA S.p.a., via Benedetto  Luigi  Montel  n.  61/63  (loc.  Ponte
Malnome -  Mun.  XI),  per  il  quale  la  su  richiamata   ordinanza
commissariale ha  disposto  l'aumento  dei  quantitativi  autorizzati
dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n.  G13960
del 15 ottobre 2019 e successive modifiche e integrazioni da 300  t/g
a 400 t/g; 
    AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167 (Acilia - Mun. X),  per
il quale la su  richiamata  ordinanza  commissariale  ha  autorizzato
l'operazione di trasferenza per un quantitativo massimo di 150 t/g; 
    stante il perdurare delle condizioni  di  fragilita'  dell'intero
sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di  Roma
Capitale, con successiva ordinanza  n.  4  del  12  agosto  2022,  il
Commissario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza
dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  (codice  EER  200301),   negli
stabilimenti A.M.A.  di  Ponte  Malnome  e  di  Acilia  (RM)  di  cui
all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore  periodo  non
superiore a centottanta giorni; 
  Considerato, altresi',  che  con  ordinanza  del  sindaco  di  Roma
Capitale n. 121 del 1° luglio 2022,  sono  state  prorogate,  per  un
periodo di centottanta giorni, le  misure  adottate  con  l'ordinanza
sindacale n. 2 del 4 gennaio 2022 per l'attivita'  di  trasbordo  del
rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) nell'area di  Saxa
Rubra (Mun XV); 
  nel territorio regionale  persiste  una  scarsa  disponibilita'  di
impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti  dal
trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti  dal
recupero della frazione differenziata e che tale condizione  comporta
la necessita' di trovare  ulteriori  siti,  anche  in  considerazione
dell'ordinanza del sindaco metropolitano del 15 dicembre  2022  prot.
CMRC-2022-0195716,  con  la  quale  e'  stato  rideterminato  in  via
conclusiva il termine di efficacia dell'ordinanza del 14 luglio 2021,
consentendo ad AMA S.p.a.  il  conferimento  di  rifiuti  provenienti
dall'ATO Citta' metropolitana di Roma Capitale,  compresi  quelli  di
Roma Capitale, presso la discarica della Ecoambiente S.r.l. sita  nel
Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano), via  Ardeatina
km 24,640, fino e non oltre il 9 gennaio 2023; 
  le attivita' di tritovagliatura del rifiuto urbano  indifferenziato
risultano funzionali e strategici al corretto  avvio  a  recupero  di
tale frazione di rifiuti presso gli impianti di destino,  migliorando
la logistica  della  raccolta,  con  una  contrazione  dei  tempi  di
percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi  pianificati
ed erogati, riducendo, inoltre, il rischio di  giacenza  dei  rifiuti
indifferenziati a terra, in prossimita'  dei  punti  di  raccolta  in
vista del completamento degli impianti previsti dal Piano di gestione
dei  rifiuti  Roma  Capitale  (PGRRC),  approvato   dal   Commissario
straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022; 
  Rilevato che AMA S.p.a., al fine  di  far  fronte  alla  fragilita'
impiantistica sopra richiamata ed evitare  situazioni  di  criticita'
nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, sta ricercando
ulteriori soluzioni, sul territorio nazionale  ed  estero,  volte  ad
individuare adeguati spazi per il trattamento della quota di  rifiuti
non  piu'  gestiti  dall'impianto   TMB   denominato   Malagrotta   2
procedendo,   contestualmente,   all'individuazione   di   siti    di
trasbordo/trasferenza e tritovagliatura quali possibili  soluzioni  a
supporto della  logistica  dei  flussi  in  grado  di  soddisfare  le
esigenze operative; 
  in questa ottica, AMA S.p.a., con nota prot. n.  0154492.U  del  16
dicembre 2022, acquisite al protocollo del Commissario  straordinario
con il n. RM 264 del 18 dicembre 2022, ha richiesto, limitatamente al
sito in uso ad AMA in viale dei Romagnoli n. 1167 - 00119 Municipio X
- Roma, una modifica/integrazione dell'ordinanza commissariale  n.  1
del 16 giugno 2022 e autorizzazione all'esercizio det. G05282 del  30
aprile 2015 contenente: 
    relazione tecnica; 
    AMARM AL01 - inquadramento; 
    AMARM AL02 - autorizzazione  all'esercizio  det.  G05282  del  30
aprile 2015; 
    AMARM AL03 - relazione valutazione impatto acustico gennaio 2022; 
    AMARM AL04 a - scheda tecnica trituratore DOPPSTADT mod. DW3060D; 
    AMARM AL04 b - scheda tecnica vaglio DOPPSTADT mod. DSM720 profi; 
    AMARM AL05 a - scheda tecnica  vaglio  DOPPSTADT  mod.  INVENTHOR
Type 9; 
    AMARM AL06 a - scheda tecnica rotopressa filmatrice  GOWEIL  mod.
LT Master; 
    AMARM  PL01  -  planimetria  viabilita'  interna  con   aree   di
stoccaggio ante operam; 
    AMARM  PL02  -  planimetria  viabilita'  interna  con   aree   di
stoccaggio post operam; 
    AMARM PL03 - planimetria rete raccolta acque; 
    AMARM PL04 - planimetria rete antincendio; 
  le integrazioni richieste consistono in: 
    1. aumento della capacita'  di  trattamento  giornaliero  fino  a
valori mediamente pari a 400 t/giorno (contro le attuali 300 t/giorno
della determinazione regionale n. G05282 del  30  aprile  2015),  con
valori di punta di 600 t/giorno; 
    2.  aumento  del  quantitativo  massimo  annuo  fino  a   120.000
tonnellate (contro le  attuali  30.000  t/anno  della  determinazione
regionale n. G05282 del 30 aprile 2015); 
    3.  introduzione  di  un  sistema  di  imballaggio  del  sovvallo
prodotto  dalle  attivita'  di  tritovagliatura  (EER  19   12   12),
costituito da  una  rotopressa  imballatrice-filmatrice,  a  servizio
diretto di entrambi i gruppi di tritovagliatura; 
    4. introduzione di un  sistema  di  imballaggio  del  sottovaglio
prodotto  dalle  attivita'  di  tritovagliatura  (EER  19   12   12),
costituito da  una  rotopressa  imballatrice-filmatrice,  a  servizio
diretto di uno dei due gruppi di tritovagliatura ed indiretto per  il
restante; 
    5. stoccaggio delle frazioni  imballate,  in  opportune  aree  di
stoccaggio all'interno dello stesso capannone,  cosi'  da  creare  un
deposito  «polmone»  quale  modalita'  gestionale  alternativa   alle
contestuali attivita' di processamento  del  rifiuto  in  ingresso  e
conferimento nei mezzi adibiti al trasporto presso  gli  impianti  di
destino.  che  le  suddette  modifiche  si  presentano   coerenti   e
necessarie rispetto alla finalita'  di  evitare  ovvero  limitare  la
situazione di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma
Capitale; 
    6. possibilita' di avvio a recupero  di  una  o  di  entrambe  le
frazioni  direttamente  sfuse  in  caso  di  avaria  dei  sistemi  di
pressofilmatura e/o in caso  di  invio  a  impianti  di  destino  che
ricevano o gestiscano il materiale in modalita' sfusa; 
  Rilevato, altresi', che il Commissario straordinario, ai sensi  del
citato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, con ordinanza n.  7  del
1° dicembre 2022, ha approvato il Piano di gestione rifiuti  di  Roma
Capitale (PGRRC), a seguito della procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS), avviata con  decreto  commissariale  n.  1  del  12
agosto 2022; 
  con  ordinanza  n.  8  del  1°  dicembre   2022,   il   Commissario
straordinario  ha  avviato  le  attivita'  propedeutiche  volte  alla
realizzazione nel territorio di  Roma  Capitale  di  un  impianto  di
termovalorizzazione autorizzato con operazione R1,  di  capacita'  di
trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato  C,
Parte  Quarta  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni, dando contestualmente  disposizione  a
Roma Capitale di  indire  una  manifestazione  di  interesse  per  la
presentazione   di   project   financing   per   la    progettazione,
autorizzazione all'esercizio, costruzione  e  gestione  del  medesimo
impianto; 
  nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale  del
suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato  non  sussistono
soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare  l'imprevista
situazione  di  criticita'  a  seguito  del  verificarsi  dei   fatti
evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche  indirettamente,  ad
una non  corretta  gestione  e  programmazione  del  trattamento  dei
rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; 
  il progressivo aggravamento  dello  stato  di  criticita'  potrebbe
determinare anche gravi ripercussioni sul servizio  di  raccolta  con
conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario; 
  Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto
a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei  rifiuti
di Roma Capitale, arginando la situazione di emergenza  e  contenendo
le fisiologiche difficolta' correlate  alla  maggiore  produzione  di
rifiuti riscontrabile nel periodo natalizio, al fine di salvaguardare
la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da  pregiudizi  per
la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana; 
  Visto il  sentito  della  Regione  Lazio  richiesto  con  nota  del
Commissario  straordinario   in   data   30   dicembre   2022   prot.
RM/2022/0000291 ed espresso con  nota  acquisita  al  protocollo  del
Commissario straordinario in data 10 gennaio 2023 al n. RM/2023/16; 
  Per le motivazioni fin qui esposte e a tutela dell'ambiente e della
salute pubblica; 
  Ordina: 
    1)  l'installazione  e  l'esercizio  di  due  linee   mobili   di
tritovagliatura presso lo stabilimento AMA di viale dei Romagnoli  n.
1167 Roma, come da richiesta allegata alla presente  ordinanza  quale
parte integrante e sostanziale, trasmessa da AMA  S.p.a.  nota  prot.
n.0154492.U del 16 dicembre 2022 con particolare riferimento a: 
      a. capacita' di trattamento giornaliera fino a valori di  punta
di 600 t/giorno; 
      b. quantitativo  massimo  annuale  trattabile  fino  a  120.000
tonnellate; 
      c.  introduzione   di   ulteriori   due   macchinari   per   la
tritovagliatura, un trituratore mobile e un vaglio a  tamburo  mobile
rispetto a quelli autorizzati con determinazione  dirigenziale  della
Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015; 
      d. introduzione di un sistema di pressatura e/o imballaggio del
sovvallo prodotto dalle attivita' di tritovagliatura (EER 19 12  12),
costituito da una pressa imballatrice-filmatrice, a servizio  diretto
di entrambi i gruppi di tritovagliatura; 
      e. introduzione di un sistema di pressatura e/o imballaggio del
sottovaglio prodotto dalle attivita' di tritovagliatura  (EER  19  12
12), costituito da una  pressa  imballatrice-filmatrice,  a  servizio
diretto di uno dei due gruppi di tritovagliatura ed indiretto per  il
restante; 
      f. stoccaggio delle frazioni imballate, in  opportune  aree  di
stoccaggio all'interno dello stesso capannone,  cosi'  da  creare  un
deposito  «polmone»  quale  modalita'  gestionale  alternativa   alle
contestuali attivita' di processamento  del  rifiuto  in  ingresso  e
conferimento nei mezzi adibiti al trasporto presso  gli  impianti  di
destino che le suddette modifiche si presentano coerenti e necessarie
rispetto alla finalita' di evitare ovvero limitare la  situazione  di
criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; 
      g. possibilita' di avvio a recupero di una  o  di  entrambe  le
frazioni  direttamente  sfuse  in  caso  di  avaria  dei  sistemi  di
pressofilmatura e/o in caso  di  invio  a  impianti  di  destino  che
ricevano o gestiscano il materiale in modalita' sfusa; 
  il  tutto   da   realizzarsi   secondo   quanto   riportato   nella
documentazione tecnica, allegata alla presente ordinanza quale  parte
integrante e sostanziale, trasmessa  da  AMA  S.p.a.  nota  prot.  n.
0154492.U del 16 dicembre 2022; 
    2) ad AMA S.p.a. di effettuare le  attivita'  di  tritovagliatura
(operazione R12 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n.
152/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni),   con   le
limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate: 
      a)  le  operazioni  di  tritovagliatura  dei  rifiuti  dovranno
avvenire con le modalita' e nelle aree riportate nella documentazione
tecnica allegata alla presente Ordinanza, di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale; 
      b) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovra'  superare  i
quantitativi  massimi  riportati  nella  tabella  del  par.  8  della
relazione tecnica; 
      c) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere
effettuate  evitando  la  promiscuita'  dei   rifiuti,   provvedendo,
pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee; 
      d) le operazioni di tritovagliatura  dei  rifiuti  in  ingresso
dovranno essere espletate entro le quarantotto ore  dal  conferimento
in sito; 
      e) dovranno essere assicurati la regolare tenuta  dei  registri
di carico e scarico nonche' tutti gli altri adempimenti previsti  dal
Titolo 1 della Parte quarta del decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di
settore; 
      f) i rifiuti in uscita dal sito  dovranno  essere  conferiti  a
soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per  il  trasporto
dei  rifiuti  dovranno  essere  utilizzati  vettori  in  possesso  di
regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale  gestori  ambientali,
ai  sensi  dell'art.  212  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  nel  rispetto  di  quanto
regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014; 
      g) le attivita' di  gestione  rifiuti  oggetto  della  presente
ordinanza dovranno  essere  rendicontate  in  apposita  relazione  di
gestione annuale da inviare ai seguenti organi di controlli:  Regione
Lazio, Citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale,  Arpa  Lazio,  Roma
Capitale e Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della
Chiesa cattolica 2025; 
      h) le aree delle operazioni di tritovagliatura e di  stoccaggio
dei rifiuti dopo trattamento dovranno essere individuabili,  in  modo
univoco,  attraverso  l'apposizione   di   idonea   segnaletica;   in
particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei  rifiuti  in
ingresso  e  in  uscita  dovranno  essere  individuate  con  apposita
cartellonistica; 
      i) le aree di transito dei mezzi e le  relative  vie  d'accesso
dovranno  essere  delimitate  e  ben  individuate  tramite   adeguata
cartellonistica; 
      j)  le  operazioni  di  tritovagliatura  dei  rifiuti  dovranno
avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e  la  sicurezza
della collettivita', dei singoli e degli addetti nonche' a  garantire
il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni  rischio
di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del  sottosuolo  e
ogni inconveniente  derivante  da  rumori,  odori  e  dispersione  di
aerosol; 
      k) le aree delle  operazioni  di  tritovagliatura  dei  rifiuti
dovranno essere delimitate  e  presidiate,  prevedendo  attivita'  di
pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio  delle
aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; 
      l) le superfici delle aree delle operazioni di  tritovagliatura
dei  rifiuti  dovranno  essere  impermeabili  e  possedere   adeguati
requisiti   di   resistenza   in   relazione   alle   caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e
realizzate in modo  tale  da  facilitare  la  ripresa  dei  possibili
sversamenti; 
      m) le superfici delle aree delle operazioni di  tritovagliatura
dei rifiuti dovranno essere sottoposte a  periodico  controllo  e  ad
eventuale manutenzione al fine di garantire  l'impermeabilita'  delle
relative superfici; 
      n)  i  reflui  liquidi  intercettati  dalla  rete  di  raccolta
all'interno del capannone in cui e' prevista l'attivita' di  gestione
dei rifiuti e inviati al serbatoio  di  stoccaggio,  dovranno  essere
gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per  essere
successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero  o
smaltimento; 
      o) dovra'  essere  evitata  la  commistione  fra  le  acque  di
precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui  che  si
formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti; 
      p) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura  dei  rifiuti
dovra' essere garantita  la  presenza  di  personale  qualificato  ed
adeguatamente addestrato  e  in  grado  di  adottare  tempestivamente
procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente
normativa in tema di sicurezza sul lavoro; 
      q)  le  operazioni  di  scarico  dei  rifiuti  dovranno  essere
effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata  altezza
di caduta; 
      r) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere
effettuate nel rispetto della  normativa  relativa  alla  prevenzione
incendi e di quanto indicato nel decreto del  Ministero  dell'interno
26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e  trattamento
rifiuti»; dovra' essere aggiornato  il  Piano  di  emergenza  interno
(PEI) ai sensi dell'art.  26-bis  del  decreto-legge  n.  113/2018  e
garantita la  presenza  di  personale  addetto  alla  gestione  delle
emergenze formato ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998
e successive modificazioni ed integrazioni; 
      s) le operazioni di tritovagliatura e/o trasferenza dei rifiuti
dovranno essere effettuate nel rispetto del  decreto  legislativo  n.
81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      t) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura e dei rifiuti
dovra'  essere  garantito  l'accesso  all'impianto   alle   autorita'
competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione  preventiva;
a tal proposito dovra' essere reperibile, anche nelle  ore  notturne,
un responsabile il cui recapito dovra' essere  indicato  chiaramente,
su apposito cartello, all'ingresso del sito; 
      u) dovranno  essere  integrate  le  garanzie  finanziarie  gia'
prestate per l'impianto esistente, tenendo conto  delle  attivita'  e
dei quantitativi autorizzati con la presente ordinanza, nel  rispetto
di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modifiche e
integrazioni e, nello specifico, dovranno  essere  attive  tanto  una
polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi in  fase  di
funzionamento, con massimale non inferiore a cinque milioni di  euro,
cosi' come  previsto  dalla  DGR  n.  864/2014,  quanto  una  polizza
fidejussoria, di importo pari ad euro  1.800.000,00,  i  cui  estremi
dovranno essere preventivamente comunicati per la  conseguente  presa
d'atto; 
  Dispone: 
    1) che gli effetti del presente provvedimento dovranno  limitarsi
al tempo strettamente necessario all'avvio e al  completamento  delle
azioni previste dal Piano  di  gestione  dei  rifiuti  Roma  Capitale
(PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata
ordinanza n. 7/2022  e  comunque,  ad  un  periodo  non  superiore  a
centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  ordinanza
commissariale, salvo proroga.  In  suddetto  periodo  di  centottanta
giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del  10
gennaio 2023, dovra'  essere  inviata  da  parte  di  AMA  S.p.a.  la
richiesta per l'avvio di un procedimento autorizzativo, nel  medesimo
sito, per un impianto fisso ex art. 208 del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
    2)  l'immediata  efficacia   e   pubblicazione   della   presente
ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    3) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la
trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento  di
prevenzione Servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio -  Sezione
di Roma. 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 19 gennaio 2023 
 
                                                  Il Commissario      
                                             straordinario di Governo 
                                                     Gualtieri        

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili  sul  sito
istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario
straordinario di Governo - competenze in materia di rifiuti ai  sensi
della  legge  n.  91  del  15  luglio   2022,   accedendo   al   link
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ordinanza_n._2
_2023.pdf (comune.roma.it)