IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alla valutazione e alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che
«Il piano o i  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  sono
riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli  elementi  che
figurano nella parte B dell'allegato, entro il  22  dicembre  2021  e
successivamente ogni sei anni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1,  della  citata  direttiva
2007/60/CE, il quale prevede che  «Sulla  base  delle  mappe  di  cui
all'art. 6, gli stati  membri  stabiliscono  piani  di  gestione  del
rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico  o
unita' di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le
zone individuate nell'art. 5, paragrafo  1,  e  le  zone  contemplate
dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente  alle  modalita'
descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; 
  Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il
quale prevede che «Il piano o i piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli
elementi che figurano  nella  parte  B  dell'allegato,  entro  il  22
dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare, la  parte  terza,  recante
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006,  il  quale  prevede  che  i  Piani  di  bacino  sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   sentita   la
Conferenza Stato-regioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  28
dicembre  2015,  n.  221,  che  istituisce   in   ciascun   distretto
idrografico in cui e' ripartito il  territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'art.  64   del   medesimo   decreto,   l'Autorita'   di   bacino
distrettuale; 
  Visto l'art. 64 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  come
sostituito dall'art. 51 della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  ai
sensi del  quale,  alla  lettera  g),  e'  individuato  il  distretto
idrografico della Sicilia; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51,  comma  2,  della  citata
legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano  di  gestione  del
rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva  2007/60/CE
e' considerato «stralcio del Piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale»; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  piani  stralcio  per  la  tutela   dal   rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione  ed  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  che,  al
comma 11, prevede che «Fino  all'emanazione  di  corrispondenti  atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto,  restano
validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati  in  attuazione
delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»,  nonche'  l'art.
175 del medesimo decreto; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare,  l'art.  7,
comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto  legislativo  n.
49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni  tra
il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione  di
bacino, attuata  ai  sensi  della  parte  terza  del  citato  decreto
legislativo n.  152  del  2006,  per  garantire  la  riduzione  delle
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita
e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per
il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Visto l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 8  maggio  2018,
n. 8, che ha istituito presso la Presidenza della Regione  Siciliana,
l'Autorita' di bacino del distretto  idrografico  della  Sicilia,  la
quale «ha  il  compito  di  assicurare  la  difesa  del  suolo  e  la
mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la
manutenzione dei  corpi  idrici,  la  fruizione  e  la  gestione  del
patrimonio idrico e la tutela degli  aspetti  ambientali  nell'ambito
dell'ecosistema unitario del bacino del distretto  idrografico  della
Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle  direttive  UE
di settore»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7  marzo
2019 di approvazione del Piano di gestione del rischio  di  alluvioni
dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia; 
  Visto  il  calendario  e  programma  di   lavori   e   misure   per
l'aggiornamento del  Piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni
predisposto dall'Autorita' di bacino  e  adottato  con  deliberazione
della Conferenza istituzionale permanente 24 aprile 2020, n. 6; 
  Vista  la  valutazione  preliminare  del  rischio  di  alluvioni  e
definizione  delle  aree  a  potenziale  rischio   significativo   di
alluvioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva  2007/60/CE,
trasmessa con nota n.  19335  del  22  marzo  2019  del  Dipartimento
regionale dell'ambiente - Servizio 2  al  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare -   Direzione   per   la
salvaguardia del territorio e delle  acque  ai  fini  del  successivo
inoltro agli uffici comunitari di riferimento (DG Environment  Unita'
C1 - Clean Water), in adempimento  a  quanto  previsto  dall'art.  15
della direttiva 2007/60/CE; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
5 del 24 aprile 2020, di presa d'atto dell'aggiornamento delle  mappe
della pericolosita' e del rischio di  alluvioni  di  cui  all'art.  6
della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art.  14  della
direttiva medesima; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
4 del 15 aprile 2021, di adozione del progetto di  aggiornamento  del
Piano di gestione del rischio di alluvione di cui  all'art.  7  della
direttiva  2007/60/CE,  predisposto  ai  sensi  dell'art.  14   della
Direttiva medesima; 
  Considerato che sul progetto di primo aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni si e' regolarmente svolta  la  fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9  della
direttiva 2007/60/CE, in coordinamento  con  l'analoga  consultazione
sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di  cui  all'art.  14
della direttiva 2000/60/CE, al fine di migliorare l'efficacia di tali
fasi; 
  Viste  le  note  trasmesse  dalla  ex  Direzione  generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione  generale
per  la  sicurezza  del  suolo  e  dell'acqua  dell'allora  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  recanti
indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle
attivita'  del  secondo  ciclo  di  pianificazione  ai  sensi   della
direttiva 2007/60/CE, e, in particolare,  le  note  n.  24799  del  3
dicembre 2019, n. 48978 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre
2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica prot. MiTE n. 219 del 2 luglio 2021
con il quale,  sulla  base  del  parere  espresso  dalla  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA-VAS  n.  16  del  28
maggio 2021 e' stato  stabilito  che  l'aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni del  distretto  della  Sicilia  non
deve essere sottoposto a valutazione  ambientale  strategica  e  sono
state fissate raccomandazioni e prescrizioni; 
  Vista la delibera della Conferenza istituzionale  permanente  n.  5
del 22 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di
gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto il parere n. 105/CSR espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, il  primo  aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni  del  distretto  idrografico  della
Sicilia di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.