IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992,  n.  285,  recante
«Nuovo codice della strada» e sue modifiche  ed  integrazioni  ed  in
particolare il comma 5 dell'art. 1; 
  Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva  del
«Piano nazionale  della  sicurezza  stradale»  (PNSS)  finalizzato  a
ridurre  il  numero  e  gli  effetti  degli  incidenti  stradali  sul
territorio nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,  di  attuazione
della direttiva 2008/96/CE in materia  di  gestione  della  sicurezza
delle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo  n.  35/2011,  con  il
quale e' stata definita la metodologia di calcolo del  costo  sociale
di un morto e di un ferito per incidente stradale; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Considerato che il Piano nazionale per la sicurezza  stradale  2030
(PNSS 2030) definisce le  strategie  generali  e  specifiche  per  il
miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030; 
  Considerato che con  delibera  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  del  14  aprile
2022, n. 13, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 21 luglio 2022, n. 169, e' stato approvato il PNSS 2030; 
  Tenuto conto che le linee strategiche generali del  PNSS  2030,  in
grado di agire  sull'intero  sistema,  sono  raggruppate  nei  cinque
pilastri della sicurezza stradale indicati nel Global  plan  for  the
decade of action for road safety 2011-2020; 
  Considerato  che  il  PNSS  2030  ha  individuato  i  pedoni  quale
categoria a rischio  tra  gli  utenti  della  strada,  in  quanto,  a
confronto con le altre, si e' verificata una riduzione  del  solo  14
per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in  termini  di
feriti nel decennio 2011-2020; 
  Considerato che nel 2019, i pedoni rappresentano il  17  per  cento
del totale delle vittime, dato confermato anche nel 2020; 
  Considerato che il 78 per cento dei pedoni deceduti ed  il  95  per
cento dei perdoni feriti si  riscontrano  in  incidenti  accaduti  in
ambito urbano; 
  Considerato che l'incidentalita'  relativa  ai  pedoni  delle  aree
urbane si concentra, in particolare, nei quattordici «grandi  comuni»
riportati nei rapporti annuali  ISTAT  sull'incidentalita'  stradale,
raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali  e
il 34 per cento in termini di feriti; 
  Ritenuto quindi necessario ed urgente  procedere  ad  un  programma
iniziale  di  interventi  a  favore  della  protezione   dei   pedoni
concentrato su detti comuni; 
  Considerato che negli anni 2020 e 2021  i  dati  di  incidentalita'
sono stati fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione
per contrastare la diffusione del COVID-19, per cui il  triennio  che
si e' preso in  esame  per  l'incidentalita'  dei  pedoni  e'  quello
relativo agli anni 2017, 2018 e 2019; 
  Viste  le  statistiche  ISTAT  contenute  nei   report   «Incidenti
stradali», nello specifico nella tavola 2.38 «Pedoni morti  e  feriti
per classe di eta', sesso e regione» e tavola  3.8  «Pedoni  morti  e
feriti per classe di eta', sesso e comune», relative  al  numero  dei
pedoni morti e feriti in incidenti  stradali  in  Italia  negli  anni
2017, 2018 e 2019; 
  Considerato che  la  somma  disponibile  per  la  realizzazione  di
interventi  per  la  messa  in  sicurezza  dei  pedoni  risulta  pari
complessivamente  a  euro  13.500.000,00,  a  valere  sulle   risorse
iscritte nel capitolo 7333, PG 1, PG 3 e PG 4; 
  Ritenuto opportuno suddividere tale somma tra i quattordici  grandi
comuni,  assegnando  a  ciascun  comune  una   quota   calcolata   in
proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per  incidente
stradale; 
  Considerato  che  la  copertura  dei  costi  di   progettazione   e
realizzazione degli interventi avverra' integralmente  a  carico  dei
fondi statali assegnati; 
  Visto il parere reso dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 21 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1.    La    somma     complessiva     di     euro     13.500.000,00
(tredicimilionicinquecentomila/00), a valere sulle  risorse  iscritte
nel  capitolo  7333  per  l'esercizio  2022,   viene   destinata   al
finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento  della
sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi  per
la progettazione e la realizzazione, nei quattordici «grandi comuni»,
di cui al rapporto annuale ISTAT sull'incidentalita' stradale.