IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998,  recante
«Modalita'  per  l'esenzione  dagli   accertamenti   sui   medicinali
utilizzati   nelle    sperimentazioni    cliniche»    e    successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 28 maggio 1998, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'art. 48  con
il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio  2006,  recante
«Requisiti  minimi   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e   il
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche  dei
medicinali» e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2006, n. 194; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante «Modalita'  di  inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione   di   emendamenti
sostanziali e la dichiarazione di conclusione  della  sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e  successive
determinazioni  di  modifica  delle  apendici  adottate  dall'Agenzia
italiana del  farmaco,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 3 marzo 2008, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 7 novembre 2008, recante «Modifiche ed integrazioni
ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneita' dei
centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003,
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto  a  sperimentazione
clinica»  e  12  maggio   2006,   recante   «Requisiti   minimi   per
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici
per le sperimentazioni cliniche dei  medicinali»»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 aprile 2009, n. 80; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico 14 luglio 2009, recante «Requisiti minimi  per  le  polizze
assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle  sperimentazioni
cliniche dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 14 settembre 2009, n. 213; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della   salute»   e   successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, commi 9, 10 e 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante
«Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati  etici»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
aprile 2013, n. 96; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/536 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE  e,  in
particolare, gli articoli 4, 6 e 7; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,  recante
«Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di  sperimentazioni
cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'
all'Agenzia  italiana  del  farmaco»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile  2017  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/746 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre  2017,
recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale  sottoposto  a
sperimentazione clinica», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 2 novembre 2017, n. 256; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute» e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della richiamata legge 11
gennaio 2018,  n.  3,  riguardante  l'istituzione,  presso  l'Agenzia
italiana del farmaco,  del  Centro  di  coordinamento  nazionale  dei
comitati etici  territoriali  per  le  sperimentazioni  cliniche  sui
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, «con  funzioni  di
coordinamento, di indirizzo e  di  monitoraggio  delle  attivita'  di
valutazione  degli  aspetti  etici  relativi   alle   sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano  demandate  ai  comitati  etici
territoriali, come individuati ai sensi del comma 7»; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 7, della richiamata legge n. 3 del
2018, il quale prevede che «(...)  con  decreto  del  Ministro  della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati i comitati etici  territoriali  fino  a  un
numero massimo di quaranta (...)»; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 11, della richiamata  legge  n.  3
del 2018, a tenore del quale, al fine di  armonizzare  la  disciplina
vigente con le disposizioni di cui al medesimo articolo, con  decreto
del Ministro della  salute  sono  apportate  modifiche  correttive  e
integrative ai citati decreti del Ministro della  salute  8  febbraio
2013 e 27 aprile 2015; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,  recante
«Attuazione  della  delega  per  il  riassetto  e  la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e  2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021,  con  il
quale e' stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Centro  di
coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici (anche «Centro di coordinamento»); 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  30  novembre  2021,
recante «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli
studi clinici di medicinali  senza  scopo  di  lucro  e  degli  studi
osservazionali e a disciplinare la cessione di dati  e  risultati  di
sperimentazioni senza scopo di lucro a fini  registrativi,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  14  maggio
2019, n. 52», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 19 febbraio 2022, n. 42; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  31  dicembre  2021,
recante «Misure di adeguamento dell'idoneita' delle strutture  presso
cui viene condotta la sperimentazione clinica alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 536/2014», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 25 marzo 2022, n. 71; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  1°  febbraio  2022,
recante «Individuazione dei  comitati  etici  a  valenza  nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  16
marzo 2022, n. 63, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma  9,
della citata legge n. 3  del  2018,  sono  stati  individuati  i  tre
comitati etici a valenza nazionale e, segnatamente il: 
    a) Comitato etico nazionale per le  sperimentazioni  cliniche  in
ambito pediatrico, presso l'Agenzia italiana del farmaco; 
    b) Comitato  etico  nazionale  per  le  sperimentazioni  cliniche
relative  a  terapie  avanzate  (Advanced   Medicinal   Therapeutical
Products »ATMP»), presso l'Agenzia italiana del farmaco; 
    c) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche degli
enti pubblici di ricerca (EPR) e  altri  enti  pubblici  a  carattere
nazionale, presso l'Istituto superiore di sanita'; 
  Considerato che il richiamato art. 2, comma 7, della legge n. 3 del
2018, impone che nell'individuazione dei comitati etici  territoriali
si tenga conto dei seguenti criteri: 
    a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione; 
    b)  l'avvenuta  riorganizzazione  dei  comitati  etici,  prevista
dall'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nei termini previsti dalla citata normativa; 
    c) il numero di sperimentazioni valutate in  qualita'  di  centro
coordinatore nel corso dell'anno 2016; 
  Ritenuto di dover provvedere all'individuazione dei comitati  etici
territoriali ai sensi del citato art. 2, comma 7, della  legge  n.  3
del 2018, sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), ivi
indicati; 
  Considerato di prevedere almeno  un  comitato  etico  per  ciascuna
regione, secondo il criterio di cui alla richiamata  lettera  a)  del
citato art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018; 
  Considerata l'avvenuta riorganizzazione,  di  cui  alla  successiva
lettera b), dei comitati etici, prevista dal citato art. 12, commi 10
e 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, anche attraverso  l'adozione
del menzionato decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013; 
  Ritenuto, altresi', che il criterio di cui alla sopracitata lettera
c) dell'art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018,  sia  oggetto  di
una interpretazione evolutiva che tenga conto dei piu'  recenti  dati
relativi  alle  valutazioni  di  sperimentazioni   resi   disponibili
dall'Osservatorio  nazionale  sulla   sperimentazione   clinica   dei
medicinali presso l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
raggiunta nella seduta dell'11 gennaio 2023 (Rep.  Atti  CSR/3),  con
riserva,  tra  l'altro,  da  parte  delle  regioni  di   inviare   la
comunicazione  della  denominazione  dei  quaranta   Comitati   etici
territoriali da inserire nell'allegato 1 del presente, provvedimento,
subordinatamente  agli  impegni  del  Governo  sulle  questioni   ivi
indicate; 
  Vista la nota prot. n. 44971 del 19 gennaio 2023, con la  quale  il
Coordinamento della commissione  salute  ha  trasmesso  un  prospetto
riepilogativo  delle  denominazioni  dei  quaranta   Comitati   etici
territoriali da inserire nell'allegato 1 del presente provvedimento; 
  Ritenuto di individuare i comitati etici  territoriali  nell'elenco
di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne  costituisce  parte
integrante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Individuazione e competenze dei comitati etici territoriali 
 
  1. I comitati etici territoriali sono  individuati  nell'elenco  di
cui all'Allegato 1 al presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2. I comitati etici territoriali di cui al comma 1 sono  competenti
in via esclusiva per la valutazione  delle  sperimentazioni  cliniche
sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I,  II,
III e IV per gli aspetti compresi nella  parte  II  dell'art.  7  del
regolamento  (UE)  n.  2014/536,  richiamato  in  premessa,  e,  come
consentito dall'art. 4 del medesimo regolamento,  congiuntamente  con
l'Autorita' competente, per la valutazione degli aspetti relativi  al
protocollo di studio, compresi  nella  parte  I  della  relazione  di
valutazione  di  cui  all'art.  6  del  citato  regolamento  (UE)  n.
2014/536. Essi sono, altresi', competenti in  via  esclusiva  per  la
valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici  e  di  studi
osservazionali farmacologici. 
  3. I comitati etici territoriali esercitano, altresi', le attivita'
di cui al comma 2  sin  qui  svolte  dai  comitati  etici  esistenti,
altrimenti definiti comitati etici locali. 
  4. Le regioni hanno facolta'  di  mantenere  operativi  i  comitati
etici  esistenti  nel  territorio  di  competenza,  ma  non   inclusi
nell'elenco di cui al comma 1, provvedendo, in tal caso, alla  nomina
dei rispettivi componenti entro il termine di cui all'art.  3,  comma
1, del presente decreto. Tali comitati operano per  funzioni  diverse
da quelle attribuite in via esclusiva ai comitati etici  territoriali
e ai comitati etici a valenza nazionale. 
  5. I comitati etici territoriali di cui al comma  1,  negli  ambiti
attribuiti ai comitati etici a valenza nazionale di cui  all'art.  1,
comma 1, lettere a) e b) del decreto del  Ministro  della  salute  1°
febbraio 2022, esercitano le attivita'  svolte  fino  all'entrata  in
vigore del presente decreto dai comitati etici esistenti, diverse  da
quelle di cui al comma 2.