IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva) che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, da realizzarsi• in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia; Visti gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e', ad oggi, parte, tra cui, in particolare, l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204; Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «Decisions adopted by the Conference ofthe parties», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo 2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito dalla Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», alle cui finalita' e principi si devono ispirare gli interventi del Fondo clima; Visto l'art. 1, comma 489, della legge istitutiva, il quale disciplina le modalita' di intervento del Fondo prevedendo, in particolare, che «il Fondo puo' intervenire, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche informa subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalita' diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»; Visto l'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina, tra l'altro, la garanzia rilasciata dal Fondo clima, prevedendo, in particolare, che «La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi»; Visto il medesimo art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina altresi' le caratteristiche della garanzia di ultima istanza dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.»; Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede che «Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»; Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione»; Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»; Visto l'art. 1, comma 494, della legge istitutiva, il quale prevede che «Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.»; Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale istituisce e disciplina il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo del Fondo, prevedendo che «Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed e' composto da. un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attivita' del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.. La segreteria del Comitato direttivo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale Gestore del Fondo. [...] Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede che «La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.»; Visto il decreto recante «Condizioni, criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, prevede, inoltre, che «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e funzionamento del Comitato direttivo.»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; b) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. l, comma 496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto; c) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto; d) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo da parte di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle attivita' e con le disposizioni operative; e) decreto garanzia del gestore: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica in cui sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni della garanzia del Fondo clima a copertura delle esposizioni di CDP a valere sulle risorse della gestione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva; f) decreto interventi: il decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze che individua le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva; g) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il decreto interventi, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e le delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal comitato direttivo; h) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto interventi, deliberate dal comitato direttivo; i) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva; j) garanzia del gestore: la garanzia, rilasciata dal Fondo a favore di CDP ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva e del decreto garanzia del gestore; k) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; l) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma 489, della legge istitutiva e del decreto interventi; m) interventi di CDP: gli interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma effettuati da CDP per affiancare l'operativita' del Fondo clima, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva; n) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234; o) MAECI: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; p) MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze; q) MiTE: il Ministero della transizione ecologica; r) Piano delle attivita': il piano di attivita' del Fondo deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta di CDP, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; s) strumenti di investimento: gli strumenti di cui all'art. 4 del decreto interventi.