IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva)
che all'art. 1, comma  488,  istituisce  presso  il  Ministero  della
transizione ecologica il fondo rotativo, denominato  «Fondo  italiano
per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una  dotazione
pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e
di 40 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2027,  destinato  al
finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e  pubblici,
volti a  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul  clima  e  sulla  tutela
ambientale  dei  quali  l'Italia  e'  parte,   da   realizzarsi•   in
conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori  della  legge  11
agosto  2014,  n.  125  e  agli  indirizzi  della   politica   estera
dell'Italia; 
  Visti  gli  accordi  internazionali  sul  clima  e   sulla   tutela
ambientale dei quali  l'Italia  e',  ad  oggi,  parte,  tra  cui,  in
particolare,  l'Accordo  di  Parigi,   adottato   nell'ambito   della
Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici
(UNFCCC) e  ratificato  dall'Unione  europea  il  5  ottobre  2016  e
dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204; 
  Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «Decisions adopted
by the Conference ofthe parties», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30  marzo
2010, contenente, tra l'altro,  l'Accordo  di  Copenaghen,  scaturito
dalla Conferenza delle parti  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo»,   alle   cui
finalita' e principi si devono  ispirare  gli  interventi  del  Fondo
clima; 
  Visto l'art.  1,  comma  489,  della  legge  istitutiva,  il  quale
disciplina le  modalita'  di  intervento  del  Fondo  prevedendo,  in
particolare, che «il Fondo  puo'  intervenire,  in  conformita'  alla
normativa  dell'Unione  europea,  attraverso:  a)   l'assunzione   di
capitale di rischio, mediante fondi di investimento  o  di  debito  o
fondi di fondi, o altri organismi o  schemi  di  investimento,  anche
informa subordinata se l'iniziativa  e'  promossa  o  partecipata  da
istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali  o  da
istituti nazionali di promozione; b) la concessione di  finanziamenti
in modalita' diretta o indiretta  mediante  istituzioni  finanziarie,
anche  in  forma  subordinata  se  effettuati  mediante   istituzioni
finanziarie  europee,  multilaterali   e   sovranazionali,   istituti
nazionali di promozione o fondi  multilaterali  di  sviluppo;  c)  il
rilascio  di  garanzie,  anche  di  portafoglio,  su  esposizioni  di
istituzioni finanziarie,  incluse  istituzioni  finanziarie  europee,
multilaterali  e  sovranazionali,  nonche'   altri   soggetti   terzi
autorizzati all'esercizio del  credito,  di  fondi  multilaterali  di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie
di sviluppo bilaterali e multilaterali e  da  istituti  nazionali  di
promozione»; 
  Visto l'art.  1,  comma  490,  della  legge  istitutiva,  il  quale
disciplina, tra l'altro, la  garanzia  rilasciata  dal  Fondo  clima,
prevedendo, in particolare, che «La garanzia  del  Fondo  di  cui  al
comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile
e  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale  ai  fini  della  migliore  mitigazione  del  rischio.  A
copertura delle perdite  attese,  il  Gestore  del  Fondo  istituisce
apposito fondo di accantonamento costituito con parte  delle  risorse
di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e
versati al Fondo a fronte del  rilascio  delle  garanzie,  nonche'  i
recuperi»; 
  Visto il medesimo art. 1, comma 490,  della  legge  istitutiva,  il
quale disciplina altresi' le caratteristiche della garanzia di ultima
istanza dello Stato, prevedendo, tra l'altro,  che  «Le  obbligazioni
assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi  del
comma 489, lettera c), sono assistite  dalla  garanzia  dello  Stato,
quale garanzia di ultima istanza  che  opera  in  caso  di  accertata
incapienza del Fondo ed  e'  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio.»; 
  Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Una quota del Fondo italiano per il  clima,  nel  limite  di  40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e'  destinata  alla
erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli  oneri  e  alle
spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»; 
  Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Il Fondo  italiano  per  il  clima  puo'  intervenire  anche  in
cofinanziamento  con  istituzioni  finanziarie  europee,  istituzioni
finanziarie multilaterali e sovranazionali,  fondi  multilaterali  di
sviluppo e istituti nazionali di promozione»; 
  Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. sulla base di apposita convenzione da  stipulare  con
il Ministero della transizione ecologica,  che  disciplina  l'impiego
delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di  cui
al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e'  autorizzata  l'apertura
di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»; 
  Visto l'art. 1, comma 494, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Fondo  italiano  per  il  clima,   affiancandone   l'operativita'   e
potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a. puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni  di
istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione  dei  fondi  e
delle  garanzie  di  bilancio  dell'Unione   europea   previsti   dal
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi  multilaterali,
sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata  di  cui
all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
con  interventi  di  finanziamento  sotto  qualsiasi  forma,  inclusi
l'assunzione di capitale di rischio e di debito  ed  il  rilascio  di
garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le
esposizioni della Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere  sulle
risorse della gestione separata di cui al periodo precedente  possono
beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma  489  secondo
criteri, condizioni e modalita' stabiliti con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della transizione ecologica.»; 
  Visto l'art.  1,  comma  496,  della  legge  istitutiva,  il  quale
istituisce e disciplina  il  Comitato  di  indirizzo  e  il  Comitato
direttivo del  Fondo,  prevedendo  che  «Sono  istituiti,  presso  il
Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato
direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato  di  indirizzo
e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o  da  un  suo
delegato ed e' composto da. un  rappresentante  del  Ministero  della
transizione   ecologica,   da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da un  rappresentante  del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.   Esso
definisce l'orientamento strategico e le  priorita'  di  investimento
del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta  della  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., il piano di attivita'  del  Fondo,  anche
mediante la definizione  dell'ammontare  di  risorse  destinato  alle
distinte modalita' di intervento di cui al  comma  489,  ivi  inclusi
eventuali limiti per aree geografiche e  categorie  di  Paesi  e  per
interventi effettuati in favore di soggetti  privati  o  aventi  come
intermediari soggetti privati, e il relativo sistema  dei  limiti  di
rischio. Il Comitato  direttivo  del  Fondo  delibera  in  merito  ai
finanziamenti e alle garanzie concessi a  valere  sulle  risorse  del
Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a..  La
segreteria del  Comitato  direttivo  e'  costituita,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso  il  Ministero
della transizione ecologica con il  supporto  operativo  della  Cassa
depositi e  prestiti  S.p.a.,  quale  Gestore  del  Fondo.  [...]  Ai
componenti del Comitato di indirizzo e  del  Comitato  direttivo  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.»; 
  Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede
che «La dotazione  del  Fondo  italiano  per  il  clima  puo'  essere
incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, anche  a  valere  su  risorse  europee  e
internazionali, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione,  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.»; 
  Visto il decreto  recante  «Condizioni,  criteri  e  modalita'  per
l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per  il  clima»  di  cui
all'art. 1, comma 488, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234»  del
Ministro della transizione ecologica, adottato  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che  l'art.  1,  comma  496,  della  legge  istitutiva,
prevede, inoltre, che «Con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato di
indirizzo e le modalita' di composizione e funzionamento del Comitato
direttivo.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    b) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. l, comma  496,
della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto; 
    c) comitato di indirizzo: il comitato di cui  all'art.  1,  comma
496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto; 
    d) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  493,  della  legge  istitutiva,  che
disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo da  parte
di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con  il  Piano
delle attivita' e con le disposizioni operative; 
    e)  decreto  garanzia  del  gestore:  il  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con  il  Ministro
della transizione ecologica in cui sono stabiliti criteri,  modalita'
e condizioni  della  garanzia  del  Fondo  clima  a  copertura  delle
esposizioni di CDP a valere sulle risorse della gestione separata, ai
sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva; 
    f) decreto interventi: il decreto del Ministro della  transizione
ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze che individua le condizioni, i criteri e  le  modalita'
per l'utilizzo delle risorse del Fondo ai sensi  dell'art.  1,  comma
488, della legge istitutiva; 
    g)  disciplina  rilevante:  la  legge  istitutiva,   il   decreto
interventi, i  decreti  attutativi  previsti  ai  sensi  della  legge
istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e  le
delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo  e  dal
comitato direttivo; 
    h) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali
per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle  attivita'  previste
dal decreto interventi, deliberate dal comitato direttivo; 
    i) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima»  di  cui
all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva; 
    j) garanzia del gestore: la  garanzia,  rilasciata  dal  Fondo  a
favore di CDP ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva
e del decreto garanzia del gestore; 
    k) gestore del Fondo: CDP, individuata quale  gestore  del  Fondo
clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; 
    l)  interventi:  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  di  quote   o
partecipazioni  di  strumenti  di  investimento,  la  concessione  di
finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art.  1,  comma
489, della legge istitutiva e del decreto interventi; 
    m) interventi di  CDP:  gli  interventi  di  finanziamento  sotto
qualsiasi forma effettuati da CDP per affiancare  l'operativita'  del
Fondo clima, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva; 
    n) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    o) MAECI: il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale; 
    p) MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    q) MiTE: il Ministero della transizione ecologica; 
    r) Piano  delle  attivita':  il  piano  di  attivita'  del  Fondo
deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta di  CDP,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva; 
    s) strumenti di investimento: gli strumenti di cui all'art. 4 del
decreto interventi.