IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del  Consiglio  del
17 dicembre 2020 che stabilisce  il  Quadro  finanziario  pluriennale
(QFP) per il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento  europeo  del
23 dicembre 2020,  che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie
relative al sostegno da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto  riguarda
le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e  il  regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e  la  distribuzione
di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 ottobre  2021  in
merito alla nuova Politica  agricola  comune  (PAC)  per  il  periodo
2023-2027; 
  Viste le risoluzioni legislative  del  Parlamento  europeo  del  23
novembre 2021, sulle proposte dei regolamenti della PAC 2023-2027; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC
(piani strategici della PAC) e finanziati dal FEAGA  e  FEASR  e  che
abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della PAC  e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.
1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 126/2022  del  7  dicembre  2021,  che
integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio con requisiti aggiuntivi  per  taluni  tipi  di  intervento
specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici  della
PAC per il periodo dal 2023 al 2027  a  norma  di  tale  regolamento,
nonche' per le norme  relative  alla  percentuale  per  la  norma  in
materia di buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  (BCAA)  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e  in
particolare, l'art. 68-ter che istituisce il  Fondo  di  riequilibrio
per il riparto FEASR 2021-2022; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 467/2022 del  23  marzo  2022
che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori  dei
settori agricoli per la crisi ucraina; 
  Visto il regolamento delegato n.  648  del  15  febbraio  2022  che
modifica l'Allegato XI  del  regolamento  (UE)  n.  2115/2021  del  2
dicembre 2021 che stabilisce la ripartizione  complessiva  e  annuale
per Stato membro delle risorse globali per il FEASR; 
  Vista la decisone della Commissione europea n. C (2022) 8645  final
del 2 dicembre 2022, di approvazione del Piano strategico  della  PAC
2023-2027 dell'Italia ai sensi dell'art. 118, comma 6 del regolamento
(UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021; 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, art. 16, concernente  la
costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica (CIPE); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli  2  e  3,
specifica  le  competenze  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione  economica  (CIPE)  in  tema  di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le
attribuzioni  del  Consiglio  dei  ministri,   l'elaborazione   degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria,   per   il   coordinamento   delle   iniziative    delle
amministrazioni  ad  essa  interessate,  e  l'adozione  di  direttive
generali  per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,   sia
comunitari sia nazionali; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183
del 1987 che istituiscono il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle  politiche  comunitarie  (di  seguito  Fondi  di  rotazione)  e
disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria; 
  Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000,  n.  89,  recante  «Direttive
generali per l'Intervento del Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla legge n.  183  del  1987,  a
favore di programmi, progetti e azioni in regime  di  cofinanziamento
con l'Unione europea»; 
  Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche  alla  legge
31 dicembre 2009,  n.  196  in  materia  di  contabilita'  e  finanza
pubblica, in  conseguenza  alle  nuove  regole  adottate  dall'Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche  degli
Stati membri»; 
  Visto l'art. 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178  (legge  di
bilancio 2021), e, in particolare, i seguenti commi: 
    comma 51, il quale stabilisce che  «Alla  copertura  degli  oneri
relativi alla quota di cofinanziamento  nazionale  pubblica  relativa
agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di
programmazione  2021-2027,  a  valere   sulle   risorse   dei   fondi
strutturali, del Fondo per una transizione giusta  (JTF),  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre  il  Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.  A
seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale  per  il
periodo di programmazione 2021-2027 e dei  relativi  regolamenti,  il
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
con apposita deliberazione,  definisce  i  tassi  di  cofinanziamento
nazionale massimi  applicabili  e  l'onere  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i
programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il   periodo   di
programmazione 2021-2027»; 
    comma 52, il quale stabilisce che «Per gli interventi di  cui  al
comma 51, attribuiti alla titolarita' delle regioni e delle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella  misura
massima del 70  per  cento  degli  importi  relativi  alla  quota  di
cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari  dei
singoli programmi. La restante quota del 30 per cento  fa  carico  ai
bilanci delle regioni e delle  predette  province  autonome,  nonche'
degli  eventuali  altri  organismi  pubblici  partecipanti   a   tali
programmi»; 
    comma 53, il quale stabilisce che «Per gli interventi di  cui  al
comma 51 attribuiti alla titolarita' delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, alla  copertura  degli  oneri  relativi  alla  quota  di
cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente  con  le
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5  della  legge
16  aprile  1987,  n.  183.  Gli  oneri  relativi   alla   quota   di
cofinanziamento nazionale pubblica dei  programmi  dell'obiettivo  di
cooperazione territoriale europea di cui la  Repubblica  italiana  e'
partner  ufficiale,  dei  programmi  dello  strumento  di   vicinato,
sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di  assistenza
alla pre-adesione con autorita' di gestione italiana  sono  a  carico
del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata  legge  n.  183
del 1987»; 
    comma 54, il quale  stabilisce  tra  l'altro  che  «Il  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,
concorre, nei limiti delle proprie disponibilita',  al  finanziamento
degli  oneri  relativi   all'attuazione   di   eventuali   interventi
complementari  rispetto   ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027. Al  fine  di  massimizzare  le  risorse  destinabili  agli
interventi complementari di cui al presente comma, le  regioni  e  le
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono  concorrere  al
finanziamento degli stessi con risorse a carico dei  propri  bilanci.
...»; 
    comma  55,  il  quale  stabilisce  che:  «Il  monitoraggio  degli
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il  periodo   di
programmazione 2021-2027, a valere sui fondi  strutturali,  sul  JTF,
sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi
compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della  programmazione
2021-2027, nonche'  degli  interventi  complementari  finanziati  dal
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183, e' assicurato dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A  tal  fine,  le
amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza,
la  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,   fisica   e
procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle procedure  di
attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite
d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del  coordinamento  per  i  singoli
fondi.»; 
  Tenuto conto del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)
trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea
n. 24/2022 con il quale, in via  d'urgenza,  e'  stato  assegnato  il
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183 del 1987 dell'aiuto supplementare per le misure
adottate in  applicazione  degli  articoli  1  e  2  del  regolamento
delegato (UE) 2022/467 del 23 marzo 2022, per un importo pari ad euro
96.233.376,00,  in  quanto  la  scadenza  per  il  pagamento   e   la
rendicontazione  del  sostegno  in  argomento  erano  fissati  al  30
settembre 2022; 
  Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 21 giugno
2022 (n. 126/CSR), ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027; 
  Vista la nota del 5 agosto 2022, n.  347379,  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, con la quale si  sottopone
all'attenzione del Comitato interministeriale per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile la proposta di schema di delibera
per  l'utilizzo  del  fondo  di  rotazione  per  il   cofinanziamento
nazionale del  piano  strategico  nazionale  di  cui  al  regolamento
2115/2021; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste n. 644341 del 15 dicembre
2022 di conferma della proposta; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  nota  congiunta  posta  a   base   dell'odierna   seduta
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di cofinanziamento nazionale del  Piano  strategico  della
  politica agricola comune per il ciclo di programmazione 2023-2027 
 
  In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione  europea  per
il ciclo di programmazione 2023-2027, il cofinanziamento pubblico  di
parte nazionale del Piano strategico della politica  agricola  comune
e' assicurato mediante il ricorso al Fondo di  rotazione  di  cui  al
citato art. 5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  nei  limiti
dell'importo  complessivo  di  euro  9.391.500.000,   di   cui   euro
2.279.471.873,12 gia' utilizzati per le annualita' 2021  e  2022  dei
Programmi di sviluppo rurale, euro  96.233.376,00  per  l'attivazione
della riserva di crisi emergenza Ucraina di cui al  regolamento  (UE)
n. 467 del  23  marzo  2022,  euro  92.717.455,29  per  il  Fondo  di
riequilibrio per il  riparto  FEASR  2021-2022,  ai  sensi  dell'art.
68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, euro 6.629.502.666,00
per gli interventi relativi alla Programmazione  FEASR  2023-2027,  e
alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  Ulteriori risorse nazionali aggiuntive per un  importo  complessivo
di euro 293.574.628,00 sono assicurate dal Fondo di rotazione di  cui
al citato art. 5 della citata legge n.  183  del  1987,  al  fine  di
compensare la minore quota FEASR attribuita nel periodo 2023-2027  ad
alcune regioni. 
  Alla luce di quanto previsto dalla citata legge 30  dicembre  2020,
n. 178, art. 1, commi 51-52-53,  per  il  tipo  intervento  nazionale
gestione del rischio e potenziamento  assistenza  tecnica  del  Piano
strategico nazionale (ex art. 76 del regolamento UE n.  2115/2021)  e
delle attivita' relative alla Rete nazionale della PAC 2023-2027  (ex
art. 126 del regolamento UE n. 2115/2021) a titolarita' del Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
(Masaf), il  Fondo  di  rotazione  contribuisce  per  il  totale  del
cofinanziamento pubblico di parte nazionale (100%);  per  i  restanti
interventi ex regolamento (UE) n. 2115/2021, a carico del FEASR  e  a
titolarita' delle regioni e province autonome, il Fondo di  rotazione
contribuisce per il 70 per  cento  del  cofinanziamento  pubblico  di
parte nazionale, mentre il restante 30 per cento  e'  assicurato  dai
bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  Per le azioni del Piano strategico della PAC a carico del  FEAGA  a
titolarita' del Masaf il  Fondo  di  rotazione  contribuisce  per  il
totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale. 
  All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di  rotazione  in
favore di ciascun programma o intervento o azione si provvede in sede
di decreto direttoriale assunto ai sensi del decreto del Ministro del
tesoro,   bilancio   e   programmazione   economica   (ora   Ministro
dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale
n. 129/2000). 
  Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per
effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di
cui all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/2116, nonche'  delle  altre
fattispecie  di  riduzione  ovvero  di  soppressione  dei  contributi
previste  dallo   stesso   regolamento,   comportano   corrispondenti
riduzioni degli importi di cofinanziamento  a  carico  del  Fondo  di
rotazione,  stabilite  con  decreti  direttoriali  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea  (RGS,  IGRUE),  con  conseguente  recupero  dei
finanziamenti erogati in eccedenza. 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  partecipanti
al Piano assicurano, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
l'effettivita' degli  oneri  di  cofinanziamento  a  proprio  carico,
mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse
finanziarie. 
 
2. Tasso di cofinanziamento per gli interventi a carico del FEASR 
 
  La disponibilita'  di  risorse  per  il  cofinanziamento  nazionale
pubblico alla programmazione del Piano strategico della  PAC  per  il
FEASR e' stabilita, per distinte aree  territoriali  e  nel  rispetto
delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di  cofinanziamento
da assicurare da parte dello Stato membro, ai sensi  del  regolamento
UE n. 2115/2021, art. 91, nella misura massima di seguito indicata: 
    per gli interventi a carico del Masaf (Tipo intervento  nazionale
«Gestione del rischio»  e  «Potenziamento  assistenza  tecnica»)  del
Piano strategico della PAC il cofinanziamento nazionale e'  stabilito
nella misura massima del 55,20 per cento della spesa pubblica  totale
(quest'ultima intesa  come  quota  comunitaria  piu'  cofinanziamento
nazionale). La copertura finanziaria della quota  nazionale  pubblica
e' posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura del 100 per
cento; 
    per le attivita' della Rete nazionale della PAC 2023-2027, di cui
all'art. 126 del regolamento (UE) n.  2115/2021,  il  cofinanziamento
nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima  del  47,96  per
cento della spesa pubblica totale  (quest'ultima  intesa  come  quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La copertura finanziaria
della quota nazionale pubblica e' posta a totale carico del Fondo  di
rotazione in misura del 100 per cento; 
    le azioni relative all'assistenza tecnica di cui all'art. 125 del
regolamento (UE) n. 2115/2021  e  le  attivita'  relative  alla  Rete
nazionale della PAC 2023-2027 di cui  all'art.  126  del  regolamento
(UE) n. 2115/2021 sono  rimborsate  dalla  Commissione  europea  come
finanziamento a tasso fisso, nell'ambito dei pagamenti intermedi  del
Piano strategico della PAC, ai sensi di quanto stabilito  al  secondo
paragrafo dell'art. 94 del regolamento (UE)  n.  2115/2021;  di  tali
rimborsi, il cofinanziamento  nazionale  pubblico  e'  stabilito  con
distinzione tra interventi a  carico  Masaf,  di  cui  ai  precedenti
paragrafi, e interventi a carico delle regioni e  province  autonome,
in ragione dei  tassi  di  cofinanziamento  nazionali  in  base  alla
categoria di appartenenza, come di seguito specificato: 
      per gli interventi a carico del Masaf e per le attivita'  della
Rete  nazionale  della  PAC  2023-2027,  la   copertura   finanziaria
dell'assistenza tecnica  e'  posta  a  totale  carico  del  Fondo  di
rotazione in misura pari al  100  per  cento  della  quota  nazionale
pubblica; 
      per  le  regioni  meno  sviluppate,  in  transizione   e   piu'
sviluppate, la copertura finanziaria dell'assistenza tecnica e' posta
a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento  della
quota nazionale pubblica. La restante quota del 30  per  cento  e'  a
carico dei bilanci delle regioni e province autonome. 
  Regioni meno  sviluppate  (territori  della  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): per gli  interventi  a
carico delle suddette regioni, il cofinanziamento nazionale  pubblico
e' stabilito nella misura massima del 49,50  per  cento  della  spesa
pubblica totale (quest'ultima  intesa  come  quota  comunitaria  piu'
cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura  finanziaria  e'
posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per  cento
della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e'
a carico dei bilanci delle regioni medesime. 
  Regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria): per
gli interventi a carico delle suddette  regioni,  il  cofinanziamento
nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima  del  57,50  per
cento della spesa pubblica totale  (quest'ultima  intesa  come  quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione in  misura  pari
al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del
30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni medesime. 
  Regioni    piu'    sviluppate    (territori    dell'Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte,  Toscana,
Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento  e  Bolzano):  per
gli interventi a carico delle suddette regioni e  province  autonome,
il cofinanziamento  nazionale  pubblico  e'  stabilito  nella  misura
massima del 59,30 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima
intesa come quota comunitaria  piu'  cofinanziamento  nazionale).  La
relativa copertura  finanziaria  e'  posta  a  carico  del  Fondo  di
rotazione in misura pari  al  70  per  cento  della  quota  nazionale
pubblica. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei  bilanci
delle regioni e province autonome medesime. 
  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste con proprio provvedimento definisce il piano  finanziario  di
dettaglio del Piano strategico della PAC con evidenza delle  quote  a
carico del Fondo di rotazione di cui al sopra  citato  art.  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, a carico dei bilanci  delle  regioni  e
province autonome per gli interventi a carico del FEASR  e  a  carico
del FEAGA, nei limiti  degli  importi  previsti  al  punto  1,  della
presente delibera. 
 
3. Tasso di cofinanziamento per l'attivazione della riserva di  crisi
  emergenza ucraina 
 
  Relativamente  alle  misure  adottate  ai  sensi  dell'art.  2  del
regolamento  delegato  n.  467  del  22  marzo  2022,   il   sostegno
supplementare  nazionale  e'  pari  al  200  per  cento  dell'importo
disponibile  per  l'Italia,  di  cui  all'Allegato  1  del   suddetto
regolamento. La copertura finanziaria della quota nazionale  pubblica
e' posta a totale carico del Fondo di rotazione, di  cui  all'art.  5
della legge n. 183 del 1987. 
 
4. Tasso di cofinanziamento per gli interventi a carico del FEAGA 
 
  Per le azioni finanziate dal FEAGA inserite  nel  Piano  strategico
della PAC, il cofinanziamento nazionale pubblico e'  stabilito  nella
misura di seguito indicata: 
    azioni settore apistico: ai sensi dell'art.  39  del  regolamento
(UE) n. 2022/126, il  contributo  minimo  dell'Unione  per  le  spese
relative agli interventi nel settore dell'apicoltura, di cui all'art.
55 del regolamento (UE) 2021/2115, e' pari al 30%. Allo stesso tempo,
l'art. 55, paragrafo 4 del predetto  regolamento  (UE)  n.  2021/2115
dispone che gli Stati membri  forniscono  almeno  lo  stesso  importo
finanziario  dell'Unione  nei  limiti  delle  spese   sostenute   dai
beneficiari. Tenuto conto che l'allegato X del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115  fissa  l'aiuto  finanziario  dell'Unione,  per   esercizio
finanziario, ad euro 5.166.537,00, il cofinanziamento  nazionale  del
programma  di  azioni  dirette  a  migliorare  le  condizioni   della
produzione e della commercializzazione dei prodotti  dell'apicoltura,
e' di euro 12.055.253,00  per  esercizio  finanziario.  L'importo  e'
posto a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    azioni settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola:  l'art.
65 del regolamento  (UE)  n.  2022/2115,  stabilisce  le  percentuali
massime  dell'aiuto   finanziario   dell'Unione   riconosciuto   alle
organizzazioni dei produttori e alle associazioni  di  organizzazioni
di produttori per gli interventi nel settore  dell'olio  di  oliva  e
delle olive da tavola. Inoltre, il paragrafo 3 dell'art.  65  prevede
la possibilita' anche per l'Italia  di  provvedere  al  finanziamento
complementare  dei   costi   non   coperti   dall'aiuto   finanziario
dell'Unione fino ad un massimo del 50%. Il cofinanziamento  nazionale
dei programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e
delle  olive  da  tavola  e'  di  euro  9.300.000,00  per   esercizio
finanziario.  L'importo  e'  posto  a  totale  carico  del  Fondo  di
rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
5. Monitoraggio degli interventi 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva  competenza,  la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e  procedurale
a livello di singolo progetto, nonche' delle procedure di attivazione
degli interventi, secondo le specifiche  tecniche  definite  d'intesa
con  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
6. Riepilogo delle dotazioni finanziarie 
  Il valore definitivo  dei  tassi  di  cofinanziamento  nazionale  a
favore dei Programmi europei 2021-2027, da porre a carico  del  Fondo
di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della richiamata legge
n. 183/1987 e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, e'
stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla  presente  delibera,
in occasione dell'adozione dei relativi Programmi, per gli anni  2021
e 2022 e del Piano strategico della politica agricola comune  per  il
periodo 2023-2027. 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il Segretario: Morelli 

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finanze, reg. n. 81