IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del  19
marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il  trasferimento
di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della  Provincia  di
Brescia: 
    prot.  n.  2015/1052  del  17  luglio   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/164 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Calvisano, ai sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreni ex alveo del fiume Chiese»; 
    prot.  n.  2015/468  del   2   aprile   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/165 del 15  febbraio  2021,  e  prot.  n.
2015/469 del 2 aprile 2015, rettificato con  provvedimento  prot.  n.
2021/166 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati  trasferiti,  a
titolo gratuito, al Comune di Darfo Boario Terme, ai sensi  dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli  immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,
«Aree demaniali utilizzate come piazze pubbliche piazza  Abbeveratore
- piazza Brescia - piazza Aldo Moro»  e  «Aree  demaniali  utilizzate
come piazze pubbliche e strade -  piazza  F.  Petrarca  -  piazza  C.
Battisti - vicolo Chiminelli - via Albera»; 
    prot. n. 2015/462 del 2  aprile  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Desenzano del  Garda,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreni ex alveo Rio Pescala»; 
    prot.  n.  2015/1051  del  17  luglio   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/168 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Mazzano,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  il
compendio  immobiliare  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «Aree lungo la ex ferrovia Rezzato/Vobarno»  e  «Aree  non
piu' utili ad Anas per fini stradali»; 
    prot.  n.  2015/52  del  21   gennaio   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/162 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Ponte di Legno,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Caserma Carabinieri»; 
    prot.  n.  2015/375  del   19   marzo   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/163 del 15  febbraio  2021,  e  prot.  n.
2015/374 del 19 marzo 2015, rettificato con  provvedimento  prot.  n.
2021/167 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati  trasferiti,  a
titolo gratuito, al Comune di Rezzato,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno  in
prossimita' del santuario Valverde» e  «Aree  lungo  la  ex  ferrovia
Rezzato-Vobarno»; 
    prot.  n.  2015/901  del  30   giugno   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/169 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Rovato,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Quota
di 1/1 di proprieta' di n. 1 box e quota di 1/2 di proprieta' di n. 1
abitazione civile con n. 2 box»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24293  del  22
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                       al Comune di Calvisano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Calvisano
(BS) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Terreni ex alveo del  fiume
Chiese», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Lombardia  prot.  n.
2015/1052 del 17 luglio 2015, rettificato con provvedimento prot.  n.
2021/164  del  15  febbraio  2021,  a  decorrere   dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  4.114,89
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Calvisano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  30.698,21,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 4.114,89.