Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, ai sensi del decreto  ministeriale  6  dicembre  2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
in applicazione della legge  n.  238/2016,  nonche'  del  regolamento
delegato UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del  regolamento  di
esecuzione  UE  n.  34/2019  della   Commissione,   applicativi   del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto  il  disciplinare  di  produzione  della   DOC   dei   vini
«Montefalco», come da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale
22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  3
giugno 2014 e sul sito ufficiale MASAF - qualita' - vini DOP e IGP; 
    Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, pubblicato sul sito
ufficiale  MASAF  -  qualita'  -  vini   DOP   e   IGP;   concernente
l'autorizzazione  al  Consorzio  di  tutela  vini   Montefalco,   per
consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOP «Montefalco»,  ai
sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009  e  dell'art.  13
del  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  nei  riguardi   delle
produzioni ottenute in conformita'  alla  proposta  di  modifica  del
relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 26  luglio
2016; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Umbria, su istanza del Consorzio tutela Montefalco  con  sede
in Montefalco (PG), intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare
di produzione della DOP dei vini  «Montefalco»,  nel  rispetto  della
procedura di cui al citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021,
nonche' dell'analogo preesistente  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui all'art. 6 del  decreto  ministeriale  7
novembre 2012 e  di  cui  all'art.  13  del  decreto  ministeriale  6
dicembre 2021, relativa  alle  domande  di  modifiche  ordinarie  dei
disciplinari e, in particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, che  ha
formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; 
    Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto ministeriale
6  dicembre  2021,  alla  pubblicazione  dell'allegata  proposta   di
modifica   «ordinaria»   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Ufficio  PQAI  IV,  al  seguente  indirizzo  di   posta   elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta  giorni
dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
comunicato.