IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della  protezione  civile»,  di  seguito  denominato  Codice,  ed  in
particolare,  l'art.  42  ove  e'  previsto   che   il   volontariato
organizzato di protezione civile partecipi al Servizio  nazionale  di
protezione civile anche mediante la sua consultazione nell'ambito del
Comitato nazionale di  volontariato  di  protezione  civile;  che  il
Comitato duri in carica tre anni, svolga la sua  attivita'  a  titolo
gratuito, e sia costituito: 
    a)  dalla  Commissione  nazionale,  composta  da  un   volontario
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   iscritti   nell'elenco
centrale del volontariato di protezione civile - istituito presso  il
Dipartimento della  protezione  civile  -  designato  dal  rispettivo
legale rappresentante; 
    b) dalla Commissione  territoriale,  composta  da  un  volontario
rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun  elenco  territoriale
del volontariato di protezione civile - istituiti presso le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano - designato per  ciascuna
regione e provincia autonoma, secondo le forme  di  rappresentanza  e
consultazione rispettivamente disciplinate e previste  dall'art.  11,
comma 1, lettera n) del codice; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre
2019 con il quale e'  stato  costituito  il  Comitato  nazionale  del
volontariato di protezione civile  in  attuazione  dell'art.  42  del
decreto legislativo n. 1/2018 e in particolare l'art. 4, comma 3  che
prevede che le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui  al
Comitato sono validi per tre anni dalla data di entrata in vigore del
citato decreto; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 luglio 2019 all'art. 4, comma 6, prevede che  per  i
trienni successivi a quello di entrata in vigore del citato  decreto,
alla nomina dei componenti e dei relativi sostituti, per  il  rinnovo
del Comitato nazionale si provveda con decreto del Capo  Dipartimento
della protezione civile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data  7  dicembre  2022
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119,  con
il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi  degli
articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della  fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio  Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Viste  le  designazioni  di  un  rappresentante  effettivo  ed   un
sostituto pervenute dalle  Organizzazioni  di  volontariato  iscritte
nell'elenco centrale e, per  quanto  riguarda  le  organizzazioni  di
volontariato iscritte negli  elenchi  territoriali,  pervenute  dalle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ravvisata la necessita' di  rinnovare  il  Comitato  nazionale  del
volontariato di protezione civile, per  garantire  la  partecipazione
del  volontariato  organizzato  di  protezione  civile  al   Servizio
nazionale di protezione civile, garantendo, altresi', senza soluzione
di continuita' l'apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti  in
ciascuno degli elenchi del volontariato di cui alle lettere a)  e  b)
dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Composizione del Comitato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2019, sono nominati i componenti del
Comitato nazionale del  volontariato  di  protezione  civile  di  cui
all'art. 42 del decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  e  dei
relativi sostituti, a  seguito  delle  designazioni  pervenute  dalle
Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale  e,  per
quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  negli
elenchi territoriali, dalle regioni e Province autonome di  Trento  e
Bolzano. La composizione del Comitato nazionale del  volontariato  di
protezione civile e' riportata nell'allegato 1.