IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/12324/DGP-PBD del 25
settembre 2017 e n. 12571 del 7 luglio 2021; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Toscana  e  Umbria  riguardanti  il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Grosseto (GR): 
    prot. n. 2016/1899/R.I. del 20 settembre 2016, con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Manciano, ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Borgo
di servizio della Marsiliana»; 
    prot. n. 2016/2668/R.I. del 16 dicembre 2016,  con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Roccastrada,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Aree
utilizzate a viabilita'»; 
    prot.  n.  2016/1901/R.I.  del  20  settembre  2016,   prot.   n.
2016/1902/R.I. del 20 settembre 2016, prot. n. 2016/1903/R.I. del  20
settembre 2016, prot. n. 2016/1904/R.I. del 20 settembre 2016,  prot.
n. 2016/2669/R.I. del 16 dicembre 2016, prot. n.  2016/2670/R.I.  del
16 dicembre 2016, prot. n. 2016/2671/R.I.  del  16  dicembre  2016  e
prot. n. 2016/2672/R.I. del 16 dicembre 2016, con i quali sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Grosseto,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Ex Fosso del Bottegone e pertinenze Casa  Giugioli»
, «Ex sede partitore e  condotta  idrica  abitato  di  Campagnatico»,
«Fosso Bagno Roselle - abitato di Roselle» , «Ex Fosso San Giovanni e
sue pertinenze Squartapaglia Nuova», «Ex alvei e pertinenze fossi  di
scolo Barbaruta», «Terreno presso lo stabilimento del Casone -  piana
del Casone», «Ex tracciato acquedotto del Fiora» e  «Terreni  dell'ex
Sfociatura di Poggioforte - loc. Barbaruta»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del  demanio,  prot.  n.  14686  del  26
luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                        al Comune di Manciano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Manciano
(GR) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato  «Borgo  di  servizio  della
Marsiliana»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria, prot. n. 2016/1899/R.I. del 20 settembre  2016,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  15.616,80
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Manciano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  98.095,69,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 15.616,80.