IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022»; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 114586 del 30 settembre 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  237  del  4  ottobre  2021,  riguardante
l'inserimento del medicinale «Anakinra» nel suddetto  elenco  per  il
trattamento  dei  pazienti  adulti  ospedalizzati  con  polmonite  da
COVID-19  moderata/severa   e   con   livelli   di   plasma   Soluble
Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor (suPAR) ≥  6ng/ml,  nel
caso di carenza del medicinale tocilizumab; 
  Vista la determina AIFA n. 141045 del 2 dicembre  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021,  riguardante  la
rettifica dell'inserimento del medicinale  «Anakinra»  relativa  alla
modifica  dell'indicazione  terapeutica  con   l'introduzione   della
seguente:  «trattamento  dei  pazienti   adulti   ospedalizzati   con
polmonite  da  COVID-19  moderata/severa  (con  pO2/FiO2>150  e   non
sottoposti a C-PAP o ventilazione meccanica) e con livelli di  plasma
Soluble  Urokinase-Type  Plasminogen  Activator  Receptor  (suPAR)  ≥
6ng/ml»; 
  Vista la determina AIFA n. 825 del  22  novembre  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23  novembre  2022,  relativa  al
regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del   medicinale   «Kineret»,
contenente «Anakinra», per  l'indicazione  terapeutica:  «trattamento
della malattia da coronavirus 2019  (COVID-19)  nei  pazienti  adulti
affetti  da  polmonite  che  necessitano  di  ossigeno  supplementare
(ossigeno a basso o alto flusso) e che sono a rischio di progressione
verso  l'insufficienza  respiratoria  severa   determinata   da   una
concentrazione plasmatica del recettore solubile dell'attivatore  del
plasminogeno dell'urochinasi (suPAR) = 6 ng/ml»; 
  Considerato che l'indicazione terapeutica  per  cui  il  medicinale
«Anakinra» e' stato inserito nell'elenco dei medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, ai sensi della  determina  AIFA
n. 141045 del 2 dicembre 2021, e'  sovrapponibile  con  l'indicazione
terapeutica autorizzata per lo  stesso  medicinale  con  la  suddetta
determina AIFA n. 825 del 22 novembre 2022; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
Anakinra dall'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  ANAKINRA  e'  escluso  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui
alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648,  per  il  trattamento
dei  pazienti  adulti  ospedalizzati  con   polmonite   da   COVID-19
moderata/severa  (con  pO2/FiO2>150  e  non  sottoposti  a  C-PAP   o
ventilazione   meccanica)   e   con   livelli   di   plasma   Soluble
Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml.