IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11
luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione   regionale   Emilia-Romagna   riguardanti   il
trasferimento di immobili statali al Comune di Parma della  Provincia
di Parma (PR), prot. n. 2015/7293/BO2 del 6  maggio  2015,  prot.  n.
2015/7305/BO2 del 6 maggio 2015, prot. n. 2015/7298/BO2 del 6  maggio
2015, prot. n. 2015/8359/BO2 del  22  maggio  2015,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2018/12053 del  17  agosto  2018  e  prot.  n.
2021/14719 del 10 settembre  2021,  prot.  n.  2015/6309/BO2  del  23
aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/15829 del 29
settembre 2021, prot. n. 2015/7312/BO2 del 6 maggio 2015, rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/15831 del 29 settembre 2021, prot. n.
2015/1460/BO2 del 3  febbraio  2015,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2021/15827 del 29 settembre 2021, prot. n. 2015/6306/BO2 del
23 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/15830 del
29 settembre  2021,  prot.  n.  2015/6313/BO2  del  23  aprile  2015,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/15826  del  29  settembre
2021, e prot. n. 2015/6773/B02 del 29 aprile  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/15832 del 29 settembre 2021, con i  quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, ai sensi dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex  Relitto
Area demaniale Ponte Bottego», «Ex cavo  Baganzale  viale  Volturno»,
«Terreno adiacente al Torrente Parma  Cornocchio  -  Tiro  a  Segno»,
«Porzione via Giuseppe Muggia», «Area golenale Fra  Baganza  e  Parma
Capoluogo»,  «Porzione  di  area  pertinenziale  del  Tiro  a   segno
nazionale di via Reggio», «Ex terreno alluvionale adiacente  zona  ex
Prati Perizzi», «Terreno devoluto allo  Stato  ad  ovest  del  centro
storico di Parma», «Area estromessa Torrente Parma in via  Varese»  e
«Area di sedime di via Sidoli»; 
  Visti gli articoli 2,  2-bis  e  3  dei  citati  provvedimenti  del
direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al Comune trasferitario pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  26260  del  14
dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Parma 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Parma  (PR)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
Comune degli immobili denominati «Ex  Relitto  Area  demanicde  Ponte
Bottego», «Ex cavo Baganzale Viale Volturno», «Terreno  adiacente  al
Torrente Parma Corrzocchio - Tiro a Segno»,  «Porzione  via  Giuseppe
Muggia», «Area golenale Fra Baganza e Parma Capoluogo», «Porzione  di
area pertinenziale del Tiro a segno nazionale  di  via  Reggio»,  «Ex
terreno  alluvionale  adiacente  zona  ex  Prati  Perizzi»,  «Terreno
devoluto allo Stato ad ovest del  centro  storico  di  Parma»,  «Area
estromessa Torrente Parma in via Varese» e «Area  di  sedime  di  via
Sidor, meglio individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale
dell'Agenzia  del  demanio  -  Direzione  regionale   Emilia-Romagna,
rispettivamente, prot. n. 2015/7293/B02 del 6 maggio 2015,  prot.  n.
2015/7305/B2 del 6 maggio 2015, prot. n. 2015/7298/BO2 del  6  maggio
2015, prot. n. 2015/8359/B02 del  22  maggio  2015,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2018/12053 del  17  agosto  2018  e  prot.  n.
2021/14719 del 10 settembre  2021,  prot.  n.  2015/6309/BO2  del  23
aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/15829 del 29
settembre 2021, prot. n. 2015/7312/BO2 del 6 maggio 2015, rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/15831 del 29 settembre 2021, prot. n.
2015/1460/BO del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot.
n. 2021/15827 del 29 settembre 2021, prot.  n  2015/6306/BO2  del  23
aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/15830 del 29
settembre  2021,  prot.  n.  2015/6313/BO2  del   23   aprile   2015,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/15826  del  29  settembre
2021, e prot. n. 2015/6773/BO2 del 29 aprile  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/15832 del 29 settembre 2021, a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  28.910,07
annui, corrispondenti all'ammontare dei,  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Parma. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  222.639,68,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 28.910,07.