IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  Resilience  Facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6  agosto
2021; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina ed, in particolare,  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che  istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso  al
Fondo per l'avvio di opere indifferibili; 
  Vista la circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale e' stata
disciplinata la  procedura  «semplificata»  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  luglio  2022  e
art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022,  ed,  in  particolare,  le
procedure di rimodulazione e verifica in itinere ed ex post; 
  Vista la legge  29  dicembre  2022  n.  197,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025; ed, in particolare, l'art.  1,
commi da 369 a 379 i quali prevedono che: 
    «369. Per fronteggiare gli aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023,
dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16,  terzo  periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e in  relazione  alle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate dal 1°  gennaio  2023  al  31  dicembre
2023, anche tramite  accordi  quadro  ovvero  affidate  a  contraente
generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere  indifferibili,
di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  e'
incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni  di
euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di  3.000
milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno
2027.  Le  risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei  limiti  degli
stanziamenti annuali  di  bilancio,  nell'apposita  contabilita'  del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022. 
    370. Per le medesime finalita' di cui al comma  369  e  a  valere
sulle risorse del Fondo per  l'avvio  di  opere  indifferibili,  agli
interventi degli enti locali  finanziati  con  risorse  previste  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' dal  Piano  nazionale
per gli investimenti complementari al Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con  il
relativo decreto  di  assegnazione,  un  contributo  calcolato  nella
misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato  decreto.  Alla
preassegnazione  accedono,  su  base  semestrale,  gli  enti   locali
attuatori, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  che  avviano  le  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31  dicembre
2023. Le amministrazioni statali  finanziatrici  degli  interventi  o
titolari dei relativi programmi di investimento provvedono,  entro  e
non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di  monitoraggio
del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  completando
l'inizializzazione  dei  progetti  oggetto  di  finanziamento  e   le
attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il
10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici  individuano,
sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco
degli enti locali potenzialmente destinatari  della  preassegnazione,
completo  dei  codici  unici  di  progetto  (CUP).  Tale  elenco   e'
pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   dell'amministrazione
statale finanziatrice entro i medesimi termini.  Entro  i  successivi
venti  giorni  gli  enti  locali  accedono  all'apposita  piattaforma
informatica gia' in  uso  presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato al fine di  confermare  la  preassegnazione.  La
mancata conferma equivale a rinuncia alla  preassegnazione  e  l'ente
locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375  e  seguenti.
Con  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  da  adottare,
rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15  luglio  2023,  e'
approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale   dello   Stato   la   conferma   di   accettazione    della
preassegnazione. Il decreto di  cui  all'ottavo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di
cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica  dell'importo
effettivamente spettante, nei  limiti  del  contributo  preassegnato,
anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e  le  modalita'
di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato
rispetto del termine di avvio delle procedure  di  affidamento  delle
opere pubbliche. 
    371. Per le finalita' di cui al comma 369, i  prezzari  regionali
adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'art. 26, comma
2,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  possono  essere
utilizzati fino al 31 marzo  2023.  Per  le  medesime  finalita',  le
regioni, entro il 31  marzo  2023,  procedono  all'aggiornamento  dei
prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo  periodo,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate. 
    372. Ai fini dell'accesso  al  Fondo  di  cui  al  comma  369,  i
prezzari regionali aggiornati ai sensi del  comma  371  si  applicano
alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le
quali intervengano la  pubblicazione  dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  e   alle   medesime
procedure di affidamento avviate,  rispettivamente,  dal  1°  gennaio
2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio  2023  al  31  dicembre  2023,
anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. 
    373.   Per    fronteggiare    i    maggiori    costi    derivanti
dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le  stazioni
appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione  delle
somme a disposizione indicate nel quadro economico degli  interventi.
Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono,  altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
    374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373,  l'accesso  al
Fondo di cui al comma 369 e' consentito esclusivamente per far fronte
al  maggior  fabbisogno  derivante  dall'applicazione  dei   prezzari
aggiornati relativamente alla voce «  lavori»  del  quadro  economico
dell'intervento ovvero con riguardo  alle  altre  voci  del  medesimo
quadro  economico,  qualora  le  stesse,  ai  sensi  della  normativa
vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto  a
base di gara e il  loro  valore  sia  funzionalmente  e  strettamente
collegato all'incremento dei  costi  dei  materiali.  L'accesso  alle
risorse   del   Fondo   e'   consentito,   altresi',   con   riguardo
all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione
che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera. 
    375. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  da  369  a  374,
all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base
delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di
cui al comma 369 gli interventi  finanziati  con  risorse  statali  o
europee, secondo il seguente ordine di priorita': 
      a) gli interventi finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
      b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione
deve essere ultimata entro il 31  dicembre  2026  relativi  al  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del  decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021,  n.  101,  e  quelli  in  relazione  ai  quali  siano  nominati
Commissari straordinari ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55; 
      c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: 
        1) dal Commissario straordinario di  cui  all'art.  1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della
citata legge n. 234 del 2021; 
        2)  dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  per   gli
interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma  5-ter,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
        3) dal commissario straordinario nominato ai sensi  dell'art.
4-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
per la realizzazione degli interventi  disciplinati  nell'accordo  di
programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica nel sito contaminato di  interesse  nazionale  di  Brescia
Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
169 del 24 novembre 2020; 
      d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per  l'anno
2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con  riguardo
ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato,  la  relativa
procedura di affidamento; 
      e)  limitatamente   al   secondo   semestre,   gli   interventi
integralmente finanziati con risorse  statali  la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. 
    376. Ferme  restando  le  priorita'  di  cui  al  comma  375,  la
determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili del Fondo di cui al  comma  369,  costituenti  limite  di
spesa, tiene conto del seguente ordine di priorita': 
      a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso
per l'indizione della  procedura  di  gara  ovvero  dell'invio  delle
lettere di invito che siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori
nonche'   all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
dell'esecuzione dei relativi lavori; 
      b) dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande  da
parte delle stazioni  appaltanti  e  validate  dalle  amministrazioni
statali  finanziatrici  degli  interventi  o  titolari  dei  relativi
programmi di investimento. 
    377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono determinati: 
      a) le modalita'  e  il  termine  semestrale  di  presentazione,
attraverso apposita piattaforma informatica gia'  in  uso  presso  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande  di
accesso al Fondo  di  cui  al  comma  369  da  parte  delle  stazioni
appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo
Fondo da parte  delle  amministrazioni  statali  finanziatrici  degli
interventi  o  titolari  dei  relativi  programmi  di   investimento,
stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande; 
      b) i contenuti delle  domande  e  delle  istanze  di  cui  alla
lettera a); 
      c) le informazioni del quadro economico di  ciascun  intervento
da fornire ai fini dell'accesso  al  Fondo  sulla  base  del  livello
progettuale definito al momento della presentazione della domanda; 
      d) le procedure  di  verifica  delle  domande  da  parte  delle
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento nonche' di riscontro delle istanze
circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  ad   opera   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
      e) la procedura di determinazione delle graduatorie  semestrali
e di assegnazione delle risorse del Fondo; 
      f) le modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo di cui
al comma 369 secondo le procedure stabilite  dalla  legge  16  aprile
1987, n. 183, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste
presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita'  di
cassa; per le risorse destinate agli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono  effettuati  in  favore
dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
      g) le modalita' di utilizzo delle eventuali economie  derivanti
da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute
eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello  dei
prezzi. 
    378. L'assegnazione delle risorse di  cui  ai  commi  370  e  377
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di  affidamento  delle
opere pubbliche. 
    379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a  378  si  applicano
esclusivamente ai soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, comprese le societa' del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  l'ANAS
S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo  I  del  titolo  VI  della
parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50  del
2016, limitatamente alle attivita'  previste  nel  citato  capo  I  e
qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma
371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'art.
164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.»; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari» ed in particolare gli articoli da 5 a  8  concernenti  il
«Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di procedere  con  speditezza,
ai sensi dell'art. 1, comma 377, della citata legge di bilancio, alla
disciplina delle modalita' di accesso al «Fondo per l'avvio di  opere
indifferibili», nonche' di assegnazione e gestione finanziaria  delle
relative risorse, attraverso l'adozione del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a.  «Fondo»:  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 26, comma 7, del  decreto-legge  n.  50
del 2022, le cui risorse, nei limiti degli  stanziamenti  annuali  di
bilancio, sono trasferite  in  apposita  contabilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    b. «PNRR»: Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  italiano,
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021  e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT 161/21, del 14 luglio 2021  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
    c. «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021; 
    d. «Amministrazioni statali  istanti  o  titolari»:  le  seguenti
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione
di istanza di accesso al «Fondo»: 
      i. per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto  del
Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021; 
      ii. per il PNC, le amministrazioni individuate nel decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021; 
      iii. il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019; 
      iv. il Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma  421,
della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025); 
      v. l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'art.   9,   comma   5-ter,   del
decreto-legge n. 4 del 2022; 
      vi. il Commissario straordinario nominato  ai  sensi  dell'art.
4-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  145  del  2013,   per   la
realizzazione degli interventi  nel  sito  contaminato  di  interesse
nazionale di Brescia Caffaro; 
    e. «stazione appaltante»: ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera
o), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di  cui
alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla  lettera  f)  e
gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'art.  3,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    f. «Enti locali»: enti definiti dall'art. 2, comma 1,  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    g. «procedure di  affidamento  avviate  per  opere  pubbliche  ed
interventi»:  procedure  di  affidamento  per  opere   pubbliche   ed
interventi per le quali intervengano, dalla data del 1° gennaio  2023
al 31 dicembre 2023, la pubblicazione dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  che  siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  nonche'
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
lavori, anche sulla base  di  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108.  Assume
rilievo ai fini dell'avvio della procedura di affidamento,  anche  la
pubblicazione di avvisi di preinformazione  ai  sensi  dell'art.  70,
comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Sono
considerate  avviate  le  procedure  di  affidamento  alle  quali  e'
associato  un  CIG  perfezionato  con  le  modalita'  previste  dalla
delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017; 
    h. «accordi quadro»:  strumenti  contrattuali  di  selezione  del
contraente nell'ambito dei quali e' ricompreso  l'intervento  per  il
quale si chiede l'accesso al fondo opere indifferibili  in  relazione
al quale siano presenti gli elementi fondamenti per  l'individuazione
delle voci economiche per  cui  si  chiede  l'incremento  dei  costi.
Assume rilevanza la data di  avvio  della  procedura  di  affidamento
relativa al medesimo accordo quadro; 
    i. «somme a disposizione»: risorse che, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche  ed  integrazioni,  sono
ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento; 
    j. «intervento»: relativamente al PNRR, intervento i  cui  lavori
devono essere ultimati entro il termine  specificamente  previsto  e,
per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori  devono
essere ultimati entro il 31  dicembre  2026,  dopo  il  quale  potra'
essere avviato il procedimento di collaudo; 
    k. «CUP»: codice unico di progetto degli interventi  previsto  ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    l. «CIG»: codice identificativo di gara di cui all'art. 3,  comma
5, della legge 13 agosto 2010, n.  136,  per  la  tracciabilita'  dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 
    m.  «Sistemi  informativi  del  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato»: i sistemi informativi del  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  utilizzabili,  anche   attraverso
interoperabilita'  con   altri   sistemi   informativi   esterni   al
Dipartimento,  per  la  rilevazione  dei  dati  relativi  alle  opere
pubbliche; in particolare, si fa riferimento al  sistema  Banca  dati
delle amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  nel  cui  ambito  opera  il
Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  (MOP)  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 229/2011,  al  sistema  Banca  dati  unitaria  di  cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  al
sistema ReGiS» di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge bilancio  2021),  sviluppato  per  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo del PNRR; 
    n. «domanda»: richiesta di  accesso  al  Fondo  presentata  delle
stazioni appaltanti e sottoposta alla  verifica  istruttoria  e  alla
validazione delle amministrazioni statali istanti o titolari, secondo
le modalita' disciplinate dal presente decreto; 
    o.  «istanza»:  atto  con  il  quale,  ad  esito  della  verifica
istruttoria di cui alla lettera precedente  e  secondo  le  modalita'
disciplinate dal presente decreto, le amministrazioni statali istanti
validano ed inoltrano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una o piu' domande relative ad interventi dei  quali  risultano
finanziatrici o che rientrano in programmi di investimento dei  quali
sono in titolari; 
    p. «procedura ordinaria» la procedura indicata all'art. 1,  comma
375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
    q. «procedura di preassegnazione o semplificata»: la procedura di
cui al comma 370 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
    r. «legge di bilancio»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».