IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma  1043,
prevede l'istituzione del  sistema  informatico  di  registrazione  e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Considerato che l'art. 17 del suddetto  regolamento  (UE)  2021/241
prevede che «Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020  sono
ammissibili a  condizione  che  soddisfino  i  requisiti  di  cui  al
presente regolamento.»; 
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)
2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio  di  parita'  di  genere,
l'obbligo  di  protezione  e  valorizzazione  dei   giovani   ed   il
superamento del divario territoriale; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento  (UE)  2021/241,  come  segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un  danno
significativo all'obiettivo ambientale,  ai  sensi,  ove  pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi  ambientali,
tra cui il principio di non arrecare un  danno  significativo  (DNSH,
«Do no significant harm»), e la comunicazione  della  Commissione  UE
2021/C 58/01  recante  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del
principio  "non  arrecare  un  danno  significativo"  a   norma   del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021, notificata  all'Italia  dal  Segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24
giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del  citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari  opportunita'  e  inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; 
  Visto il decreto  ministeriale  17  dicembre  2008  istitutivo  del
Sistema informativo per il monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare
(SIAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 6 del 9 gennaio 2009,  e  successive  modificazioni,  che  mira  a
costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul
singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni  in  merito  agli
interventi sanitari e socio-sanitari erogati da  operatori  afferenti
al Servizio sanitario nazionale  (SSN),  nell'ambito  dell'assistenza
domiciliare; 
  Considerato che le informazioni rilevate dal SIAD sono le seguenti:
caratteristiche  anagrafiche   dell'assistito;   valutazione   ovvero
rivalutazione sociosanitaria dell'assistito e  dei  relativi  bisogni
assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione;  dati  relativi
alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione
dell'assistito; 
  Rilevato che i dati del SIAD, trasmessi dalle  regioni  e  province
autonome, sono sottoposti  a  controlli  di  qualita'  e  completezza
attraverso funzionalita' e reportistica disponibili  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS),  in  quanto  lo  stesso
conferimento dei dati e' ricompreso  fra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato,  ai  sensi   dell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-regioni il 23 marzo 2005; 
  Considerato che l'assistenza domiciliare, come definita dal decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  e'
differenziata in livelli di intensita' assistenziale crescente (dalle
cure domiciliari di livello base  alle  cure  domiciliari  a  elevata
intensita'),   cosiddetti   «CIA   -   Coefficienti   di   intensita'
assistenziale», in  relazione  al  numero  di  accessi  (proxy  della
complessita'); 
  Considerata l'implementazione  all'interno  della  dashboard  NSIS,
alimentata dal flusso informativo SIAD, dell'indicatore relativo agli
«assistiti over 65 trattati  in  ADI  in  rapporto  alla  popolazione
anziana (per 100)» (5-bis),  che  aggrega  tutti  i  coefficienti  di
intensita' assistenziale (CIA), dal CIA  base  alle  cure  palliative
domiciliari; 
  Tenuto conto dell'evoluzione del flusso SIAD per la rilevazione  di
ulteriori informazioni sull'assistenza erogata in ambito domiciliare,
inclusi i differenti livelli di assistenza a domicilio (ADI ordinaria
e cure palliative domiciliari), per il raggiungimento dei target  del
PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, Investimento  1.2  «Casa
come primo luogo di cura e telemedicina», la cui  adozione  da  parte
delle regioni e delle province autonome avverra' con  riferimento  ai
dati di attivita' a partire dall'anno 2023; 
  Visto l'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto  l'allegato  B  al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
prevede la  ripartizione  annuale  delle  risorse  per  il  personale
territoriale, indicando a partire dall'anno 2021: 
    un importo pari a 265.028.624 di euro, destinato alla  assistenza
domiciliare, con riferimento al comma 4 dell'art. 1  del  sopracitato
decreto; 
    un importo pari a 480.000.000 di euro, destinato alla  componente
infermieristica,  con  riferimento  al  comma  5  dell'art.   1   del
sopracitato decreto; 
  Tenuto conto che, rispetto ai 480.000.000 di euro, di cui  all'art.
1, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  e'  stimata
l'assegnazione di risorse pari a 235.000.000  euro  per  l'assistenza
domiciliare di base; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  riprese  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n. 279,  recante  «Procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all' articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si  prevede  che  «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a  specifici  progetti  in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono  appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria  del  bilancio  gestionale  al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle  uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Vista la  «tabella  A  -  PNRR  -  Italia  quadro  finanziario  per
amministrazioni  titolari»  allegata   al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  novembre
2021, che prevede per il sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo
luogo di cura (ADI)» l'importo complessivo di euro 2.720.000.000; 
  Visto l'art. 6 dell'accordo di collaborazione firmato  digitalmente
in data 31 dicembre 2021 tra il Ministero della salute, la Presidenza
del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la  trasformazione
digitale e l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali  (Agenas)  che
prevede che l'Agenas debba garantire il supporto tecnico operativo  e
il monitoraggio per l'intervento di  investimento  M6C1  1.2.1  «Casa
come primo luogo di cura (ADI)»; 
  Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge  del  11  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, il  quale  stabilisce  che  «Laddove  non  diversamente
previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e  rendicontazione
delle  spese,  le  amministrazioni   ed   i   soggetti   responsabili
dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate"
previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE)  2021/1060
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24  giugno  2021.  Ove
possibile, la modalita' semplificata  di  cui  al  primo  periodo  e'
altresi' estesa alla contabilizzazione e alla  rendicontazione  delle
spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione  di  cui
all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di  mancato  rispetto  da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR
e su proposta della  cabina  di  regia  o  del  Ministro  competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine  per  provvedere
non superiore a trenta giorni. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate.»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  4,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108  «Gli  enti  di  cui  al  comma  3
possono  accertare  le  entrate  derivanti  dal  trasferimento  delle
risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione  di
riparto o assegnazione del contributo a proprio favore,  senza  dover
attendere l'impegno dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione
agli esercizi di esigibilita' ivi previsti.»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma  1,
del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione  del  Fondo  opere  e  del  Fondo   progetti»,   e,   in
particolare,  l'art.  1  che  prevede  l'obbligo,  per   i   soggetti
individuati,  di  detenere  ed  alimentare  un   sistema   gestionale
informatizzato contenente le informazioni  anagrafiche,  finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione
delle opere e dei relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi  complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli
interventi; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021,  concernente  «Definizione  delle  modalita',   tempistiche   e
strumenti per la rilevazione dei dati», e, in particolare, l'art.  6,
in  cui  sono  previsti  l'obbligo  di  alimentazione   del   sistema
informatico ReGiS, di cui all'art.  1,  comma  1043  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, con set  minimo  di  dati  di  attuazione;  le
modalita' di rilevazione di  tali  dati  di  attuazione  finanziaria,
fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun  progetto,  da   rendere
disponibili in formato elaborabile, con  particolare  riferimento  ai
costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla  spesa  sostenuta,
alle  ricadute  sui  territori  che  ne  beneficiano,   ai   soggetti
attuatori, ai tempi di  realizzazione  previsti  ed  effettivi,  agli
indicatori di realizzazione e di  risultato,  nonche'  a  ogni  altro
elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  29  ottobre  2021,  n.  25,  «Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  -  Rilevazione  periodica
avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con  cui  sono
state individuate le  risorse  finanziarie,  come  determinate  nella
decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   UE   -   ECOFIN   recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza dell'Italia", viene aggiornato  sulla  base  di  eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi  cui  esse  sono  destinate.  La  notifica  della   citata
decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   UE   -   ECOFIN   recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia",  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 29  aprile  2022  di
approvazione delle linee guida organizzative contenenti  il  «modello
digitale per l'attuazione  dell'assistenza  domiciliare»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  120  del  24
maggio 2022; 
  Ritenuto di ripartire le risorse riconducibili al  sub-investimento
M6 C1-1.2.1 «Casa come primo luogo di cura  (ADI)»,  per  un  importo
pari a euro 2.720.000.000 con  uno  specifico  decreto  del  Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Tenuto conto dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del  4  agosto  2021  (rep.  atti  n.  151/CSR),
recante   «Proposta   di   requisiti   strutturali,   tecnologici   e
organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio  e  requisiti
ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in  attuazione
dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 12 gennaio  2022  (rep.  atti.  n.  1/CSR),  che  ha
previsto «l'impegno dei Ministeri competenti  a  ripartire  i  fondi,
relativi alla Missione 6 component 1 investimento 1.2.1,  utilizzando
criteri  che  attribuiscano   le   risorse   proporzionalmente   alla
popolazione residente di  eta'  superiore  ai  65  anni  di  ciascuna
regione, fermo restando che la quota parte a favore delle regioni del
Mezzogiorno sia almeno pari al 40% del totale della somma disponibile
per l'investimento suddetto, tenuto conto di  specifiche  difficolta'
regionali nel raggiungimento del target del 10% da parte di  ciascuna
regione, per il cui raggiungimento sono utilizzabili sia  le  risorse
del FSN, trattandosi di prestazioni  comprese  nei  LEA,  che  quelle
dell'investimento 1.2.1, M6C1»; 
  Ritenuto di assicurare che tutti i valori  regionali  riconducibili
alla percentuale delle prese  in  carico  (PIC)  degli  assistiti  in
assistenza domiciliare al 31 dicembre 2025 previsti al di  sotto  del
9,48 per cento vengano riportati al 9,48 per cento e i valori  al  di
sopra del 10,98 per cento vengano riportati al 10,98 per  cento,  per
garantire la convergenza ad un intorno del 10 per cento tra tutte  le
regioni e le province autonome; 
  Considerato che l'investimento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e
telemedicina», relativo  alla  Componente  1  «Reti  di  prossimita',
strutture e telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria  territoriale»
della Missione 6, e' ripartito a sua volta nei sub-investimenti 1.2.1
«Casa come primo luogo di cura (ADI)» e 1.2.2 «Implementazione  delle
Centrali operative territoriali (COT)» e 1.2.3 «Telemedicina  per  un
migliore supporto ai pazienti cronici»; 
  Considerato   il   target   comunitario    M6C1-6    riferito    al
sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo  di  cura  (ADI)»,
che prevede entro il T2-2026 l'«Aumento  delle  prestazioni  rese  in
assistenza domiciliare fino a  prendere  in  carico  il  10  %  della
popolazione di eta'  superiore  ai  65  anni.  Per  raggiungere  tale
obiettivo dovra' essere aumentato di almeno 800.000 unita'  entro  il
2026 il numero di persone di eta' superiore ai 65 anni  che  ricevono
assistenza domiciliare»; 
  Ritenuto di ripartire  tra  le  regioni  e  le  province  autonome,
prevedendo  che  tutti  i   valori   regionali   riconducibili   alla
percentuale delle prese  in  carico  degli  assistiti  in  assistenza
domiciliare al 2025 previsti al di sotto del 9,48 per  cento  vengano
riportati al 9,48 per cento e i valori al  di  sopra  del  10,98  per
cento vengano riportati al 10,98  per  cento,  le  risorse  del  PNRR
assegnate  per  l'intervento  di  investimento  M6C1  1.2.1,  pari  a
2.720.000.000 euro, che concorrono insieme alle  risorse  di  cui  ai
commi 4 e 5 (parziale), dell'art. 1,  del  decreto-legge  n.  34  del
2020,  pari  a  euro  500.028.624,  al  raggiungimento   del   target
comunitario M6C1-6 previsto entro il secondo trimestre dell'anno 2026
(T2 2026): 
    per il 25 per cento secondo la modalita' di  riparto  basata  sul
criterio del fabbisogno («specifiche difficolta'  regionali»)  tenuto
conto della base di partenza del livello  di  assistenza  domiciliare
per la popolazione over sessantacinque a livello regionale e del  gap
per il raggiungimento del 10 per  cento  delle  prese  in  carico  in
assistenza domiciliare; 
    per  l'ulteriore  75  per  cento  secondo  la  prevalenza   della
popolazione residente di eta'  superiore  ai sessantacinque  anni  di
ciascuna regione (rapporto tra  la  popolazione  regionale  residente
over sessantacinque e la popolazione italiana over sessantacinque); 
  Ritenuto di utilizzare  le  «opzioni  di  costo  semplificate»  per
l'intervento di investimento dal PNRR M6 C1 1.2.1  «Casa  come  primo
luogo di cura (ADI)» e, in particolare, il costo  unitario  standard,
ai sensi dell'art. 53,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  regolamento
2021/1060,  attraverso  un  «metodo  di  calcolo   giusto,   equo   e
verificabile» basato, in particolare, su elaborazioni  statistiche  e
dati storici, con  nota  del  Ministero  della  salute  trasmessa  al
Servizio  centrale  per   l'attuazione   del   PNRR   del   Ministero
dell'economia e delle finanze (prot. n. 899-20/05/2022-UMPNRR-MDS-P).
E' stato pertanto stimato un costo medio ponderato per  la  presa  in
carico a  domicilio  pari  a  euro  1.977,94  per  persona  all'anno,
calcolato utilizzando il costo totale  previsto  all'ultimo  anno  di
intervento di euro 1.599.809.757 per trattare  a  domicilio  tutti  i
pazienti attesi al 2025, pari a 808.827; 
  Vista  la  «Metodologia  per  l'adozione  di   opzioni   di   costo
semplificate,  per  la  contabilizzazione  e  rendicontazione   delle
spese», previste dagli articoli 52 e seguenti  del  regolamento  (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno  2021
(comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge del  11  settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156), adottata nell'ambito dell'investimento M6C1  1.2.1  «Casa  come
primo luogo di cura (ADI)»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 maggio  2022,  n.  77,
avente ad oggetto il «Regolamento recante la definizione di modelli e
standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio
sanitario  nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2022; 
  Acquisita  l'Intesa  sancita  dalla  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1 - 1.2.1 «Casa
come  primo  luogo  di  cura  (ADI)»   sono   determinate   in   euro
2.720.000.000.