Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,»
sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni  di
mercato, ((che si convertono)) in  aumento  di  capitale  sociale  su
richiesta della medesima»; 
    b) al comma 1-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca
degli impianti dello stabilimento  siderurgico,  l'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa
S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ((aumenti di capitale
sociale o a erogare finanziamenti)) in conto  soci  secondo  logiche,
criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale
sociale   su   richiesta    della    medesima,    sino    all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro,  ulteriori  e
addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter». 
  ((1-bis. Al fine di  garantire  la  continuita'  del  funzionamento
produttivo degli stabilimenti industriali nell'area  di  Taranto,  ai
sensi del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per  le  imprese  che
svolgono attivita' industriale di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico,  alle  quali
nel 2022 e' stata erogata l'ultima quota del finanziamento  concesso,
ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera  a),  della  legge  24
dicembre  1985,  n.  808,   per   la   partecipazione   ai   progetti
internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i
versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e  suddivisi
in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel  2025  e
nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e  sanzioni
rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027,
entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
          16 dicembre 2019, n.  142,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
          - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  assegnati  in
          favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,  contributi  in
          conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
          milioni  di  euro   per   l'anno   2020,   finalizzati   al
          rafforzamento patrimoniale  mediante  versamenti  in  conto
          capitale in favore di Banca del Mezzogiorno -  Mediocredito
          Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
          criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo  di  attivita'
          finanziarie e  di  investimento,  anche  a  sostegno  delle
          imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da  realizzarsi
          mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il
          ricorso all'acquisizione di partecipazioni al  capitale  di
          societa' bancarie e  finanziarie,  di  norma  societa'  per
          azioni,  e  nella  prospettiva   di   ulteriori   possibili
          operazioni  di  razionalizzazione  di  tali  partecipazioni
          ovvero   finalizzati   ad   iniziative   strategiche,    da
          realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  inclusa  la
          partecipazione diretta o indiretta al capitale, a  sostegno
          delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  la  Banca
          del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.,  ovvero  la
          societa' di cui al comma 2, in caso di  costituzione  della
          medesima,   riferiscono   su   base   quadrimestrale   alle
          Commissioni    parlamentari    competenti    per    materia
          sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
          1,  anche  con  riferimento   ai   profili   finanziari   e
          all'andamento  dei  livelli  occupazionali,  e   presentano
          altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
          a decorrere dall'anno 2021,  una  relazione  annuale  sulle
          medesime  operazioni  finanziarie  realizzate   nel   corso
          dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale  costituzione
          della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
          e delle finanze presenta alle Camere  una  relazione  sulle
          scelte operate, sulle azioni conseguenti  e  sui  programmi
          previsti. 
              1-ter.  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
          ad erogare finanziamenti in conto  soci,  secondo  logiche,
          criteri e condizioni  di  mercato,  che  si  convertono  in
          aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel
          limite massimo di 705.000.000 di euro,  per  assicurare  la
          continuita'  del  funzionamento  produttivo   dell'impianto
          siderurgico  di  Taranto  della   Societa'   ILVA   S.p.A.,
          qualificato stabilimento di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231.  Gli  accordi  sottoscritti
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  ai  sensi  del
          periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
          inclusa la partecipazione diretta o indiretta al  capitale,
          a sostegno delle  imprese  e  dell'occupazione,  anche  nel
          Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo.  Agli
          oneri di cui al presente comma si provvede,  per  l'importo
          di 705.000.000 di euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
          1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  Alle
          risorse di cui al  periodo  precedente  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
          fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
              1-quater. L'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata alla costituzione di una societa',  allo  scopo
          della conduzione delle analisi di  fattibilita',  sotto  il
          profilo industriale, ambientale, economico  e  finanziario,
          finalizzate  alla  realizzazione  e  alla  gestione  di  un
          impianto per la produzione del preridotto - direct  reduced
          iron.  Alla  societa'  di  cui  al  primo  periodo  non  si
          applicano le disposizioni del testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Il  capitale  sociale
          della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
          il  limite  massimo  di  70.000.000  di  euro,  interamente
          sottoscritto   e   versato   dall'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni,  in  relazione
          all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi  di
          fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla  gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Agli oneri di cui al terzo  periodo,  pari  a
          70.000.000 di euro per l'anno 2021, si  provvede  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta
          l'assegnazione,  in  favore  dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia,  dell'importo,  fino  a  70.000.000  di
          euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in  piu'
          soluzioni, del capitale sociale della societa'  di  cui  al
          primo periodo. Al fine di dare attuazione  agli  interventi
          del  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   con
          riferimento   agli   investimenti    legati    all'utilizzo
          dell'idrogeno in settori  hard-to-abate  nell'ambito  della
          Missione 2, Componente 2, e all'allocazione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita',  nel
          rispetto della disciplina in materia di aiuti  di  Stato  a
          favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di  cui
          alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
          27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del  primo
          periodo del presente comma e'  individuata  quale  soggetto
          attuatore   degli   interventi   per    la    realizzazione
          dell'impianto per la produzione  del  preridotto  -  direct
          reduced iron, con derivazione dell'idrogeno  necessario  ai
          fini della produzione esclusivamente da fonti  rinnovabili,
          aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  delle
          altre vigenti disposizioni  di  settore.  A  tal  fine,  le
          risorse finanziarie di cui al  sesto  periodo,  preordinate
          alla realizzazione dell'impianto  per  la  produzione,  con
          derivazione  dell'idrogeno   necessario   ai   fini   della
          produzione  esclusivamente  da   fonti   rinnovabili,   del
          preridotto - direct reduced iron, sono assegnate  entro  il
          limite di 1 miliardo di euro al  soggetto  attuatore  degli
          interventi di cui al medesimo periodo.  L'impianto  per  la
          produzione del preridotto di  cui  al  settimo  periodo  e'
          gestito  dalla  societa'  costituita  ai  sensi  del  primo
          periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
          degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.A.
          (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
          utile all'apertura del capitale della societa'  di  cui  al
          primo periodo a uno o piu' soci  privati,  in  possesso  di
          adeguati  requisiti  finanziari,  tecnici  e   industriali,
          individuati  mediante  procedure  selettive   di   evidenza
          pubblica, in  conformita'  al  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  alle  altre  vigenti
          disposizioni di settore. 
              1-quinquies. Anche  in  costanza  di  provvedimenti  di
          sequestro o  confisca  degli  impianti  dello  stabilimento
          siderurgico, l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.A.-Invitalia  e'
          autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale  o
          a erogare finanziamenti  in  conto  soci  secondo  logiche,
          criteri e condizioni di mercato, da convertire  in  aumento
          di capitale  sociale  su  richiesta  della  medesima,  sino
          all'importo complessivamente non superiore a  1.000.000.000
          di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti
          dal comma 1-ter. Per l'attuazione del  presente  comma,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si  avvale  di
          primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   7,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022. 
              2. A seguito delle iniziative  poste  in  essere  dalla
          banca in attuazione del comma 1, con decreto  del  Ministro
          dell'economia delle finanze di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  puo'  essere  disposta  la  sua
          scissione con costituzione di nuova  societa',  alla  quale
          sono assegnate le attivita' e partecipazioni  acquisite  ai
          sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero
          capitale sociale  della  societa'  sono  attribuite,  senza
          corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma
          precedente non si applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Resta  ferma   la
          disciplina  in  materia  di  requisiti   di   onorabilita',
          professionalita' e autonomia degli amministratori  prevista
          dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. La nomina del  Consiglio  di  amministrazione
          della societa' e' effettuata dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico. 
              4. Tutti gli atti e le operazioni poste in  essere  per
          l'attuazione  dei   commi   precedenti   sono   esenti   da
          imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
              5. Le eventuali risorse di cui  al  comma  1  non  piu'
          necessarie alle finalita' di cui al presente  decreto  sono
          quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato e successiva  riassegnazione  alla
          spesa, al capitolo di provenienza.». 
              - Il decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
          4  marzo  2015,  n.  20  reca:  «Disposizioni  urgenti  per
          l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
          crisi e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e  dell'area  di
          Taranto». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  24
          dicembre  1985,  n.  808  (Interventi  per  lo  sviluppo  e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel settore aeronautico): 
              «Art.   3   (Finanziamenti   e   contributi   per    la
          partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione  internazionale).  -  Per  le
          finalita' di cui all'articolo  1,  alle  imprese  nazionali
          partecipanti a programmi in  collaborazione  internazionale
          per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
          e materiali aeronautici possono essere concessi: 
                a) finanziamenti per l'elaborazione  di  programmi  e
          l'esecuzione    di    studi,    progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione  di  prototipi,   prove,   investimenti   per
          industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
          concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
          produzione   sostenuti   in   relazione   all'apprendimento
          precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
          regime; 
                b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
          per cento del tasso di riferimento di cui  all'articolo  20
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, sui finanziamenti  concessi  da  istituti  di
          credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di
          serie,  nella  misura  del  70  per  cento  del  costo  del
          programma  di  produzione  considerato  e  per  un  periodo
          massimo di cinque anni. Per le iniziative  localizzate  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  la
          misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e  all'80
          per cento; 
                c) contributi in conto  interessi  sui  finanziamenti
          per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
          relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali,  nelle
          misure  necessarie   ad   allineare   le   condizioni   del
          finanziamento  a   quelle   praticate   dalle   istituzioni
          finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti  al
          programma. 
              Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  possono
          essere  effettuati   anche   in   relazione   all'eventuale
          finanziamento, da  parte  delle  imprese  nazionali,  delle
          attivita'  comuni  di  programma  per  la  quota  di   loro
          pertinenza.».