IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2020
con la quale e' stato dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi il  giorno  28  novembre  2020  nel
territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 721 del 4 dicembre 2020 recante: «Interventi urgenti di protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune  di
Bitti, in Provincia di Nuoro»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 9 dicembre 2020, n. 722 recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel  territorio
del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  aprile  2021,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di  risorse
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre  2020,
e' stato integrato di euro 17.200.000,00, per il completamento  delle
attivita' di cui alla lettera b) e per l'avvio  degli  interventi  di
cui alla lettera d) del comma  2  dell'art.  25  del  citato  decreto
legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2021,
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 15 dicembre 2021, n. 815 e del  13  giugno  2022,  n.  896
recanti «Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  il
giorno 28 novembre 2020  nel  territorio  del  Comune  di  Bitti,  in
Provincia di Nuoro»; 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle  attivita'
e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  autonoma  della  Sardegna  e'  individuata   quale
amministrazione  competente  alla  prosecuzione,  in  via  ordinaria,
dell'esercizio  delle  funzioni  del  Commissario  delegato  di   cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, nel coordinamento degli
interventi,  conseguenti  agli   eventi   richiamati   in   premessa,
pianificati, approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore generale  della
protezione  civile  della  Regione   autonoma   della   Sardegna   e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al  completamento  degli  interventi   integralmente   finanziati   e
contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
721/2020  e  nelle  eventuali  rimodulazioni   degli   stessi,   gia'
formalmente approvati dal Dipartimento della protezione  civile  alla
data di adozione  della  presente  ordinanza.  Il  predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. Il soggetto responsabile e'  autorizzato,  per  ulteriori
sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in  materia  di
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di  beni  e  servizi
nonche' per  la  riduzione  dei  termini  analiticamente  individuati
specificatamente nell'art. 3 della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 721/2020. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di cui  al  comma  1,  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma 2,  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  autonoma  della
Sardegna,  ovvero  delle  sue  societa'  in  house   o   a   completa
partecipazione pubblica,  nonche'  della  collaborazione  degli  enti
territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi   della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 721/2020,  che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  2
dicembre  2024.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9, ivi
incluso il trasferimento al bilancio  della  Regione  autonoma  della
Sardegna delle risorse di provenienza regionale non pianificate  alla
data di pubblicazione  della  presente  ordinanza,  trasferite  sulla
contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 815 del 15 dicembre 2021. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 721/2020. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione autonoma della Sardegna che provvede, anche avvalendosi
dei  soggetti  di  cui  al  comma  4,  nei  modi  ivi  indicati,   al
completamento degli stessi. Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al
completamento di detti interventi,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della  chiusura
della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,  ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio