IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del
Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 17 novembre  2020,  n.  713  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia
di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2021,
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle  attivita'
e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
713  del  17  novembre  2020,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati   in   premessa,   pianificati,
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dirigente  generale  del
Dipartimento della  protezione  civile  della  Regione  Siciliana  e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al  completamento  degli  interventi   integralmente   finanziati   e
contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
713/2020  e  nelle  eventuali  rimodulazioni   degli   stessi,   gia'
formalmente approvati dal Dipartimento della protezione  civile  alla
data di adozione  della  presente  ordinanza.  Il  predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma  2  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6252 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 713/2020, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  22
ottobre 2024. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita'
speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati  e  approvati,
vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 713/2020. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei  soggetti
di cui al comma 4, nei modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di  detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio