IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11
luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione   regionale   Emilia-Romagna   riguardanti   il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Ferrara (FE): 
    prot. n. 2015/15905 del 6 ottobre 2015, prot. n. 2015/15902 del 6
ootobre 2015, prot. n.  2015/15910  del  6  ottobre  2015,  prot.  n.
2015/20090/BO1 del 30 novembre 2015 e prot. n. 2015/14392/BO1 dell'11
settembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,
al Comune di  Argenta,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno contiguo  a  case
per s.t. e lavoratori agricoli dipendenti Bando di Argenta», «Ex casa
di guardia Bastia», «Terreno demaniale  nella  zona  Ex  Baracche  di
legno in  Traghetto»,  «Area  di  risulta  ex  casa  del  Fascio  via
Garibaldi» e «Eredita' Graziani Lorenzo Filo - in fregio alla  strada
Provinciale Filo - Longastrino»; 
    prot. n. 2015/10854 del 2 luglio 2015, prot. n. 2015/15290 del 28
settembre 2015 e prot. n. 2015/21105 del  16  dicembre  2015,  con  i
quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di
Comacchio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.
69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «Immobile costituito da  due  locali  ad
uso  negozio»,  «Tratto  tombato  del  canale  di  scolo   denominato
Collettore Piave» e «lotto di terreno in comune di Comacchio  -  loc.
Valle Raibosola»; 
    prot.  n.  2015/1380  del  2  febbraio  2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/14686 del 9 settembre 2021, con il  quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Portomaggiore,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Area
oggetto di opere di urbanizzazione - via De Amicis»; 
    prot. n. 2015/3450 del 9  marzo  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Voghiera,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Decreto di trasferimento allo stato per debito di imposta  a  carico
di Sandri Arturo»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale   dell'Agenzia   del   demanio   -   Direzione    regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  26260  del  14
dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Argenta 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Argenta
(FE) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati «Terreno  contiguo  a  case
per s. t. e lavoratori agricoli dipendenti  Bando  di  Argenta»,  «Ex
casa di guardia Bastia», «Terreno demaniale nella zona Ex Baracche di
legno in  Traghetto»,  «Area  di  risulta  ex  casa  del  Fascio  via
Garibaldi» e «Eredita' Graziani Lorenzo Filo - in Fregio alla  strada
provinciale Filo - Longastrino», meglio individuati nei provvedimenti
del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio   -   Direzione
regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/15905 del  6
ottobre 2015, prot. n.  2015/15902  del  6  ottobre  2015,  prot.  n.
2015/15910 del  6  ottobre  2015,  prot.  n.  2015/20090/BO1  del  30
novembre 2015 e prot. n. 2015/14392/BO1  dell'11  settembre  2015,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.309,10
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Argenta. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  9.462,58,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.309,10.