IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  6  dicembre  2021  recante  le
disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013,
n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge  n.  238/2016,  concernenti  la
procedura per la presentazione e l'esame delle domande di  protezione
delle DOP,  delle  IGP,  delle  menzioni  tradizionali  dei  prodotti
vitivinicoli,  delle  domande  di  modifica   dei   disciplinari   di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela e
la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano, con sede legale
in Oristano, via Cavour, n. 6, intesa ad ottenere  il  riconoscimento
ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016,  n.  238
ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della citata legge per la DOC «Vernaccia di Oristano»; 
  Considerato che la denominazione «Vernaccia di Oristano»  e'  stata
riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n.  238/2016  e
che e' una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107  del  citato
regolamento (UE) n. 1308; 
  Verificata la conformita' dello statuto  del  Consorzio  volontario
per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano,
alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e  del  DM  18
luglio 2018; 
  Considerato  che  il  Consorzio  volontario  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano, ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238/2016 per la sola DOC «Vernaccia di Oristano».  Tale  verifica  e'
stata   eseguita   sulla   base   delle    attestazioni    rilasciate
dall'organismo di controllo, Agroqualita'  S.p.a.,  con  la  nota  n.
427/2023 del 9 febbraio 2023 (prot. Masaf n. 69827  del  13  febbraio
2023),  autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di   controllo   sulla
denominazione citata; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei  vini  DOC
Vernaccia di Oristano, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge  12
dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   tutela,    vigilanza,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Vernaccia di Oristano»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  3. Il Consorzio volontario per la tutela e  la  valorizzazione  dei
vini DOC Vernaccia di Oristano, e' riconosciuto  ai  sensi  dell'art.
41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di
svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della  citata
legge per la DOC «Vernaccia di Oristano». Tale denominazione  risulta
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.