IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
(di seguito FSN) sia ripartito dal  Comitato  per  la  programmazione
economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale  per  la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (di  seguito
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile), su proposta del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale,  l'adozione  dei  piani  di  settore  aventi  rilievo   ed
applicazione nazionali, nonche' il  riparto  delle  relative  risorse
alle regioni, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un  sistema  di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN)
basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,  corretto   da   misure
perequative, stabilendo che al finanziamento del  Servizio  sanitario
nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale  regionale  all'IRPEF,  la
compartecipazione all'accisa sulle  benzine  e  la  compartecipazione
all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministero della  salute,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 149, che disciplina i sistemi  premiali  per  le  regioni  a
valere sulle risorse ordinarie previste  dalla  legislazione  vigente
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrate  delle  regioni  a
statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi  e  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente la  determinazione  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi  e  dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario; 
  Visto l'art. 19, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  9  agosto
2022, n. 115 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali  e  industriali»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142  il  quale  ha  integrato  il
succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del  2011  disponendo
che anche per l'annualita' 2022, ai  fini  della  determinazione  dei
fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni  di  riferimento
tutte le cinque  regioni  indicate  dal  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis che, al fine  di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell' Organizzazione delle Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in
124.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato  per  l'anno
2022; 
  Visto l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che integra le disposizioni di cui all'art. 2,  comma  67-bis,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e  successive  modificazioni   e
stabilisce che la quota premiale a  valere  sulle  risorse  ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del  SSN  e'
pari allo 0,40 per cento delle predette risorse e che i criteri,  per
tale riparto sono stabiliti con decreto del  Ministro  della  salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che il predetto importo di euro 124.061,00  milioni  e'
stato  rideterminato,  in  euro  125.980,00  milioni   dai   seguenti
provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma  259,  della  citata
legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 100,00  milioni  il
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese  sostenute
per l'acquisto dei farmaci innovativi; b)  dall'art.  1,  comma  260,
della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 194,00
milioni di euro le risorse  destinate  ad  aumentare  il  numero  dei
contratti di formazione specialistica dei  medici;  c)  dall'art.  1,
commi 290 e 292, della citata legge n. 234 del 2021 che  ha  previsto
la riduzione di 10,00 milioni di euro del fondo istituito con  l'art.
33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  destinato  a
promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai  servizi
psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, nonche' per il
supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare;
d) dall'art. 1-quater, commi 2 e 4,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021,  n.  228  «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   termini
legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, che ha incrementato di euro  10,00  milioni  le  risorse
gia' previste dall'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 234
del 2021 per l'anno  2022  per  il  potenziamento  dell'assistenza  a
tutela  della  salute  mentale  e   dell'assistenza   psicologica   e
psicoterapica;  e)  dall'art.   1-quater,   comma   3,   del   citato
decreto-legge n. 228 del 2021 e  dall'art.  25  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, che hanno incrementato di euro 25,00  milioni
il finanziamento destinato a sostenere le spese relative  a  sessioni
di psicoterapia; f) dall'art.  40,  comma  1,  del  decreto-legge  17
maggio  2022,  n.  50  «Misure  urgenti  in  materia   di   politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di  politiche  sociali  e  di  crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
n. 91,  che  ha  incrementato  di  euro  200,00  milioni  le  risorse
destinate al finanziamento  dei  maggiori  costi  per  gli  Enti  del
Servizio sanitario  nazionale  determinati  dall'aumento  dei  prezzi
delle fonti energetiche; g) dall'art. 5, comma 3,  del  decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di
politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche
sociali e per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
novembre 2022, n. 175, che, allo scopo  di  contribuire  ai  maggiori
costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti  energetiche  e
dal perdurare degli effetti della pandemia, ha incrementato  di  euro
1.400,00 milioni di euro livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale per il 2022; 
  Considerato, altresi', che il  sopracitato  importo  di  125.980,00
milioni di euro, per effetto dell'art. 1, comma 401, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2017  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2017-2019», comprende l'importo di 764,00 milioni di  euro  destinati
al finanziamento del Fondo per il concorso statale al  rimborso  alle
regioni per l'acquisto  di  farmaci  innovativi,  per  cui  la  quota
residua ammonta a 125.216,00 milioni di euro; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al  finanziamento  del  SSN  nei  propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello  Stato,  ed
in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art.  1,
comma 836, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  relativo  alla
Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita, nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep.  atti  n.  278/CSR),
sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle
risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022; 
  Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 21 dicembre  2022  (Rep.  atti  n.  279/CSR)
sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione  delle  quote
premiali pari a 503,92 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n.  903-P  del  19  gennaio  2023,  concernente  il
riparto, tra le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  delle   risorse   complessivamente   disponibili   per   il
finanziamento del  SSN  per  l'anno  2022,  pari  a  euro  125.216,00
milioni; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di cui alla delibera 28 novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Considerato che l'art. 4,  comma  12-quater  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55 prevede che  in  caso  di  assenza  o  impedimento
temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato  e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita'  di
vice presidente del Comitato stesso. 
  Vista  la  nota  congiunta  posta  a   base   dell'odierna   seduta
predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022 ammonta ad  euro
125.216.000.000  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti   di
finanziamento: 
    a)  euro  119.724.161.744   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  incluse  le
quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e
cura dei malati  affetti  dal  morbo  di  Hansen,  all'assistenza  ai
cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per
la diagnosi precoce di patologie. Il  finanziamento  e'  assegnato  e
ripartito alle regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte  integrante
della presente delibera, ed e'  comprensivo,  tra  l'altro,  di  euro
6.031.201.495 destinati, da specifiche norme di legge, alle  seguenti
finalita': 
      1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la  cura  della  fibrosi
cistica ai sensi dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362; 
      2.  euro  50.000.000  per  la  prevenzione,  la   cura   e   la
riabilitazione delle patologie  connesse  alla  dipendenza  da  gioco
d'azzardo, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
      3. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con
il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133); 
      4. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento  dei  maggiori
oneri  a  carico  del  SSN  conseguenti  alla  regolarizzazione   dei
lavoratori extracomunitari  (decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102); 
      5. euro 186.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  piano  nazionale
vaccini (NPNV), ai sensi dell'art.  1,  comma  408,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, ripartiti anche per  l'anno  2022  in  ragione
della quota di accesso, come determinata con la presente proposta  di
riparto,  mantenendo  ferme  le   norme   vigenti   in   materia   di
compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome,  e  affidando   al   Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali  di  assistenza  di
cui all'art.  9  dell'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005  la
valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi  di
copertura   vaccinale   che   costituiscono   adempimento   ai   fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato,  come
gia' previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1
agosto 2018; 
      6. euro 150.000.000 ai sensi  dell'art.  1,  comma  409,  della
citata legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni
degli oneri derivanti dai processi di  assunzione  e  stabilizzazione
del personale del SSN svolti secondo quanto  stabilito  dall'art.  1,
comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartiti anche  per
l'anno 2022 in ragione della quota di accesso, come  determinata  con
la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in
materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle  regioni
a statuto speciale e delle province autonome; 
      7. euro 33.715.000  per  il  finanziamento  degli  accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2,  della  legge  19
agosto 2016, n. 167); 
      8. euro 85.000.000  per  l'incremento  dei  fondi  contrattuali
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art.  1,  commi
435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205); 
      9.  euro  25.450.871  per   l'attivita'   di   compilazione   e
trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle
strutture sanitarie competenti del SSN,  dei  certificati  medici  di
infortunio e malattia professionale (art. 1, comma 526,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 14); 
      10.  euro  554.000.000  per  la  copertura  del  minor  gettito
derivante dalla soppressione del cosi' detto  superticket,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
      11. euro 1.500.000.000 quale concorso statale al  finanziamento
degli interventi  di  cui  al  titolo  I  «Salute  e  sicurezza»  del
decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge; 
      12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalita' di cui
all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato
decreto-legge n. 34 del  2020  (spesa  per  il  personale  per  piano
territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato  B»  e
la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge; 
      13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennita' di tutela  del
malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti
delle aziende e degli enti  del  SSN  appartenenti  alle  professioni
sanitarie della riabilitazione, della prevenzione,  tecnico-sanitarie
e di ostetrica, alla professione di assistente sociale  nonche'  agli
operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
      14.    euro    500.000.000    per    finanziare    l'incremento
dell'indennita' di esclusivita' della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178
del 2020; 
      15.    euro    335.000.000    per    finanziare    l'incremento
dell'indennita' di specificita' infermieristica, ai  sensi  dell'art.
1, comma 409, della citata legge n. 178 del 2020; 
      16. euro 105.000.000 milioni di euro per il finanziamento della
proroga delle  USCA  previsto  fino  al  30  giugno  2022,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 296, della citata legge n. 234 del 2021; 
      17. euro  90.000.000  per  finanziare  l'indennita'  di  natura
accessoria per la dirigenza medica e per il  personale  del  comparto
sanita', ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n.
234 del 2021; 
      18. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai
sensi dell'art. 1, comma 288, della citata legge n. 234 del 2021; 
      19. euro 200.000.000 per finanziare le  prime  misure  previste
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (art. 1, comma 261, della
citata legge n. 234 del 2021); 
      20.  euro  8.000.000   per   il   potenziamento   dei   servizi
territoriali  e   ospedalieri   di   neuropsichiatria   infantile   e
dell'adolescenza e per garantire la prevenzione e la presa in  carico
multidisciplinare dei pazienti e  delle  loro  famiglie,  assicurando
adeguati interventi in ambito sanitario e  sociosanitario,  anche  in
risposta ai bisogni di salute connessi  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto-legge n.
73 del 2021 e ripartiti con la Tabella C allegata alla norma; 
      21. euro 19.932.000 per l'attivazione di  incarichi  di  lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a
psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo
scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a
cittadini, minori ed operatori sanitari, conseguenti alla pandemia da
COVID-19, di cui all'art. 33, comma 3, del citato decreto-legge n. 73
del 2021 e ripartiti con la Tabella D allegata alla norma; 
      22. euro 500.000.000 per il  recupero  delle  liste  di  attesa
delle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero
ospedaliero non erogate  nel  periodo  dell'emergenza  epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 di cui  all'art.  1,
comma 278, della citata legge n. 234 del  2021  e  ripartiti  con  la
Tabella B - Allegato 4 alla norma; 
    b) euro 3.953.614.256 sono vincolati in favore  delle  regioni  e
delle provincie autonome per le seguenti attivita': 
      1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di  specifici  obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata e/o accantonata con separata delibera  di  questo  Comitato
adottata in data odierna; 
      2. euro 80.000.000  per  indennita'  abbattimento  di  animali,
sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno  1988,
n. 218; 
      3. euro 340.000.000 per  l'emersione  dei  rapporti  di  lavoro
irregolari al fine di garantire  livelli  adeguati  di  tutela  della
salute individuale e collettiva in conseguenza della  contingente  ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103,  comma  24,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); 
      4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni  erogate
in mobilita' attiva dagli IRCCS (art.  1,  comma  496,  della  citata
legge n. 178 del 2020); 
      5. euro 90.900.000 per  il  finanziamento  dell'implementazione
degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici
ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per il potenziamento  dell'assistenza  territoriale
(art. 1, comma 274, legge n. 234 del 2021); 
      6.  euro   12.000.000   finalizzati   ad   attuare   un   piano
straordinario per  l'assunzione  di  personale  medico,  sanitario  e
socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al  fine
di garantire l'esigibilita'  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA)  nella  Regione  Calabria,  anche  in  relazione  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma  4,  del  decreto-legge  10
novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 2020, n. 181); 
      7. euro 200.000.000 destinati agli Enti del Servizio  sanitario
nazionale finalizzati per il finanziamento dei maggiori costi per gli
Enti del Servizio sanitario nazionale  determinati  dall'aumento  dei
prezzi delle fonti energetiche (art. 40, comma 1,  del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91); 
      8. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria,  che
saranno trasferite dal Ministero della  giustizia  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della  presente  delibera  (art.  7  del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230) 
      9.  euro  165.424.023  per  il  finanziamento  della   medicina
penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2
dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera (art. 2, comma 283,  legge  24  dicembre  2007,  n.
244); 
      10. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri  derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7,  del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante  «Interventi  urgenti
per  il  contrasto   della   tensione   detentiva   determinata   dal
sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla
legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  e  dell'art.   23-quinquies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito  con  modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base  della  ripartizione
riportata nella colonna 3 dell'allegata  tabella  B  che  costituisce
parte integrante della presente delibera; 
      11. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse di  studio
in medicina generale,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  8
febbraio 1988, n. 27 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1,  comma  518,  della
legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come  ulteriormente  modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del  2020  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      12.  euro  5.000.000  per  il  finanziamento  di  attivita'  di
riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione termale
del  motuleso  e  riabilitazione  della   funzione   respiratoria   e
cardiorespiratoria sulla  base  della  ripartizione  riportata  nella
colonna 5 dell'allegata tabella B che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera (art. 26, comma 6-ter  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106); 
      13. euro 10.000.000  per  il  finanziamento  di  interventi  di
potenziamento delle attivita' di prevenzione  sull'intero  territorio
nazionale e rafforzamento dei servizi  erogati  dai  Dipartimenti  di
prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei  luoghi  di  lavoro
sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante  della  presente  delibera
(art.  50  del  decreto-legge  n.  73   del   2021   convertito   con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106); 
      14. euro 1.400.000.000 per il finanziamento dei maggiori  costi
determinati dall'aumento dei prezzi  delle  fonti  energetiche  e  al
perdurare  degli  effetti  della   pandemia   (art.   5,   comma   3,
decreto-legge   23   settembre   2022,   n.   144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175); 
    c) euro 59.993.000 sono finalizzati e gia' ripartiti alle regioni
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il  finanziamento
degli interventi  urgenti,  adottati  per  far  fronte  all'emergenza
sanitaria Covid-19 secondo la seguente ripartizione: 
      1. euro 24.993.000 per le finalita'  di  cui  all'art.  27  del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 e  ripartiti  con  la  Tabella  B
allegata  alla  norma  (esenzione  prestazioni  di  monitoraggio  per
pazienti ex COVID); 
      2. euro 10.000.000 per le finalita' di cui  all'art.  1-quater,
comma 2, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con  le
Tabelle A e  B  allegate  alla  norma  (disposizioni  in  materia  di
potenziamento  dell'assistenza  a  tutela  della  salute  mentale   e
dell'assistenza psicologica e psicoterapica); 
      3. euro 25.000.000 per le finalita' di cui  all'art.  1-quater,
comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con la Tabella
C allegata alla norma, come integrata dall'art. 25 del  decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142 (bonus psicologo); 
    d)  euro  974.311.000  sono  destinati  al  finanziamento   delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti: 
      1.  euro  10.000.000   per   il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali  (II.ZZ.SS.)  sulla  base
della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella  B
che costituisce parte integrante della presente  delibera  (legge  24
dicembre 2003, n. 350 e legge 23 dicembre 2006, n. 266); 
      2. euro 3.000.000 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del biennio economico 2006-2007 del personale degli  II.ZZ.SS.  sulla
base della  ripartizione  riportata  nella  colonna  8  dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante  della  presente  delibera
(legge 24 dicembre 2007, n. 244); 
      3. euro 20.394.000 per la quota parte degli oneri  contrattuali
del periodo 2016-2018 e riferiti al periodo arretrato  2019-2021  del
personale degli II.ZZ.SS. sulla  base  della  ripartizione  riportata
nella  colonna  9  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      4. euro 8.214.000 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del biennio economico 2019-2021,  (annualita'  2022),  del  personale
degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sulla   base   della
ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      5. euro 265.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS.  sulla
base della ripartizione  riportata  nella  colonna  11  dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante  della  presente  delibera
(decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270); 
      6.  euro  6.000.000  per  il  rimborso  dell'anticipazione   di
liquidita' alla  Croce  rossa  italiana  (CRI),  ai  sensi  dell'art.
49-quater comma 2-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      7. euro 2.000.000 per il  finanziamento  del  Centro  nazionale
trapianti ai sensi dell'art. 8-bis  del  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166; 
      8.  euro  2.500.000  per  il  pagamento  delle  rate  di  mutui
contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n.
456); 
      9.  euro  656.210.000  destinati  alle   universita'   per   la
remunerazione  dei  medici  in  formazione  specialistica,   (decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, art. 1, comma 424, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, art. 5, comma 1, del citato  decreto-legge  n.
34 del 2020, art. 1, comma 421, della citata legge n. 178  del  2020,
art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021); 
    e) euro 503.920.000 sono accantonati per  la  ripartizione  delle
quote premiali per l'anno 2022 da adottarsi con decreto del  Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sul cui schema e' stata sancita  la  prevista  intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre
2022 (Rep. atti n. 279/CSR). 
  2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei  livelli  essenziali
di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna
regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella
C che costituisce parte integrante della presente delibera. 
    Roma, 8 febbraio 2023 
 
                                        Il Vice presidente: Giorgetti 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 243