Estratto determina n. 190/2023 del 13 marzo 2023 
 
    Medicinale: SUGAMMADEX MEDAC. 
    Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l. 
    Confezioni: 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  2
ml - A.I.C. n. 050154018 (in base 10); 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  5
ml - A.I.C. n. 050154020 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: Sugammadex sodico. 
    Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti: 
      PLIVA Hrvatska  d.o.o.  (PLIVA  Croatia  Ltd.),  Prilaz  baruna
Filipovića 25, 10000, Zagreb - Croazia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Antagonismo del blocco  neuromuscolare  indotto  da  rocuronio  o
vecuronio negli adulti. 
    Per la popolazione pediatrica: «Sugammadex Medac» (sugammadex) e'
raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto  da
rocuronio in bambini  e  adolescenti  di  eta'  compresa  tra  due  e
diciasette anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  2
ml - A.I.C. n. 050154018 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H
- prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 546,91 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa: euro euro 902,62; 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro  da  5
ml - A.I.C. n. 050154020 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H
- prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.367,25 - prezzo al pubblico
(IVA inclusa): euro 2.256,51. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge  5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Sugammadex»  (sugammadex)  e'  classificato,  ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sugammadex Medac» (sugammadex) e' la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.