LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Domenico
Carrieri, 
  Premesso che: 
    l'Azienda ATM S.p.a. di Messina  svolge  attivita'  di  trasporto
pubblico locale nella citta' di Messina; 
    in  data  29  settembre  2022,  l'Azienda,  le  RR.SS.AA.  e   le
Segreterie territoriali di  Messina  delle  Organizzazioni  sindacali
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA  CISAL,  UGL  e  ORSA  hanno
concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili  e  le
altre  misure  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del   personale
dipendente di ATM S.p.a. di Messina; 
    le  parti,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  17
dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia  di  esercizio
del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto  pubblico  locale,
nonche'  dalla   regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni  nel  settore  del
Trasporto pubblico locale,  da  considerarsi  sostitutiva  di  quanto
disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio  2018  in  tema
di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo  11)
(delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  19  maggio  2018,  n.  115),  hanno   concordato   di
individuare le seguenti modalita' operative: 
      1. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio del diritto di sciopero; 
      2. individuazione dei servizi da garantire; 
      3. procedure da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio; 
      4.  individuazione  delle  fasce   giornaliere   di   garanzia,
coincidenti  con  i  periodi  di   massima   richiesta   dell'utenza,
nell'ambito delle quali deve essere garantito  il  servizio  completo
per un totale di sei ore complessive; 
      5. procedure da adottare  per  garantire  il  servizio  durante
tutta la durata delle fasce; 
      6.  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi; 
      7. individuazione delle aziende che per tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero; 
  l'Accordo aziendale in oggetto, pertanto, prevede che le  parti  si
conformino alle disposizioni di seguito riassunte: 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Il presente accordo si applica  a  tutto  il  personale  dipendente
dell'Azienda Trasporti  Messina  S.p.a.,  esercente  il  servizio  di
trasporto pubblico locate nell'area d'esercizio concessa.