LA COMMISSIONE Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri, Premesso che: l'Azienda ATM S.p.a. di Messina svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella citta' di Messina; in data 29 settembre 2022, l'Azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente di ATM S.p.a. di Messina; le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115), hanno concordato di individuare le seguenti modalita' operative: 1. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero; 2. individuazione dei servizi da garantire; 3. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; 4. individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di sei ore complessive; 5. procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; 6. garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; 7. individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero; l'Accordo aziendale in oggetto, pertanto, prevede che le parti si conformino alle disposizioni di seguito riassunte: Art. 1 Campo di applicazione Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a., esercente il servizio di trasporto pubblico locate nell'area d'esercizio concessa.