IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  concernente
«Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono  stati  soppressi  i  tribunali
ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure  della  Repubblica
specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  132,
recante  «Misure  urgenti  di  degiurisdizionalizzazione   ed   altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile», convertito, con modificazioni, con legge 10  novembre  2014,
n.  162,  con  cui,  in   conformita'   dell'impianto   normativo   e
dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7  marzo
2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra  e
Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della
data di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace  mantenute
con oneri  a  carico  degli  enti  locali  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, con legge 27  febbraio  2015,  n.
11, con cui il termine di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio
2015, prevedendo la possibilita' per  gli  enti  locali  interessati,
anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni  nonche'  per  le
comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice
di pace soppressi, indicati nella  tabella  A  allegata  al  medesimo
provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli  allegati  al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Vista la nota  del  20  luglio  2021  con  cui  il  Presidente  del
tribunale di Oristano, richiamata  la  pregressa  corrispondenza  che
evidenziava la carenza di personale amministrativo  presso  l'Ufficio
del  giudice  di  pace  di  Macomer  in  relazione  alle  accresciute
incombenze determinate dalla istituzione del centro di permanenza per
il rimpatrio di Macomer, ha invitato  l'ente  locale  responsabile  a
provvedere urgentemente alla riorganizzazione dell'ufficio al fine di
garantire l'effettiva trattazione dei procedimenti di competenza; 
  Vista la nota del 22 luglio 2021  a  firma  del  Capo  Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi con  cui,
nel prendere atto della inoperativita' dell'Ufficio  del  giudice  di
pace di Macomer per assenza del personale amministrativo, ha invitato
il Presidente del tribunale di Oristano ad  assumere,  nell'esercizio
delle prerogative conferite ai presidenti di tribunale  dall'art.  5,
comma 1, della legge 28 aprile 2016, n. 57, le iniziative  necessarie
a ripristinare la funzionalita' della sede giudiziaria e garantire lo
svolgimento  delle  udienze  di  convalida   dei   provvedimenti   di
trattenimento presso il centro di  permanenza  per  il  rimpatrio  di
Macomer; 
  Visto l'ordine di servizio n. 20 del 27  luglio  2021  con  cui  il
Presidente  del  tribunale  di  Oristano  ha   assunto   disposizioni
temporanee e urgenti dirette a garantire  l'erogazione  del  servizio
giudiziario  disponendo  la  trattazione   degli   affari   afferenti
l'Ufficio del giudice di pace di Macomer presso la sede circondariale
di Oristano,  in  considerazione  delle  non  isolate  e  persistenti
criticita' determinate dalla  carenza  di  personale  amministrativo,
piu' volte  evidenziate  nella  corrispondenza  con  il  Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi; 
  Rilevato che, pur a fronte  di  numerose  sollecitazioni  da  parte
dello stesso Presidente del  tribunale  di  Oristano,  il  Comune  di
Macomer, quale ente locale responsabile  per  il  mantenimento  della
sede giudiziaria, non ha assunto le iniziative volte a  risolvere  le
criticita' a fondamento delle determinazioni adottate con  il  citato
ordine di servizio; 
  Valutato che, con nota del 17  novembre  2022,  il  Presidente  del
tribunale di Oristano, preso atto del  protrarsi  da  oltre  un  anno
della situazione di mancata operativita' del presidio giudiziario, ha
rappresentato la necessita' di  procedere  alla  definitiva  chiusura
dell'Ufficio del giudice di pace di Macomer; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di  pace,  degli
oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che spetta all'ente che ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio del giudice di pace  l'obbligo  di  garantire  la  piena
funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad
ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  le  criticita'  funzionali  e  operative
rilevate dal Presidente del tribunale di Oriastano rendono necessario
escludere l'Ufficio del giudice di pace di Macomer dall'elenco  delle
sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente
individuate dal decreto ministeriale 10 novembre  2014  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Ufficio del giudice di pace di Macomer cessa di  funzionare  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Alla  medesima  data  le  relative   competenze   sono   attribuite
all'Ufficio del giudice di pace di Oristano.