IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, «recante norme sul sostegno ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021«Sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  e  che  abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, «che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura   a   favore    delle    regioni    ultraperiferiche
dell'Unione»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021  «che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA)»; 
  Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 recante «Interventi a sostegno
dell'agricoltura» che ha istituito il  sistema  informativo  agricolo
nazionale - SIN; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge  comunitaria  per  il  1990)»,  ed  in
particolare l'art. 4, rubricato «Adeguamenti tecnici e  provvedimenti
ammnistrativi  di  attuazione»,  ai  sensi  del  quale  «il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della  sua  competenza,
adotta,   con   proprio   decreto...   provvedimenti   amministrativi
direttamente conseguenti alle disposizioni dei  regolamenti  e  delle
decisioni emanati dalla Comunita' economica  europea  in  materia  di
politica  comune  agricola  e  forestale,  al  fine  di   assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165  recante
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo   a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2018, n. 617, recante  «Nuove  disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori del settore dell'olio  d'oliva  e  delle
olive da tavola e loro associazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante  modifica  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del  Mipaaf  n.  9361300,  del  4  dicembre  2020,
recante «Individuazione degli uffici dirigenziali  non  generali  del
Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali»,
registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito  nella  legge  16   dicembre   2022,   n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022, recante
«Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP  e  AOP  del
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 554709 del 29 ottobre 2022 recante
«Proroga della scadenza della data  di  presentazione  dei  programmi
operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive
da tavola»; 
  Visto il decreto direttoriale n. 652746 del 20 dicembre 2022  sulla
pubblicazione della tabella nazionale dei programmi  operativi  delle
OP ed AOP del settore dell'olio di oliva  e  delle  olive  da  tavola
approvati; 
  Visto il decreto direttoriale  n.  656996  del  22  dicembre  2022,
concernente le  disposizioni  per  l'accertamento  del  valore  della
produzione commercializzata dichiarata dalle OP  ed  AOP  nell'ambito
dei programmi operativi del settore olio d'oliva  e  delle  olive  da
tavola, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  politiche  agricole -
Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome -  prot.  18220
dell'11 gennaio 2023, con la  quale  si  chiede  una  proroga  al  25
febbraio del termine  ultimo  per  l'approvazione  dei  programmi  di
esecuzione delle OP ed AOP del settore dell'olio  di  oliva  e  delle
olive da tavola; 
  Ritenuto necessario ed urgente modificare l'art. 7, comma 4,  comma
6 e comma 7 del decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022  ed
integrare la disposizione riguardante il fondo di esercizio,  di  cui
all'art. 5 del citato decreto; 
  Vista la comunicazione prot. n. 38373 del 25 gennaio  2023  con  la
quale e' stata resa l'informativa alla Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del decreto ministeriale 502276 del 6  ottobre  2022,
e' aggiunto il seguente comma 4: «Il fondo di esercizio  deve  essere
costituito ed approvato dall'assemblea dei  soci  dell'organizzazione
beneficiaria entro la data  del  25  febbraio  di  cui  al  comma  7,
dell'art. 7, del presente decreto, pena la mancata  approvazione  dei
programmi esecutivi. Entro la medesima data deve essere costituito il
conto corrente dedicato per la gestione del citato fondo. Per la sola
annualita' di esecuzione 2023, il  fondo  di  esercizio  puo'  essere
approvato dal Consiglio di amministrazione con ratifica  nella  prima
assemblea utile, pena la decadenza dell'aiuto.» 
  2. All'art. 7, comma 4,  del  decreto  ministeriale  502276  del  6
ottobre 2022, la data del 10 febbraio 2023 e' sostituita  con  quella
del 10 marzo 2023. 
  3. L'art. 7, comma 6 del decreto ministeriale 502276 del 6  ottobre
2022, e' sostituito con il seguente «Nel caso di superamento da parte
dei programmi di  esecuzione,  della  dotazione  finanziaria  annuale
dell'Unione europea,  si  operera'  un  taglio  lineare  dell'importo
richiesto, per ricondurre la somma dell'aiuto all'importo di  cui  al
comma 1, dell'art. 4 del presente decreto». 
  4. L'art. 7, comma 7 del decreto ministeriale 502276 del 6  ottobre
2022, e' sostituito con il seguente «In relazione al comma 6, laddove
le autorita'  competenti  dovessero  ritenere  necessarie  modifiche,
entro  il  25  febbraio  2023  l'organizzazione   beneficiaria   deve
presentare,  tramite  il  portale  del  SIAN,  il  progetto  con   le
variazioni da apportare e l'eventuale rimodulazione finanziaria». 
  Il presente decreto e' inviato agli organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 gennaio 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 271