IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 2 del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117  del  Parlamento  e  del
Consiglio, che prevede la modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di una DOP o di una IGP,  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie,  da  parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  del  18  dicembre
2013, come modificato dal regolamento  delegato  (UE)  2022/891,  che
integra il regolamento (UE)  n.  1151/2012,  in  particolare,  l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti  un  cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee - Serie L 148 del 21
giugno 1996, con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il  citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie  elencate  ed,  in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso  di  conferma  di  una
malattia di categoria A in animali selvatici  delle  specie  elencate
conformemente all'art.  9,  paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento
delegato (UE) 2020/687, l'autorita'  competente  puo'  stabilire  una
zona infetta  al  fine  di  prevenire  l'ulteriore  diffusione  della
malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.  117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare,  il  comma  7  che  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  tra  cui  il  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7  aprile  2021,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina  africana,
da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione 2023/506 del  6
marzo 2023; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste
suina africana per il 2023,  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  manuale  delle  emergenze  da
Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure  di  emergenza  contro  la
Peste suina africana in Italia; 
  Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2022  del  Ministro  della  salute
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante misure urgenti per il controllo  della  diffusione
della Peste suina africana a seguito della  conferma  della  presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P  del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la  zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto,  fermo  restando  che
detta zona e' suscettibile di modifiche  sulla  base  dell'evoluzione
della situazione epidemiologica; 
  Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio  2022  del
Ministero della salute - Direzione generale della Sanita'  animale  e
dei farmaci veterinari, recante misure  di  controllo  e  prevenzione
della diffusione della Peste  suina  africana,  ed,  in  particolare,
l'art. 3,  comma  1,  lettera  d)  che  stabilisce  che  «sull'intero
territorio nazionale le regioni e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano applicano le seguenti misure:  obbligo  di  recinzione  degli
allevamenti   della   tipologia   «semibrado»   ed    identificazione
individuale di tutti i riproduttori ivi presenti»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2022  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  40
del 17  febbraio  2022,  recante  misure  urgenti  per  arrestare  la
diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la  legge
di conversione 7  aprile  2022,  n.  29,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  90  del  16
aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini  per
allevamento, delle stalle di transito e  dei  mezzi  che  trasportano
suini,  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022; 
  Visto che l'art. 4 del  medesimo  decreto  attribuisce  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di   sorveglianza   ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del  rispetto  dei
sopra citati requisiti di biosicurezza; 
  Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla  Peste  suina
africana, nominato con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n.  4/2022
e l'ordinanza n. 5/2022, con le quali sono state fornite  indicazioni
per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento  (UE)
2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso
di conferma  di  Peste  suina  africana  nei  suini  detenuti  e  per
rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i  territori
ancora indenni dalla malattia; 
  Considerato che la Peste suina africana e'  un  malattia  infettiva
virale trasmissibile, che  colpisce  i  suini  domestici  detenuti  e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento  (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1882  della  Commissione,  e'
categorizzata come una malattia di categoria A che,  quindi,  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  Peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della  popolazione  animale  selvatica  di
cinghiali e detenuta di suini interessata e  sulla  redditivita'  del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di  perdite  sia  dirette
che  indirette  con  possibili  gravi  ripercussioni  economiche   in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini  vivi
e dei relativi prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e  nelle
esportazioni; 
  Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei  suini
iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di  Parma,  con
cinghiali  infetti  o  materiale  biologico   che   potrebbe   essere
contaminato con il virus agente dalla  Peste  suina  africana  e  che
potrebbero  trasmettere  la  malattia,  fermo   restando   tutte   le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; 
  Considerato che la presenza della Peste  suina  africana  e'  stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di  produzione  dei
suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di  Parma
di  cinghiali  o  di   materiale   biologico   infetti,   comportando
l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato che se fosse accertata la presenza di  cinghiali  o  di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di  produzione
della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
Peste suina africana, sarebbe necessario procedere  al  depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali  allevati  e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in  qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato detto  depopolamento  per  i  suini  allevati  comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di  Parma,
riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99,  acquisita
con protocollo n. 0167541 del 21 marzo 2023, di  modifica  temporanea
dell'art.  12  «Tipologia  prosciutto   di   Parma   preaffettato   e
confezionato» del capitolo 5 del disciplinare di  produzione  con  la
quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di
30 giorni, in modo da rendere possibili le spedizioni via mare  anche
per il Prosciutto  di  Parma  preconfezionato,  mantenendo  una  vita
commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali; 
  Considerati gli effetti  negativi  derivanti  dalle  restrizioni  e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane,  al  fine  di
bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate; 
  Considerata, altresi',  la  rallentata  movimentazione  dei  suini,
iscritti al sistema di  controllo  della  DOP  Prosciutto  di  Parma,
connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato, pertanto, che tali suini,  pur  avendo  completato  la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di  produzione  della
DOP, attendono negli allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato,  pertanto,  che  tali  rallentamenti   nella   filiera
produttiva si  ripercuotono  poi  anche  sul  prodotto  finito,  come
dimostra il calo  della  produzione  sia  della  DOP  (-2%)  sia  del
preaffettato (- 13,3%) nel 2022 rispetto al 2021, dovuto  anche  alla
chiusura di diversi mercati  extra  UE  (in  particolare  Giappone  e
Cina), causa della PSA, nonche' al persistere della guerra in Ucraina
con incidenze pesanti su  costi  di  produzione  e,  soprattutto,  di
trasporto; 
  Considerato che uno dei  principali  cambiamenti  registrati  nelle
modalita' di acquisto di Prosciutto di Parma, a partire  dal  periodo
della pandemia del COVID, e' stato il passaggio dal  prodotto  fresco
affettato   al   banco   taglio,   al   prodotto    preaffettato    e
preconfezionato, realizzato esclusivamente nella zona  di  produzione
della DOP, come stabilito dal relativo disciplinare di produzione; 
  Considerato, inoltre, che anche l'HoReCa, si e'  gia'  parzialmente
riconvertita con le  vendite  da  asporto,  utilizzando  il  prodotto
preaffettato  in  vaschetta,  risultando  di  piu'  facile   gestione
rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti; 
  Considerato che nei mercati esteri piu' lontani - ad esempio,  USA,
Canada, Brasile, Australia, Cina e Giappone - il Prosciutto di  Parma
preconfezionato viene generalmente spedito via  mare,  modalita'  che
comporta  pero'  tempi  di  trasporto  piu'  lunghi   rispetto   alla
spedizione via aerea ma  commercialmente  tollerabile  da  parte  dei
produttori della DOP e che non consente al  prosciutto  di  Parma  in
vaschetta di essere poi distribuito in  tempo  utile  ai  rivenditori
finali, ossia per consentire al prodotto di giungere  sugli  scaffali
dei supermercati con una vita utile  residua  sufficiente  per  poter
essere venduto al consumatore finale; 
  Considerate le  prove  scientifiche  sperimentali  effettuate,  nel
corso del 2019, dal  consorzio  in  collaborazione  con  la  Stazione
sperimentale per l'industria delle  conserve  alimentari  (SSICA)  di
Parma,  che  ha  avuto  l'obiettivo  di  monitorare  nel   tempo   le
caratteristiche del prosciutto di  Parma  preaffettato,  confezionato
con diverse modalita' (atmosfera protettiva o sottovuoto) e  ottenuto
da prosciutti di differenti stagionature (16, 18 e 24 mesi), al  fine
di valutare la possibilita' di modifiche  alle  attuali  prescrizioni
relative al termine minimo di conservazione; 
  Considerati i risultati delle prove scientifiche  sperimentali  che
hanno permesso di concludere che e' possibile prolungare  il  termine
minimo  di  conservazione  del  preaffettato  conservato  refrigerato
(≤10°C) quando il prodotto e' ottenuto  da  prosciutti  adeguatamente
stagionati, con specifiche caratteristiche  di  peso  e  stagionatura
minima; 
  Visto la  comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Emilia-Romagna,
acquisita al protocollo n. 0172068 del 23 marzo  2023,  che  conferma
quanto comunicato dal consorzio di tutela, esprimendo,  al  contempo,
parere  favorevole   all'approvazione   della   modifica   temporanea
presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma»  ai  sensi
del citato art. 53, par.  2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dell'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Prosciutto  di  Parma»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della «Prosciutto di Parma»,  registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza del regolamento  (CEE)  n.
1107/96 della  Commissione  del  12  giugno  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  Europee -  Serie  L  148  del  21
giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Prosciutto di Parma» sara' in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per mesi sei. 
    Roma, 23 marzo 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero