IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private (di seguito, Codice); 
  Visto l'art. 231, comma 1,  del  Codice,  ai  sensi  del  quale  il
Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta  dell'IVASS -
Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni,  puo'  disporre  con
decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di  amministrazione
e di controllo dell'impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione
quando: 
    a) risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi violazioni delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie che regolano l'attività dell'impresa; 
    b) siano previste gravi perdite patrimoniali; 
  Visto in particolare il comma 5 del citato art.  231,  secondo  cui
l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di
emanazione del decreto di cui  al  comma  1,  salvo  che  il  decreto
preveda un termine piu' breve o che l'IVASS ne autorizzi la  chiusura
anticipata, e che la procedura puo'  essere  prorogata,  su  proposta
dell'IVASS, dal Ministro delle imprese e del made  in  Italy  per  un
periodo non superiore a dodici mesi; 
  Visto altresi' l'art. 275, comma 2, del Codice, ai sensi del  quale
l'amministrazione straordinaria della societa' di  cui  al  comma  1,
oltre che nei casi  previsti  dall'art.  231,  puo'  essere  disposta
quando: 
    a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita'  di
direzione e di coordinamento per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di
vigilanza impartite dall'IVASS; 
    b) una delle societa' del gruppo di cui all'art.  210-ter,  comma
2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato
preventivo,     della     liquidazione     coatta     amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga  procedura
prevista da leggi  speciali  o  dalla  legislazione  di  altri  Stati
membri,  nonche'   quando   sia   stato   nominato   l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in  materia  di
denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione  e  possa
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario  o  gestionale
del gruppo; 
  Visto in particolare il comma 3 del citato art.  275,  secondo  cui
l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura
un anno dalla data di  emanazione  del  decreto  del  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, salvo che sia prescritto un termine piu'
breve dal provvedimento medesimo o che ne sia  disposta  la  chiusura
anticipata. In casi eccezionali la procedura  puo'  essere  prorogata
per un periodo non superiore ad un anno; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
recante  le  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 2; 
  Visto il provvedimento del 31 gennaio 2023, prot. n. 24821/23,  con
il quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 230 del Codice, ha  disposto  la
gestione provvisoria di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a.,
nominando un commissario e sospendendo le funzioni  degli  organi  di
amministrazione e di controllo  delle  imprese,  con  durata  massima
della gestione provvisoria fino al 31 marzo 2023; 
  Vista la lettera n. 0036896/23 del 14 febbraio 2023, con  la  quale
l'IVASS, ai sensi dell'art. 231 e 275 del  Codice,  e  di  seguito  a
quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta  del
14 febbraio 2023, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in
Italy l'adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli
organi con funzioni di amministrazione e  di  controllo  di  Eurovita
S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a. e  l'amministrazione  straordinaria
delle imprese; 
  Vista la successiva lettera n. 0056568/23 dell'8 marzo 2023, con la
quale l'IVASS, sulla base  delle  ulteriori  informazioni  aggiornate
riguardanti le suddette imprese, trasmesse  dal  Commissario  per  la
gestione provvisoria con note del 27 febbraio e del 6 marzo 2023,  ha
dichiarato la permanenza dei presupposti di cui agli articoli  231  e
275 del Codice, alla base della proposta formulata dall'Istituto  con
lettera n. 0036896/23 del 14 febbraio 2023; 
  Viste le valutazioni contenute nei predetti atti e, tra  le  altre,
le circostanze di seguito esposte: 
    1) Eurovita S.p.a.  presenta  una  struttura  degli  impegni  nei
confronti   degli   assicurati   che,   congiuntamente    all'elevata
esposizione  al  rischio  di  rialzo  dei  tassi   di   interesse   e
all'incremento dei tassi di riscatto, si riflette sulle  variabilita'
del solvency ratio e quindi sulla capacita' di rispettare stabilmente
il coefficiente patrimoniale  di  solvibilita'  (situazione  peraltro
confermata dagli stress test EIOPA del 2021), a cui si e'  coniugata,
negli ultimi anni,  una  sovrastima  dei  fondi  propri  ed  una  non
corretta determinazione del requisito patrimoniale  (evidenziate  nel
rapporto ispettivo di IVASS del 7 luglio 2022); 
    2)  il  rafforzamento  patrimoniale  chiesto   dall'Istituto   di
vigilanza non è stato effettuato dall'azionista di  controllo  e,  a
causa del mutato scenario macroeconomico caratterizzato da un  rapido
incremento della struttura dei tassi privi di rischio e degli  spread
creditizi,  il  progressivo  deterioramento   della   situazione   di
solvibilita' ha portato alla violazione del requisito patrimoniale di
Eurovita Holding S.p.a. e di Eurovita S.p.a.; 
    3) il piano di risanamento  di  gruppo  centralizzato,  ai  sensi
degli articoli 222, 223-ter e 227 del Codice e degli articoli 9 e  10
del regolamento IVASS 27 aprile 2021, n. 47, presentato  da  Eurovita
Holding S.p.a. il 28  novembre  2022,  non  e'  stato  approvato  dal
Direttorio integrato dell'IVASS con  provvedimento  n.  2297  del  27
gennaio 2023, in quanto e' risultato privo di concreti elementi e  di
basi realistiche necessarie a ristabilire nel continuo il livello  di
fondi propri ammissibili ovvero a ridurre il profilo di  rischio  per
garantire l'osservanza del requisito  patrimoniale  di  solvibilita',
individuale e di gruppo; 
    4) considerata l'indisponibilita' dell'azionista  di  controllo -
il Fondo di private equity Cinven - a rafforzare i mezzi patrimoniali
del gruppo, ribadita con comunicazione  del  26  gennaio  2023  e  la
mancata approvazione  del  piano  di  risanamento,  Eurovita  Holding
S.p.a. ed Eurovita S.p.a. non  sono  state  in  grado  di  assicurare
iniziative  volte   a   ripristinare   l'osservanza   del   requisito
patrimoniale di solvibilità; 
    5) dopo aver riscontrato le ragioni di assoluta  urgenza  di  cui
all'art. 230 del Codice ed accertato la sussistenza  dei  presupposti
di cui agli articoli 230, 231 e 275 del predetto Codice,  l'IVASS  ha
adottato il provvedimento del 31 gennaio 2023 prot. n. 24821/23,  con
il quale è stata disposta la gestione provvisoria di Eurovita S.p.a.
e di Eurovita Holding S.p.a., nominando un commissario e  sospendendo
le funzioni degli organi di  amministrazione  e  di  controllo  delle
imprese, con durata massima della gestione  provvisoria  fino  al  31
marzo 2023; 
    6) con provvedimento  prot.  n.  29903/23  del  6  febbraio  2023
l'IVASS ha altresi' disposto, ai sensi dell'art.  188,  comma  3-bis,
lettera b), del Codice, la sospensione temporanea della facoltà  dei
contraenti  di  esercitare  i  riscatti  regolati  dai  contratti  di
assicurazione e di capitalizzazione stipulati  con  Eurovita  S.p.a.,
escludendo dalla misura i riscatti e le  anticipazioni  di  cui  alle
forme   pensionistiche   complementari   disciplinate   dal   decreto
legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005; 
    7) nonostante il versamento a fondo  perduto  in  conto  capitale
dell'importo di euro 100 milioni effettuato  da  Cinven  in  Eurovita
Holding  S.p.a.,  comunicato  dal   Commissario   per   la   gestione
provvisoria in data 22 febbraio  2023,  l'Istituto  di  vigilanza  ha
rilevato la permanenza di gravi  violazioni  delle  disposizioni  che
regolano l'attivita' dell'impresa di assicurazione,  con  particolare
riguardo al rispetto del requisito patrimoniale  di  solvibilita'  ai
sensi dei richiamati articoli 45-bis e 216-ter del Codice; 
  Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto  accertato  e
valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231
e 275 del Codice per l'adozione del  decreto  di  scioglimento  degli
organi con funzioni di amministrazione e  di  controllo  di  Eurovita
S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a. e  l'amministrazione  straordinaria
delle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231 e 275  del  Codice
è  disposto  lo  scioglimento   degli   organi   con   funzioni   di
amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding
S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione  straordinaria  delle
imprese per una durata massima di uno anno dalla data  di  emanazione
del presente decreto. 
    Roma, 29 marzo 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso