IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
  Visto  il  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149,   recante
«Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni  per  la
trasparenza e  la  democraticita'  dei  partiti  e  disciplina  della
contribuzione volontaria e  della  contribuzione  indiretta  in  loro
favore», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13 e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge,
come da ultimo modificato dall' art. 1, comma  618,  della  legge  30
dicembre 2021,  n.  234,  che,  al  primo  periodo,  dispone  che  «i
rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei
contributi erogati  in  favore  dei  partiti  politici  iscritti  nel
registro di cui all'art. 4 sono tenuti a trasmettere alla  Presidenza
della Camera dei deputati, con le modalita'  stabilite  dalla  stessa
Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato  finanziamenti  o
contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500»; 
  Visto il quarto periodo del medesimo comma 3, secondo cui «l'elenco
dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o  contributi
e i relativi importi e' pubblicato in maniera facilmente  accessibile
nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano»; 
  Visto il comma 4 del citato art. 5, come  sostituito  dall'art.  1,
comma 20, della legge 9  gennaio  2019,  n.  3,  e,  successivamente,
dall'art. 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano altresi'
alle fondazioni, associazioni e comitati ivi individuati,  in  quanto
equiparati ai partiti; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alla  citata  previsione  di
legge, individuando le  modalita'  di  trasmissione  alla  Presidenza
della Camera dei deputati degli elenchi previsti dal citato  art.  5,
comma  3,  del  decreto-legge  n.   149   del   2013   e   successive
modificazioni; 
  Considerata, a tal fine, l'opportunita' di  privilegiare  modalita'
di adempimento che, per un verso, assicurino la dematerializzazione e
la semplificazione  nella  trasmissione  degli  elenchi,  nonche'  la
certezza nell'individuazione del soggetto che abbia  provveduto  alla
trasmissione  stessa,   e,   per   altro   verso,   garantiscano   la
tempestivita' e l'accuratezza della pubblicazione dei dati  nel  sito
internet del Parlamento italiano; 
  Preso atto che la trasmissione degli elenchi di cui al citato  art.
5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 puo' essere  effettuata
in via telematica  mediante  la  piattaforma  informatica  denominata
«Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della
Camera dei deputati previa autenticazione con le credenziali  SPID  o
CIE del rappresentante legale del soggetto obbligato o delle  persone
dallo stesso delegate; 
  Ritenuto che tale strumento  corrisponda  pienamente  ai  requisiti
sopra individuati relativi  alla  trasmissione  e  pubblicita'  degli
elenchi; 
  Ritenuto,  peraltro,   opportuno   individuare   per   un   periodo
transitorio modalita' alternative, che garantiscano in ogni  caso  la
trasmissione in via telematica e la certezza della provenienza  degli
elenchi; 
  Vista la proposta formulata  dal  Collegio  dei  deputati  Questori
nella riunione del 21 marzo 2023; 
  Vista la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  n.  28  del  28
marzo 2023; 
  Visti gli articoli  2  e  7  del  regolamento  dei  Servizi  e  del
personale; 
 
                              Decreta: 
 
  E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28
del 28 marzo 2023 indicata nella premessa  ed  allegata  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante. 
 
    Roma, 28 marzo 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi