IL DIRETTORE GENERALE 
         dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  492/2014  della  Commissione
del 7 marzo 2014, che integra il regolamento  (UE)  n.  528/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di  riconoscimento
reciproco; 
  Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato  (UE)  n.  492/2014
della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora,  per  motivi
che sfuggono al controllo  del  titolare  di  un'autorizzazione,  non
siano prese decisioni in merito al  rinnovo  di  tale  autorizzazione
prima della sua scadenza, l'autorita' competente del caso concede  un
rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»; 
  Considerato  che  l'Imidacloprid  (CAS  n.  138261-41-3)  e'  stato
iscritto nell'allegato  I  della  direttiva  98/8/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei
biocidi del tipo di prodotto 18 e che, conformemente all'art. 86  del
regolamento (UE) n. 528/2012, esso e' pertanto considerato  approvato
a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui  all'allegato
I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che l'approvazione dell'Imidacloprid ai  fini  del  suo
uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scadra' il 30 giugno 2023; 
  Preso atto  della  decisione  di  esecuzione  (UE)  2023/460  della
Commissione del 2 marzo  2023  che  posticipa  la  data  di  scadenza
dell'approvazione dell'Imidacloprid ai fini del suo uso  nei  biocidi
del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato  che  dopo  il  posticipo  della   data   di   scadenza
dell'approvazione, l'Imidacloprid rimane approvato ai  fini  del  suo
uso nei biocidi del tipo  di  prodotto  18  alle  condizioni  di  cui
all'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Ritenuto necessario, ai  fini  di  un'applicazione  uniforme  della
normativa unionale  e  di  un  corretto  funzionamento  del  mercato,
conformarsi alla gia' menzionata  direttiva  europea  e  dei  singoli
stati membri in merito alla scadenza della suindicata sostanza; 
  Ritenuto necessario, consequenzialmente,  posticipare  la  data  di
scadenza  delle  autorizzazioni  nazionali   rilasciate   da   questa
amministrazione relative ai biocidi appartenenti  alla  categoria  di
prodotto 18 ed aventi come principio attivo l'Imidacloprid  e  per  i
quali il titolare dell'autorizzazione abbia gia' presentato  regolare
richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' posticipata al 31 dicembre 2025 la scadenza delle autorizzazioni
all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per
i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed  aventi  come
principio   attivo   Imidacloprid,   per   i   quali   il    titolare
dell'autorizzazione ha gia' presentato regolare richiesta di  rinnovo
per l'immissione in commercio. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 aprile 2023 
 
                                       Il direttore generale: Iachino