IL MINISTRO 
                  DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai  tachigrafi  nel  settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE)  n.  3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel  settore  dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/799   della
Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il  regolamento  (UE)  n.
165/2014  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   recante   le
prescrizioni per  la  costruzione,  il  collaudo,  il  montaggio,  il
funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/502   della
Commissione, del 28 febbraio 2018, che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione,  del  18  marzo  2016,
recante  le  prescrizioni  per  la  costruzione,  il   collaudo,   il
montaggio, il funzionamento e la riparazione  dei  tachigrafi  e  dei
loro componenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio 2020 che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
561/2006 per quanto  riguarda  gli  obblighi  minimi  in  materia  di
periodi di guida massimi giornalieri e settimanali,  di  interruzioni
minime e  di  periodi  di  riposo  giornalieri  e  settimanali  e  il
regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto  riguarda  il  posizionamento
per mezzo dei tachigrafi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione,
del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)
2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di  pesatura
installate a bordo dei veicoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/1228   della
Commissione, del 16 luglio  2021,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2016/799 per quanto riguarda le  prescrizioni  per
la costruzione, il collaudo, il  montaggio,  il  funzionamento  e  la
riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580,  sul  riordinamento  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di camere di commercio, e, in particolare, l'art. 3, comma 4,
che  ha  innovato  la  disciplina   normativa   della   verificazione
periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina   siano   adottate   mediante   decreti   del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  conformita'  ai
criteri stabiliti al medesimo comma; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 20 e  50,
relativi  all'attribuzione  delle  funzioni  degli   uffici   metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art.  29,  comma  2,  relativo
alla facolta' da parte del Ministero delle  attivita'  produttive  di
avvalersi  degli  uffici  delle  camere  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   Statuto   ppeciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e  dei
compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e  dei
compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della   Regione   Siciliana
concernente il trasferimento alle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti  degli  uffici
provinciali metrici; 
  Vista la legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 20 maggio
2002, n. 7,  concernente  il  riordino  dei  servizi  camerali  della
Regione e che istituisce la Camera valdostana delle imprese  e  delle
professioni - Chambre Valdôtaine des  Entreprises  et  des  Activites
Liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003,  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per
il trasferimento alle camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  metrici
provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 31  ottobre  2003,
n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale n.  1  del  2  gennaio  2004,  recante  disposizioni
attuative del regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio  del  24
settembre 1998, modificativo del regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del
Consiglio, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada, e, in particolare, l'art. 3,  comma  7,  ove  si
prevede che le modalita'  e  le  condizioni  per  il  rilascio  delle
omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle autorizzazioni per
le operazioni di  montaggio  e  di  riparazione  sono  stabilite  con
decreto del Ministero delle attivita' produttive, Direzione  generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  9
novembre 2021, n. 242,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n.  34  del  10  febbraio  2022,
regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per
l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del  4  febbraio  2014  relativo  ai  tachigrafi  nel
settore dei trasporti su strada; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 19  ottobre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 296 del 14 dicembre 2021, recante «Adeguamenti  normativi
sulle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche  e  per  la
tenuta dei registri»; 
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti del  20  giugno  2007,
recante «Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida  e  di
riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione
ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal  regolamento  (CEE)
3821/85 e successive modificazioni». 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
agosto 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 198 del 27 agosto 2007,  concernente  le
modalita'  e  condizioni   per   il   rilascio   delle   omologazioni
dell'apparecchio di controllo,  delle  carte  tachigrafiche,  nonche'
delle autorizzazioni per  le  operazioni  di  primo  montaggio  e  di
intervento  tecnico,  ai  sensi  dell'art.  3  comma  7   del decreto
ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del  28  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale  n.  162  del  12  luglio  2008,
Supplemento  ordinario  n.  167,  di  recepimento   della   direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  settembre
2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 286 del  6  dicembre  1999,  concernente
l'individuazione dei  beni  e  delle  risorse  degli  uffici  metrici
provinciali da trasferire alle camere di commercio, a  decorrere  dal
1° gennaio 2000; 
  Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, di approvazione  del
«regolamento per la fabbricazione dei  pesi,  delle  misure  e  degli
strumenti per pesare e misurare»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche; 
  Considerata  la  necessita'  di  dettare   disposizioni   nazionali
uniformi   nella   materia,   in   applicazione   dei   principi   di
semplificazione  e  di  sussidiarieta'  da  parte  delle  camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Considerato di dare piena attuazione al principio euro-unitario  di
libera concorrenza per assicurare agli utenti  un'effettiva  facolta'
di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul  mercato  e
di favorire un assetto maggiormente concorrenziale  nel  settore  del
montaggio e dell'esecuzione degli interventi tecnici  sui  tachigrafi
digitali; 
  Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE)
2015/1535; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
del 20 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione  dei
tachigrafi,  dei  loro  componenti  e  delle   carte   tachigrafiche,
installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su  strada  cui  si
applica il regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' i requisiti che,  ai
sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.  2016/799,  i
Centri tecnici devono possedere per  l'installazione,  l'attivazione,
il controllo periodico, la calibratura e riparazione  dei  tachigrafi
intelligenti, di cui all'Allegato IC del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2016/799, e il  controllo  periodico,  la  calibratura  e  la
riparazione dei tachigrafi digitali e analogici, di cui  all'Allegato
I del regolamento (UE) n. 165/2014 e all'Allegato IB del  regolamento
(CEE) n. 3821/85 del Consiglio. 
  2. Gli Allegati  1  («Requisiti  per  l'autorizzazione  dei  Centri
tecnici»),  2  («Requisiti  minimi  dei  Centri  di  formazione,  dei
formatori  e  dei   programmi   di   formazione»),   3   («Variazioni
aziendali»), 4 («Frontespizio registro cartaceo dei montaggi e  delle
riparazioni cronotachigrafi CEE»), 5 («Legenda delle  voci  contenute
nel Registro dei  montaggi  e  delle  riparazioni»),  6  («Fac-simile
pagine interne del registro dei montaggi e delle riparazioni da  1  a
100») e 7 («Disciplinare per il trattamento  dei  dati  personali  ai
sensi  del  regolamento  (UE)   2016/679   (GDPR)   e   informativa»)
costituiscono parte integrante del presente decreto.