IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; Visto il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione, del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di camere di commercio, e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che ha innovato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni della relativa disciplina siano adottate mediante decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai criteri stabiliti al medesimo comma; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero delle attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello Statuto ppeciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Regione e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activites Liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 1 del 2 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e, in particolare, l'art. 3, comma 7, ove si prevede che le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 novembre 2021, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 34 del 10 febbraio 2022, regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021, recante «Adeguamenti normativi sulle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri»; Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 20 giugno 2007, recante «Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni». Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 198 del 27 agosto 2007, concernente le modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 162 del 12 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 167, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, di approvazione del «regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche; Considerata la necessita' di dettare disposizioni nazionali uniformi nella materia, in applicazione dei principi di semplificazione e di sussidiarieta' da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Considerato di dare piena attuazione al principio euro-unitario di libera concorrenza per assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del montaggio e dell'esecuzione degli interventi tecnici sui tachigrafi digitali; Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 20 ottobre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' i requisiti che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, i Centri tecnici devono possedere per l'installazione, l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi intelligenti, di cui all'Allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, e il controllo periodico, la calibratura e la riparazione dei tachigrafi digitali e analogici, di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 e all'Allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio. 2. Gli Allegati 1 («Requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici»), 2 («Requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione»), 3 («Variazioni aziendali»), 4 («Frontespizio registro cartaceo dei montaggi e delle riparazioni cronotachigrafi CEE»), 5 («Legenda delle voci contenute nel Registro dei montaggi e delle riparazioni»), 6 («Fac-simile pagine interne del registro dei montaggi e delle riparazioni da 1 a 100») e 7 («Disciplinare per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e informativa») costituiscono parte integrante del presente decreto.