IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30 dicembre 2022, n. 171, e la successiva del 16 febbraio 2023, n. 26; Vista la nota prot. n. 26342 del 10 marzo 2023 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Messina esprime il proprio parere all'emissione del decreto; Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Siciliana comunicati con note della presidenza n. 5696 del 1° febbraio 2023 e n. 11118 del 7 marzo 2023; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023; c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023.