IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta  comunale  di  Lipari  (ME)  del  30
dicembre 2022, n. 171, e la successiva del 16 febbraio 2023, n. 26; 
  Vista la nota prot. n.  26342  del  10  marzo  2023  con  la  quale
l'Ufficio territoriale del governo  di  Messina  esprime  il  proprio
parere all'emissione del decreto; 
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dalla   Regione   Siciliana
comunicati con note della presidenza n. 5696 del 1° febbraio  2023  e
n. 11118 del 7 marzo 2023; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie  del
Comune di Lipari, di veicoli a  motore  appartenenti  a  persone  non
stabilmente residenti nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il
seguente calendario: 
    a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; 
    b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023; 
    c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023; 
    d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; 
    e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023; 
    f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023.