IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
l'attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,  recante  disposizioni
urgenti in materia  di  flussi  di  ingresso  legale  dei  lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto  all'immigrazione  irregolare,
in corso di conversione in legge; 
  Considerato che il territorio nazionale a partire  dai  primi  mesi
dell'anno in corso e' stato interessato da un eccezionale  incremento
dei flussi di  persone  migranti  in  ingresso  attraverso  le  rotte
migratorie   del   Mediterraneo,    determinando    un    eccezionale
accrescimento delle  esigenze  volte  ad  assicurare  il  soccorso  e
l'assistenza alla popolazione interessata; 
  Considerato che  l'eccezionale  afflusso  di  persone  migranti  in
ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione  di
grande  difficolta'  derivante  dalla  saturazione  del  sistema   di
accoglienza  nazionale  gestito  dal  Ministero   dell'interno,   con
particolare riferimento all'hotspot di Lampedusa, alle  strutture  di
primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli  9  e  11  del
decreto legislativo  n.  142/2015  e  al  Sistema  di  accoglienza  e
integrazione (SAI); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'11  aprile  2023
con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei
mesi  dalla  data  di  deliberazione,  lo  stato  di   emergenza   in
conseguenza  dell'eccezionale  incremento  dei  flussi   di   persone
migranti in ingresso sul territorio  nazionale  attraverso  le  rotte
migratorie del Mediterraneo; 
  Considerato che con la citata delibera e' stato posto a carico  del
Fondo per le emergenze nazionali un primo stanziamento straordinario,
pari a 5 milioni di euro, volto  all'attivazione  e  all'avvio  delle
prime   misure   maggiormente   urgenti,   rinviando   a   successive
determinazioni la quantificazione delle ulteriori risorse finanziarie
necessarie i cui  fabbisogni  finanziari  complessivi,  in  corso  di
complessiva  quantificazione,  travalicano  le   disponibilita'   del
predetto Fondo; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di  provvedimenti
di carattere straordinario finalizzati al superamento dell'emergenza,
mediante il potenziamento, attesa l'eccezionalita' della  situazione,
della  capacita'  operativa  propria  del   Ministero   dell'interno,
nell'ambito della materia  dell'immigrazione  di  cui  ai  richiamati
decreti legislativi n. 286/1998 e n. 142/2015, e successive modifiche
e integrazioni; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, richiede  l'utilizzo  di  poteri  straordinari,  anche  in
deroga alla vigente normativa; 
  Sentito il Ministero dell'interno; 
  Acquisita, per il tramite della  Conferenza  dei  presidenti  delle
regioni e delle province autonome, l'intesa delle  Regioni  Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Umbria,  Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata,  Calabria,  Sardegna,  Sicilia  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Nomina del Commissario delegato, 
             soggetti attuatori e struttura di supporto 
 
  1. Al fine di potenziare la capacita'  operativa  per  la  gestione
dell'accoglienza delle persone migranti in  ingresso  sul  territorio
nazionale attribuita al  Ministero  dell'interno  dalle  disposizioni
richiamate  in  premessa  sul  territorio  delle  Regioni   Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Umbria,  Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata,  Calabria,  Sardegna,  Sicilia  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il  Capo  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del  medesimo
Ministero e' nominato Commissario delegato. 
  2. Il Commissario  delegato,  per  l'espletamento  delle  attivita'
previste dalla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento per  le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno  nonche',
in qualita'  di  soggetti  attuatori,  dei  prefetti  titolari  delle
Prefetture - uffici territoriali del  Governo  capoluogo  di  regione
limitatamente alle regioni specificate al  comma  1  e  dei  prefetti
titolari delle  Prefetture  -  uffici  territoriali  del  Governo  di
Agrigento, Catania, Messina, Siracusa,  Trapani,  Reggio  Calabria  e
Crotone. 
  3. Per l'efficace esercizio delle funzioni  commissariali  fino  al
termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato si  avvale,
inoltre, di una struttura  di  supporto  da  costituire  con  proprio
provvedimento, composta da un massimo di quindici unita' di personale
gia' in servizio presso il Ministero  dell'interno,  di  cui  fino  a
dieci unita' di  personale  di  livello  dirigenziale  non  generale,
appartenenti alla carriera prefettizia e  all'area  I  del  Contratto
collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali» e fino a
cinque unita' di personale di livello non  dirigenziale,  individuato
con provvedimento del Commissario delegato, nonche' da un contingente
massimo di sette unita' di personale assunte, anche avvalendosi delle
deroghe espresse previste dall'art. 4, per il tramite di una  o  piu'
agenzie  di  somministrazione  di  lavoro,  per  lo  svolgimento   di
prestazioni lavorative con contratto a termine. 
  4. Le funzioni di supporto al Commissario  delegato  da  parte  del
personale di livello dirigenziale individuato ai sensi  del  comma  3
sono assicurate  in  aggiunta  alle  funzioni  ordinarie  svolte.  Il
Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  riconoscere  al   medesimo
personale, fino al termine dello stato  di  emergenza,  un'indennita'
mensile pari al 25 per cento della retribuzione mensile di  posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti  in  deroga  alla  contrattazione
collettiva nazionale  di  comparto.  Il  Commissario  delegato  puo',
altresi', autorizzare il  personale  del  Ministero  dell'interno  di
livello  non  dirigenziale  individuato  ai  sensi  del  comma  3  ad
espletare lavoro straordinario oltre i  limiti  vigenti  fino  ad  un
massimo di venti ore mensili pro-capite. 
  5. Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza,  il  Commissario
delegato, per le  medesime  finalita',  e'  altresi'  autorizzato  ad
avvalersi,    ai    fini    del    supporto    tecnico-giuridico    e
amministrativo-contabile di tre esperti, ivi compresi  un  magistrato
amministrativo, un magistrato contabile e un procuratore  o  avvocato
dello Stato, il cui compenso e' determinato dal Commissario  delegato
con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento  della  protezione
civile, entro il limite massimo individuale complessivo di 5000  euro
lordi,  tenuto  conto  della  professionalita'  richiesta   e   della
specificita' dell'incarico conferito. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e  5,  entro
il limite massimo di euro 274.177, si provvede a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 6.