IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, in corso di conversione in legge; Considerato che il territorio nazionale a partire dai primi mesi dell'anno in corso e' stato interessato da un eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, determinando un eccezionale accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata; Considerato che l'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione di grande difficolta' derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale gestito dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento all'hotspot di Lampedusa, alle strutture di primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI); Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo; Considerato che con la citata delibera e' stato posto a carico del Fondo per le emergenze nazionali un primo stanziamento straordinario, pari a 5 milioni di euro, volto all'attivazione e all'avvio delle prime misure maggiormente urgenti, rinviando a successive determinazioni la quantificazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie i cui fabbisogni finanziari complessivi, in corso di complessiva quantificazione, travalicano le disponibilita' del predetto Fondo; Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario finalizzati al superamento dell'emergenza, mediante il potenziamento, attesa l'eccezionalita' della situazione, della capacita' operativa propria del Ministero dell'interno, nell'ambito della materia dell'immigrazione di cui ai richiamati decreti legislativi n. 286/1998 e n. 142/2015, e successive modifiche e integrazioni; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa; Sentito il Ministero dell'interno; Acquisita, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'intesa delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Dispone: Art. 1 Nomina del Commissario delegato, soggetti attuatori e struttura di supporto 1. Al fine di potenziare la capacita' operativa per la gestione dell'accoglienza delle persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attribuita al Ministero dell'interno dalle disposizioni richiamate in premessa sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero e' nominato Commissario delegato. 2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche', in qualita' di soggetti attuatori, dei prefetti titolari delle Prefetture - uffici territoriali del Governo capoluogo di regione limitatamente alle regioni specificate al comma 1 e dei prefetti titolari delle Prefetture - uffici territoriali del Governo di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone. 3. Per l'efficace esercizio delle funzioni commissariali fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato si avvale, inoltre, di una struttura di supporto da costituire con proprio provvedimento, composta da un massimo di quindici unita' di personale gia' in servizio presso il Ministero dell'interno, di cui fino a dieci unita' di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all'area I del Contratto collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali» e fino a cinque unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario delegato, nonche' da un contingente massimo di sette unita' di personale assunte, anche avvalendosi delle deroghe espresse previste dall'art. 4, per il tramite di una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine. 4. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Il Commissario delegato e' autorizzato a riconoscere al medesimo personale, fino al termine dello stato di emergenza, un'indennita' mensile pari al 25 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il Commissario delegato puo', altresi', autorizzare il personale del Ministero dell'interno di livello non dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 ad espletare lavoro straordinario oltre i limiti vigenti fino ad un massimo di venti ore mensili pro-capite. 5. Fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato, per le medesime finalita', e' altresi' autorizzato ad avvalersi, ai fini del supporto tecnico-giuridico e amministrativo-contabile di tre esperti, ivi compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile e un procuratore o avvocato dello Stato, il cui compenso e' determinato dal Commissario delegato con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione civile, entro il limite massimo individuale complessivo di 5000 euro lordi, tenuto conto della professionalita' richiesta e della specificita' dell'incarico conferito. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5, entro il limite massimo di euro 274.177, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.