Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio  2023  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle  pubbliche
           amministrazioni titolari degli interventi PNRR 
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle
amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,
altresi', prevedere, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico  della
finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di
livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di
livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 ((del decreto-legge n.  77
del 2021)), anche mediante il trasferimento delle  funzioni  e  delle
attivita'  attribuite  all'unita'  di  missione  istituita  ad  altra
struttura di livello dirigenziale  generale  individuata  tra  quelle
gia' esistenti. In caso  di  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti  ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,  ((lettera  e),))
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede  alla  corrispondente
assegnazione alla struttura dirigenziale di  livello  generale  delle
risorse umane, finanziarie e  strumentali  attribuite  all'unita'  di
missione. 
  2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione
riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi
dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di
titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica,  si
procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite
presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge
n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata
ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si  applicano  le
previsioni di cui al comma 2. 
  4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4: 
      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) la lettera p) e' abrogata; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo  permanente  di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente
aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo
stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'
attuative»; 
        1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale e  territoriale  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma
3-bis;»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In relazione allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani  e  il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il  sindaco  di  Roma
capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive  e  sociali,  ((del  settore   bancario,   finanziario   e
assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della  ricerca,  della
societa' civile e delle  organizzazioni  della  cittadinanza  attiva,
individuati,  sulla  base  della  maggiore  rappresentativita',   con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione ((del decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13)).  Fino
all'adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  alla  cabina  di
regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti  sociali,   delle
categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e
assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca e  della
societa' civile,  nonche'  delle  organizzazioni  della  cittadinanza
attiva, individuati con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti  sociali,
delle  categorie  produttive  e  sociali,  ((del  settore   bancario,
finanziario e assicurativo,)) del sistema  dell'universita'  e  della
ricerca,  della  societa'  civile  e   delle   organizzazioni   della
cittadinanza attiva, che partecipano  alle  sedute  della  cabina  di
regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    c) l'articolo 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole: «((e del  Tavolo))  permanente»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente
nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»; 
        2.2) la lettera b) e' ((sostituita)) dalla seguente: 
    «b) elabora  e  trasmette  alla  Cabina  di  regia,  con  cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,
anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni
rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12;»; 
        2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
    «b-bis) vigila sull'osservanza  da  parte  delle  amministrazioni
centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8,
degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi
del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»; 
        2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per
materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera
b-bis)»; 
    e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,  raccordo  e
sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle  finanze
coinvolte nel processo di attuazione del  programma  Next  Generation
EU, ((oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite  presso  il
medesimo  Ministero  due  posizioni))  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale di consulenza, studio e ricerca, con  corrispondente
incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e
soppressione di un ((numero di posizioni))  dirigenziali  di  livello
non generale equivalente sul piano finanziario gia' ((assegnate))  al
medesimo Ministero e  di  un  corrispondente  ammontare  di  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale di livello  dirigenziale  generale,  denominato  Ispettorato
generale  per  il  PNRR  con  compiti  di   coordinamento   operativo
sull'attuazione, ((sulla gestione finanziaria  e  sul  monitoraggio))
del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione  all'Unione  europea
ai sensi degli articoli  22  e  24  del  regolamento  (UE)  2021/241,
conformandosi  ai   relativi   obblighi   di   informazione,   ((di))
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile
della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e
dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli  investimenti  del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8,   nonche'   alle   amministrazioni    territoriali    responsabili
dell'attuazione degli interventi del  PNRR  di  cui  all'articolo  9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale  non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti,  puo'  avvalersi  del
supporto  di  societa'  partecipate  dallo   Stato,   come   previsto
all'articolo 9. ((Per gli interventi  di  titolarita'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo  con
le  altre  strutture  del  Ministero  e  nel  rispetto   delle   loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo
periodo, 3 e 4)). L'Ispettorato assicura il supporto per  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita'  attribuite  all'Autorita'  politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  ove
nominata, anche raccordandosi  con  la  Struttura  di  missione  PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
coordinamento delle attivita' necessarie alle  finalita'  di  cui  al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello  Stato  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 
  2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad   esso   assegnate,
l'Ispettorato di  cui  al  ((comma  2))  si  raccorda  con  le  altre
strutture centrali e territoriali  della  Ragioneria  generale  dello
Stato.  Queste   ultime   concorrono   al   presidio   dei   processi
amministrativi, al monitoraggio anche  finanziario  degli  interventi
del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali  e  territoriali
interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine,  sono
istituiti presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non  generale
di consulenza, studio e ricerca per  le  esigenze  degli  Ispettorati
competenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla
stipula  di  convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «((con
amministrazioni pubbliche e))»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di
livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»; 
      3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali
titolari di inter-venti previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; 
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Al fine di assicurare  il  coordinamento  dei  controlli  e
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  promuove  misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo ((del)) PNRR, ispirate al principio di proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di interventi del PNRR, nonche' con  le  istituzioni  e  gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di  coordinamento  ((per
la rendicontazione e il  controllo))  del  PNRR  operante  presso  il
medesimo Dipartimento.»; 
    ((f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo  periodo,  le  parole:
«con  il  Servizio  centrale  per  il  PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con l'Ispettorato generale per  il  PNRR»  e,  al  secondo
periodo, le parole:  «predetto  Servizio  centrale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale».)) 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in
((euro 549.980)) per l'anno  2023  e  in  ((euro  659.980))  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
((programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».