IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo  2  febbraio  2021,  n.  20,
inerente l'istituzione  dei  registri  nazionali  delle  varieta'  di
specie   agrarie   e   ortive   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  20,
recante le modalita' per l'ammissione  al  registro  nazionale  delle
varieta' da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive  di
valore intrinseco e sviluppate  per  la  coltivazione  in  condizioni
particolari; 
  Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n.  20,  che  dispone  che  l'iscrizione  di  una  varieta'  da
conservazione e di una varieta' di  specie  ortive  prive  di  valore
intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
al registro  nazionale  sia  effettuata  dal  Ministero  con  proprio
decreto; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste»,  in
particolare il comma 3 che dispone  che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419,  registrata
alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502,
registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la  quale,
per l'attuazione degli obiettivi  strategici  definiti  dal  Ministro
nella   direttiva   generale,   rientranti   nella   competenza   del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB  in  data  28  febbraio
2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli  obiettivi  ai
dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro  realizzazione
per l'anno 2023; 
  Viste la nota  Masaf  n.  43246/2023  e  la  nota  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n.  15003/2019
rispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Sicilia,
con le quali e' stato espresso parere  favorevole  all'iscrizione  al
registro nazionale delle varieta' da conservazione di specie  agrarie
di cui al presente provvedimento; 
  Vista la nota Masaf n. 34532/2023 della  Regione  Sicilia,  con  la
quale si chiede una modifica della ragione sociale dell'azienda Eredi
Cosimo Giovanni Soc. S.  Agr,  responsabile  della  conservazione  in
purezza della varieta' di frumento duro Gioia e  di  frumento  tenero
Maiorca; 
  Vista la nota Masaf n. 109394/2023 della  Regione  Toscana  con  la
quale e' stato espresso parere favorevole in  merito  alla  richiesta
degli  interessati  volta   a   ottenere   la   responsabilita'   del
mantenimento in purezza di varieta' da  conservazione  gia'  iscritte
nel registro nazionale delle varieta'; 
  Visti i pareri espressi dal gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016 nella riunione del 2 marzo 2023; 
  Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono  iscritte  nel  registro  nazionale  delle  varieta'  dei
prodotti  sementieri,  di  cui  all'art.  7  del   medesimo   decreto
legislativo, fino alla fine  del  decimo  anno  civile  successivo  a
quello della iscrizione medesima, le varieta' da conservazione  sotto
riportate corredate dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la
zona di produzione delle sementi, l'investimento unitario  nonche'  i
limiti quantitativi di produzione annuale delle sementi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico