IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031  e  del
regolamento (UE) n. 2017/625»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,  con
il quale sono istituiti i registri delle varieta' di  specie  agrarie
ed  ortive  per  l'identificazione  delle  varieta'  stesse   ed   in
particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta'  devono
riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei
responsabili della conservazione in purezza della varieta'; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che
dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed  ortiva
al relativo registro  nazionale  sia  effettuata  dal  Ministero  con
proprio decreto, sentito il parere del Gruppo  di  lavoro  permanente
per la protezione delle piante di  cui  al  decreto  ministeriale  30
giugno 2016; 
  Visto  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  11   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente  al  costitutore  di
una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento  per  la
conservazione in purezza; 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio  2021,
n. 20, che prevede la possibilita' di rinnovo  dell'iscrizione  delle
varieta' ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarlo o abbia  un
interesse economico rilevante; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione  di  una  varieta'
dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in
purezza ne faccia richiesta; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione  di  una  varieta'
dal Registro  nazionale  qualora  la  validita'  dell'iscrizione  sia
giunta a scadenza; 
  Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio  2021,
n. 20, che prevede, in caso di cancellazione di una varieta'  la  cui
validita' sia giunta a scadenza,  la  possibilita'  di  stabilire  un
periodo transitorio per la certificazione, per il controllo e per  la
commercializzazione dei prodotti sementieri protratta al massimo fino
al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste»,  in
particolare il comma 3 che dispone  che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419,  registrata
alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.  42502,
registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la  quale,
per l'attuazione degli obiettivi  strategici  definiti  dal  Ministro
nella   direttiva   generale,   rientranti   nella   competenza   del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB  in  data  28  febbraio
2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli  obiettivi  ai
dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro  realizzazione
per l'anno 2023; 
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta',
indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 20; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state  iscritte,  nel
relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per
le quali e' stato  indicato  il  nominativo  del  responsabile  della
conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione; 
  Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione
della responsabilita' della conservazione in purezza  delle  varieta'
indicate nel presente dispositivo; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte   a   ottenere   la
cancellazione delle varieta' indicate nel  presente  dispositivo  dal
registro nazionale; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, del 29
luglio 2020, del 16 novembre 2021,  del  21  dicembre  2021,  dell'11
febbraio 2022, del 16 marzo 2022, del 6 ottobre 2022, del 16 dicembre
2022, del 20 dicembre 2022 e del 2 marzo 2023, dal Gruppo  di  lavoro
permanente per la protezione delle piante, Sezione  sementi,  di  cui
decreto ministeriale 30 giugno 2016; 
  Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli
interessati per  le  varieta'  in  iscrizione  oggetto  del  presente
provvedimento; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  a   ottenere   una
variazione di denominazione  delle  varieta'  indicate  nel  presente
dispositivo; 
  Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di  specie
agrarie, di cui all'art. 7 del  medesimo  decreto  legislativo,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le varieta' sottoelencate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varieta' di  specie
ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla
fine del decimo anno civile  successivo  a  quello  della  iscrizione
medesima, le varieta' sotto elencate, le cui sementi  possono  essere
certificate in quanto «sementi  di  base»,  «sementi  certificate»  o
controllate in quanto «sementi standard» (Lista A) e le  cui  sementi
possono essere controllate soltanto quali «sementi  standard»  (Lista
B). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico