IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti
degli enti  locali  e  quelli  delle  successive  fasi  cautelari  ed
esecutive sono posti a carico del debitore; 
  Visto l'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del  2019
il quale prevede, tra l'altro, che con decreto non regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono  individuate  le  misure
concernenti  il   costo   della   notifica   degli   atti   correlata
all'attivazione di procedure  esecutive  e  cautelari  a  carico  del
debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti  di
vendite  giudiziarie  e  i  diritti,  oneri  ed  eventuali  spese  di
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di  recupero,
nonche' le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che  nelle  more
dell'adozione  del  provvedimento,  con  specifico  riferimento  alla
riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le  tipologie
di spesa di cui ai decreti del Ministero delle  finanze  21  novembre
2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019  secondo  il
quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano  alle
province,  alle  citta'  metropolitane,  ai  comuni,  alle  comunita'
montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali,  di
seguito complessivamente denominati «enti»; 
  Visto l'art. 52, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facolta' di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei  tributi  e
di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della  gestione
dei servizi pubblici locali; 
  Visto  l'art.  26  del  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
concernente la Piattaforma per la notificazione digitale  degli  atti
della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma  402,  della
legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2,  lettera  c),  stabilisce
che   per   «amministrazioni»   devono   intendersi   le    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e,  limitatamente
agli atti emessi nell'esercizio di  attivita'  ad  essi  affidate  ai
sensi dell'art. 52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  i
soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e
4), del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale 30 maggio 2022 sull'«individuazione dei costi  e
dei criteri e modalita' di ripartizione e ripetizione delle spese  di
notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26,  comma
14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»; 
  Ritenuto che per la determinazione  della  misura  delle  spese  di
notifica si possa procedere a una rivalutazione  di  quelle  previste
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  settembre
2012 tenuto  conto  dell'incremento  dei  costi  applicati  da  Poste
Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio; 
  Ritenuto  che  per  la  determinazione  della  misura  delle  spese
esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi
indicati nella tabella A allegata  al  decreto  del  Ministero  delle
finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi
registrati dall'indice  Istat-  indice  dei  prezzi  al  consumo  per
famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001  al  mese  di
dicembre 2021; 
  Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese  per  le  procedure
esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori  a
euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere  applicato
un coefficiente di maggiorazione, graduato in  funzione  dell'entita'
del  credito,   atto   a   rappresentare   la   maggiore   onerosita'
riconducibile al corretto svolgimento di attivita' esecutive ai  fini
del recupero di crediti di rilevante importo; 
  Considerato che oltre al rimborso  delle  spese  per  le  procedure
esecutive svolte  direttamente,  agli  enti  e  ai  soggetti  di  cui
all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n.  446  del
1997 compete anche il rimborso delle  spese  vive  sostenute  per  le
attivita' necessariamente svolte da soggetti esterni,  funzionalmente
connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da
rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base
di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione; 
  Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei  regolamenti  di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre
2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.
109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto
riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie  che
pertanto continuano a trovare applicazione in forza della  previsione
dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                Ripetibilita' delle spese di notifica 
 
  1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica  degli  atti
impositivi e degli atti  di  contestazione  e  di  irrogazione  delle
sanzioni e di sollecito, stabiliti in  applicazione  della  legge  20
novembre  1982,  n.  890,  quelle  derivanti  dall'esecuzione   degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art.  1,
commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le
spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita'  di  notifica
previste da specifiche disposizioni normative. 
  2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la
piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale 30 maggio 2022.