IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti degli enti locali e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore; Visto l'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, tra l'altro, che con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonche' le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012; Visto l'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019 secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni, alle comunita' montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti»; Visto l'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facolta' di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; Visto l'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2, lettera c), stabilisce che per «amministrazioni» devono intendersi le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attivita' ad essi affidate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 sull'«individuazione dei costi e dei criteri e modalita' di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»; Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese di notifica si possa procedere a una rivalutazione di quelle previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012 tenuto conto dell'incremento dei costi applicati da Poste Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio; Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi registrati dall'indice Istat- indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2021; Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entita' del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosita' riconducibile al corretto svolgimento di attivita' esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo; Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attivita' necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione; Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che pertanto continuano a trovare applicazione in forza della previsione dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Ripetibilita' delle spese di notifica 1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita' di notifica previste da specifiche disposizioni normative. 2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.