IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 10, rubricato «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione del citato art. 10, con il quale e' stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, in particolare, l'art. 4-bis, cui e' stato aggiunto il comma 2-bis, prevedendosi che con decreto interministeriale sono determinate le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2019, recante «Determinazione delle indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2020); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, e, in particolare, l'art. 5, che reca disposizioni in materia di vigilanza sulle camere di commercio, come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Siciliana 2 marzo 2010, n. 4; Visto il decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L, che reca l'«Approvazione del testo unico delle leggi regionali "sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"» (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 52 del dicembre 2007); Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 1, commi da 590 a 602, della legge n. 160 del 2019, e in particolare il comma 596, ove si stabilisce che «I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Visto ancora il citato art. 4-bis della legge n. 580 del 1993, come ulteriormente modificato e integrato dall'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare: a) il comma 2-bis, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonche', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e fermo restando il limite di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali; b) il comma 2-bis.1, ove si prevede che con il decreto di cui al comma 2-bis e' prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso e che il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed e' adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'art. 18 della medesima legge n. 580 del 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2001); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il «Regolamento in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»; Ritenuto di stabilire i criteri e i limiti al trattamento economico degli organi di amministrazione delle Camere di commercio, in modo da assicurare misure omogenee per ambiti dimensionali delle medesime Camere di commercio; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, concernente gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», non ancora convertito, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto determina i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 4-bis, commi 2-bis e 2-bis. 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i principi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.