IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELE FINANZE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'art. 10, rubricato  «Riordino  delle  funzioni  e  del
finanziamento delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,   di
attuazione del citato art. 10, con il quale e'  stata  modificata  la
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, in particolare, l'art. 4-bis,  cui
e' stato aggiunto  il  comma  2-bis,  prevedendosi  che  con  decreto
interministeriale  sono  determinate  le  indennita'   spettanti   ai
componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio,  delle
loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese  sostenute
per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi
camerali  nonche'  dei  limiti   al   trattamento   economico   degli
amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2019,
recante «Determinazione delle indennita' spettanti ai componenti  dei
collegi dei revisori delle camere di commercio,  delle  loro  aziende
speciali, dei criteri  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  lo
svolgimento dell'incarico  per  i  componenti  di  tutti  gli  organi
camerali  nonche'  dei  limiti   al   trattamento   economico   degli
amministratori delle  aziende  speciali  e  delle  unioni  regionali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29
del 5 febbraio 2020); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, e,  in
particolare, l'art. 5, che reca disposizioni in materia di  vigilanza
sulle camere di commercio, come modificato dall'art.  2  della  legge
della Regione Siciliana 2 marzo 2010, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione  Trentino-Alto  Adige
12 dicembre 2007, n. 9/L, che reca l'«Approvazione  del  testo  unico
delle leggi regionali "sull'ordinamento delle  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Trento  e  di  Bolzano"»
(pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 52 del dicembre 2007); 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, commi da 590 a 602, della legge n. 160 del 2019,  e
in particolare il comma 596, ove si stabilisce  che  «I  compensi,  i
gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione  dei
rimborsi   spese,   spettanti   ai   componenti   degli   organi   di
amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti  e
organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da
parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ovvero  mediante  deliberazioni  dei
competenti organi degli enti  e  organismi  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge,  statutarie  e  regolamentari,  da  sottoporre
all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti
compensi e  gettoni  di  presenza  sono  determinati  sulla  base  di
procedure,  criteri,  limiti  e  tariffe  fissati  con  decreto   del
presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Visto ancora il citato art. 4-bis della legge n. 580 del 1993, come
ulteriormente modificato e integrato dall'art. 1, comma  25-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare: 
    a) il comma 2-bis, che dispone che con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le indennita'  spettanti  ai  componenti  dei
collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle  loro
aziende speciali e delle unioni  regionali,  i  criteri  di  rimborso
delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  dell'incarico  per   i
componenti di tutti gli  organi,  nonche',  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e fermo restando il limite di cui all'art. 13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno  2014,  n.  89,  i  limiti  al  trattamento  economico   degli
amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali
e delle unioni regionali; 
    b) il comma 2-bis.1, ove si prevede che con il decreto di cui  al
comma 2-bis e' prorogato il divieto dei compensi degli organi per  le
camere di commercio in corso  di  accorpamento  fino  al  1°  gennaio
dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso e  che
il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico
relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed  e'
adottato nei limiti  delle  risorse  disponibili  per  le  camere  di
commercio in base alla legislazione vigente, senza che  possa  essere
previsto l'incremento del diritto annuale di cui  all'art.  18  della
medesima legge n. 580 del 1993; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
363, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per  la
determinazione dei compensi  ai  presidenti  e  ai  componenti  degli
organi delle camere di commercio»; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
gennaio 2001, recante «Fissazione dei criteri per  la  determinazione
dei compensi  dei  componenti  di  organi  di  amministrazione  e  di
controllo degli enti e organismi pubblici» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2001); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2022, n. 143, recante il «Regolamento in attuazione  dell'art.
1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  in  materia  di
compensi, gettoni di presenza e ogni altro  emolumento  spettante  ai
componenti gli organi di amministrazione e di controllo,  ordinari  e
straordinari, degli enti pubblici»; 
  Ritenuto di stabilire i criteri e i limiti al trattamento economico
degli organi di amministrazione delle Camere di commercio, in modo da
assicurare misure omogenee per  ambiti  dimensionali  delle  medesime
Camere di commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196»  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 3,  concernente  gli  atti  soggetti  al
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte  dei  conti
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», non ancora convertito, ove si dispone la  modifica  della
denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che  acquisisce
il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina i criteri e i limiti massimi degli
emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle  Camere  di
commercio ai sensi dell'art. 4-bis, commi 2-bis  e  2-bis.  1,  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i  principi  definiti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  agosto
2022, n. 143.