IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 822, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che autorizza gli enti di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, in sede di approvazione del rendiconto  2022  da
parte    dell'organo     esecutivo     e     previa     comunicazione
all'amministrazione statale o regionale che ha erogato  le  somme,  a
svincolare quote del  proprio  avanzo  vincolato  di  amministrazione
riferite  ad  interventi  conclusi  o  gia'  finanziati  negli   anni
precedenti  con  risorse  proprie,  non   gravate   da   obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le
risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per: 
    a) la copertura dei maggiori  costi  energetici  sostenuti  dagli
enti territoriali oltre che  dalle  aziende  del  Servizio  sanitario
regionale; 
    b) la copertura del disavanzo della gestione 2022  delle  aziende
del Servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti
e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei
costi energetici; 
    c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i  rincari
delle fonti energetiche; 
  Visto l'art. 1, comma 823, della legge n. 197 del  2022,  il  quale
prevede che le somme svincolate e utilizzate per le finalita' di  cui
al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, e che con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' applicative dei richiamati commi 822 e 823; 
  Visto l'art. 16-ter del decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14  che
all'art. 1, comma 822, della legge n. 197 del 2022, dopo  la  lettera
c) ha aggiunto la seguente: 
    c-bis)    il    sostegno    degli    operatori    del     settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una  diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al
15 gennaio 2023 di almeno  il  30  per  cento  rispetto  al  medesimo
periodo dell'anno precedente; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  concernente
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del  2011,  il  quale
prevede che le regioni e gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i loro organismi ed  enti
strumentali in contabilita' finanziaria  adottano  sistemi  contabili
omogenei; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  118  del  2011
che definisce gli organismi strumentali delle regioni  e  degli  enti
locali come le loro  articolazioni  organizzative,  anche  a  livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e  contabile,  prive  di
personalita' giuridica, comprese le istituzioni degli enti locali  di
cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo n.  118  del  2011  che
definisce gli enti strumentali controllati  e  partecipati  da  parte
delle regioni e degli enti locali  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 118  del  2011
che definisce le quote vincolate  del  risultato  di  amministrazione
delle regioni e delle province autonome; 
  Visto l'art. 51  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  che
disciplina le variazioni del bilancio di  previsione,  del  documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale delle regioni  e
delle province autonome; 
  Visto l'art. 187, comma 3-ter, del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 che  definisce  le  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione degli enti locali; 
  Visto l'art. 175 del citato decreto legislativo n.  267  del  2000,
che disciplina le variazioni al bilancio di previsione  ed  al  piano
esecutivo di gestione degli enti locali; 
  Viste le funzioni fondamentali  dei  comuni  di  cui  al  comma  27
dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Viste le funzioni fondamentali delle province di cui  al  comma  85
dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Viste le funzioni fondamentali delle province  montane  di  cui  al
comma 86 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Viste le funzioni fondamentali delle citta' metropolitane di cui al
comma 44 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visti i livelli essenziali delle prestazioni di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, relativi alle funzioni
fondamentali degli enti locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno,  n.  242764  del  18  ottobre
2022, concernente la certificazione per l'anno 2022 della perdita  di
gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al  netto
delle minori spese e delle risorse assegnate  a  vario  titolo  dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese  connesse
alla  predetta  emergenza,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  3,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  cui  al  comma  823
dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 19 aprile 2023 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per quote di avanzo  vincolato  di
amministrazione riferite ad interventi  conclusi  o  gia'  finanziati
negli  anni  precedenti  con  risorse   proprie,   non   gravate   da
obbligazioni sottostanti  gia'  contratte  si  intendono  le  risorse
vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti
erogati  a  favore  dell'ente  per  una  specifica  destinazione  che
residuano a seguito: 
    a)  della   completa   realizzazione   dell'intervento   cui   il
trasferimento  era  destinato,   secondo   le   modalita'   richieste
dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti; 
    b)  del  pieno  finanziamento   di   interventi   in   corso   di
realizzazione disposto negli esercizi precedenti cui  hanno  concorso
risorse proprie dell'ente. 
  2. Non costituiscono «quote di avanzo vincolato di  amministrazione
riferite  ad  interventi  conclusi  o  gia'  finanziati  negli   anni
precedenti  con  risorse  proprie,  non   gravate   da   obbligazioni
sottostanti gia' contratte» i trasferimenti: 
    a) erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute
quali ad esempio i Fondi del PNRR e del PNC,  esclusa  la  quota  dei
trasferimenti  riguardanti  spese   rendicontate   finanziate   negli
esercizi precedenti con risorse proprie; 
    b) per i quali e' prevista dal legislatore in via  preventiva  la
restituzione o la compensazione delle risorse  non  utilizzate  sulla
base  di  rendicontazioni,  verifiche  dell'utilizzo  delle   risorse
ricevute o certificazioni, ad esempio la  certificazione  di  cui  al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022; 
    c) che hanno finanziato obbligazioni  giuridiche  perfezionate  o
spese per le quali sono state formalmente attivate  le  procedure  di
affidamento; 
    d) erogati per la realizzazione  di  interventi  di  sostegno  di
natura assistenziale, sociale ed economico a favore di terzi, se  non
e' dimostrata la completa attuazione  dell'intervento  nei  confronti
dei beneficiari; 
    e) riguardanti interventi in corso  di  realizzazione  finanziati
negli esercizi precedenti con altri trasferimenti, e non con  risorse
proprie come previsto dal comma 1, lettera b); 
    f) non ancora erogati, in quanto a  seguito  della  comunicazione
riguardante  la  conclusione  o  il   finanziamento   dell'intervento
l'amministrazione erogante non puo' procedere  all'erogazione  di  un
contributo non necessario. 
  3. In applicazione dei commi 822 e 823 dell'art. 1 della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  possono  svincolare   quote
vincolate   del   risultato   di   amministrazione,   accertato   con
l'approvazione  del  medesimo   rendiconto   da   parte   dell'organo
esecutivo, attraverso apposita delibera del medesimo organo esecutivo
che: 
    a) nell'ambito delle voci dell'allegato a/2 al  rendiconto  2022,
approvato dall'organo esecutivo, individua le risorse  vincolate  nel
risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti  riferite  ad
interventi conclusi o  gia'  finanziati  negli  anni  precedenti  con
risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni  sottostanti   gia'
contratte,  con  esclusione  delle  somme  relative   alle   funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 
    b)  attribuisce  alle  risorse  di  cui  alla   lettera   a)   le
destinazioni previste dall'art. 1, comma 822, della citata  legge  n.
197 del 2022. Tali risorse conservano la natura di quote vincolate. I
nuovi  vincoli  operano  dall'esercizio  2023  e  sono  rappresentati
nell'allegato a/2 al rendiconto 2023; 
    c)  autorizza  le  variazioni  del  bilancio  di  previsione  che
dispongono l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione di
cui alla lettera a) per gli interventi di cui  alla  lettera  b),  da
attuare  previa  comunicazione  dello  svincolo   all'amministrazione
statale o regionale che ha erogato le somme e al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale utilizzo  delle  risorse
attraverso la costituzione di Fondi e accantonamenti  e'  autorizzato
previa individuazione dei criteri e dei  tempi  di  attuazione  degli
interventi da realizzare a seguito dello svincolo. 
  4. La comunicazione all'amministrazione statale o regionale che  ha
erogato le somme e al Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato precisa se lo svincolo delle risorse e'  effettuato  a  seguito
della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era
destinato o  a  seguito  del  pieno  finanziamento  degli  interventi
disposto  negli  esercizi  precedenti,  cui  hanno  concorso  risorse
proprie dell'ente, e indica il vincolo  attribuito  ai  trasferimenti
non utilizzati e i relativi tempi di attuazione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2023 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta