IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni  in  materia
di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni  in  materia
di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  che  ha  approvato  la   tabella   ATECO   2007   di
classificazione delle attivita' economiche  da  indicare  in  atti  e
dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri  di  applicazione
degli studi di settore per le imprese multiattivita'; 
  Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, recante il  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita'; 
  Visto l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario
agevolato; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con
cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  per
gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; 
  Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come  modificato
dall'art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede che
gli indici sintetici di  affidabilita'  fiscale  sono  approvati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il  mese  di
marzo del periodo d'imposta successivo a quello  per  il  quale  sono
applicati; 
  Visto il medesimo comma 2  dell'art.  9-bis  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, che prevede che le eventuali  integrazioni  degli
indici, indispensabili per  tenere  conto  di  situazioni  di  natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale
sono applicate; 
  Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le
fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati  rilevanti  ai
fini della progettazione, della realizzazione,  della  costruzione  e
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; 
  Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede  che
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'  degli
indici per determinate tipologie di contribuenti; 
  Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  che  prevede
l'istituzione di una Commissione di esperti che e' sentita nella fase
di elaborazione e, prima dell'approvazione e della  pubblicazione  di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle  attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici; 
  Visto l'art. 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
modificato dall'art. 24 del decreto legislativo  3  agosto  2018,  n.
105, che ha disposto che gli enti del Terzo settore  non  commerciali
che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai
sensi del medesimo art.  80,  sono  esclusi  dall'applicazione  degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti  dall'art.  9-bis
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto l'art. 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
modificato dall'art. 29 del decreto legislativo  3  agosto  2018,  n.
105, che ha disposto che  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le
associazioni  di  promozione  sociale,  che   applicano   il   regime
forfetario   ai   sensi   del   medesimo   art.   86   sono   escluse
dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto l'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come
modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95,
che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina
prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2019, che ha istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista
dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  modificata  con
successivi decreti del 13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021; 
  Visto  l'art.  148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
concernente le modifiche alla disciplina degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale; 
  Visto l'art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha,  da
ultimo, modificato l'art. 148 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  24
febbraio          2023           concernente           l'approvazione
di centosettantacinque modelli  per   la   comunicazione   dei   dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  indici  sintetici   di
affidabilita' fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
marzo 2022 di approvazione degli indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale  relativi  ad  attivita'  economiche   dei   comparti   delle
manifatture,  dei  servizi,   del   commercio   e   delle   attivita'
professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche; 
  Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze  8
febbraio 2023 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale   relativi   ad    attivita'    economiche    dei    comparti
dell'agricoltura, delle manifatture, dei  servizi,  del  commercio  e
delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita'
specifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6
aprile 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Approvazione delle modifiche agli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale approvati  con  i  decreti  ministeriali  21
marzo 2022 e 8 febbraio 2023, indicate nei successivi articoli. 
  2.  Le  risultanze  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche  approvate  con  il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione  di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al  regime  premiale  di
cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale,  di
cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.