IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made  in  Italy»  e  all'art.  2,  comma  4,  prevede  che  «le
denominazioni  "Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy"  e
"Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo
economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Visto il decreto direttoriale del 28 maggio 2013,  n.  65/SAA/2013,
con  il  quale  la  societa'  cooperativa   «Esperanza   -   societa'
cooperativa  edilizia»  e'  stata  posta  in  scioglimento  per  atto
dell'autorita' con la contestuale nomina  a  commissario  liquidatore
dell'avv. Valeria Ciervo; 
  Vista la sentenza del 10 luglio 2020, n. 1115/2020 del Tribunale di
Avellino, pervenuta alla Divisione  competente  in  data  25  ottobre
2022, con nota prot. n. 0319349, con la quale e' stato dichiarato  lo
stato d'insolvenza della societa' cooperativa «Esperanza  -  societa'
cooperativa edilizia»; 
  Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, la predetta sentenza e' stata comunicata  all'autorita'
competente perche' disponga  la  liquidazione  ed  e'  stata  inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini  stabiliti
per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; 
  Ritenuta l'opportunita' di omettere la comunicazione di  avvio  del
procedimento ex art. 7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con
prevalenza dei principi  di  economicita'  e  speditezza  dell'azione
amministrativa, atteso che l'adozione  del  decreto  di  liquidazione
coatta  amministrativa  e'  atto   dovuto   e   consequenziale   alla
dichiarazione dello stato di insolvenza e che il  debitore  e'  stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  suddetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva
ministeriale del 9 giugno 2022, in  ottemperanza  ai  criteri  citati
negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  societa'  cooperativa  «Esperanza  -  societa'  cooperativa
edilizia», con sede in Avellino (AV) (codice fiscale n.  00287390645)
e' posta in liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
2545-terdecies del codice civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore
il dott. Elia Coppola, nato a Napoli (NA) il 7 ottobre  1966  (codice
fiscale CPPLEI66R07F839P), ivi domiciliato alla Calata San Marco,  n.
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