Estratto determina n. 326/2023 del 2 maggio 2023 
 
    Medicinale: LEVOTIROXINA ARISTO. 
    Le nuove indicazioni terapeutiche  del  medicinale  «Levotiroxina
Aristo» (levotiroxina): 
      «"Levotiroxina Aristo" 25-200 microgrammi compresse: 
        ipotiroidismo; 
        profilassi  contro  il  gozzo  ricorrente   successivo   alla
resezione del gozzo eutiroideo; 
        gozzo benigno eutiroideo; 
        terapia soppressiva e  sostitutiva  nelle  patologie  maligne
della tiroide, specialmente post-tiroidectomia; 
      "Levotiroxina Aristo" 25-100 microgrammi compresse: 
        co-terapia nel trattamento antitiroideo  dell'ipertiroidismo,
una volta raggiunto lo stato eutiroideo; 
      "Levotiroxina Aristo" 100/150/200 microgrammi compresse: 
        test di soppressione tiroidea», 
    sono rimborsate come segue. 
    Confezione: «75 microgrammi compresse» 50  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 046021352 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,05. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,97. 
    Confezione: «125 microgrammi compresse» 50 compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 046021414 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,13. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,12. 
    Confezione: «150 microgrammi compresse» 50 compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 046021477 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,15. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,16. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge  5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Levotiroxina Aristo» (levotiroxina) e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
    Per le confezioni con  A.I.C.  n.  046021046,  n.  046021251,  n.
046021111, n.  046021186,  le  nuove  indicazioni  terapeutiche  sono
rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati  nella
determina AIFA n. 495/2020  del  30  aprile  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
121 del 12 maggio 2020. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Levotiroxina  Aristo»  (levotiroxina)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                   Autorizzazione delle variazioni 
 
    E'    autorizzato    l'aggiornamento    del    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche
e dei  corrispondenti  paragrafi  del  foglio  illustrativo  e  delle
etichette. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determina. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto entro e non oltre i sei  mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che
scelgano la modalita' di ritiro in formato  cartaceo  o  analogico  o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.