IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che  inserisce
nel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive
modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1  il  quale,  al  comma  1,
prevede  che  «In  via  sperimentale  per  il  2023,   gli   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione
separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
335 , possono conseguire  il  diritto  alla  pensione  anticipata  al
raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di
un'anzianita' contributiva minima di 41  anni,  di  seguito  definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro  il  31
dicembre 2023  puo'  essere  esercitato  anche  successivamente  alla
predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo». 
  Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n.  197  del  2022,
con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti  che  abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di  cui  al
comma  283  per  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della  quota
dei contributi a proprio carico relativi  all'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  della
predetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma
corrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratore
che  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'ente
previdenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predetta
facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore». 
  Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata  legge  n.  197  del
2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del  comma  286  sono
stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Incentivo al posticipo del pensionamento 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di  cui  all'art.  1,
comma 286, della predetta legge, che  abbiano  maturato  i  requisiti
minimi previsti per l'accesso al trattamento di  pensione  anticipata
flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   dei
contributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima. 
  3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia  di  cui  al
comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da  parte
del datore di lavoro della quota a carico del  lavoratore  a  partire
dalla  prima  decorrenza  utile  per  il  trattamento   di   pensione
anticipata flessibile. Se  la  facolta'  di  rinuncia  e'  esercitata
contestualmente o successivamente alla  prima  decorrenza  utile  per
predetto pensionamento, l'obbligo di  versamento  contributivo  viene
meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della
facolta' medesima. 
  4. L'importo dei contributi non versati e' interamente  corrisposto
al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore  sono
imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. 
  5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi  non
versati cessa in caso  di  conseguimento  di  una  pensione  diretta,
ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la  pensione  di
vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  o  al  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  per  la
pensione  di  vecchiaia  prevista  dalla  gestione  pensionistica  di
appartenenza, se inferiore. 
  6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di  tutti
i  rapporti  di  lavoro,  in  essere  o  successivi,  e  puo'  essere
esercitata una  sola  volta  in  qualunque  momento  successivo  alla
maturazione dei requisiti per l'accesso al  trattamento  di  pensione
anticipata flessibile. Detta  facolta'  e'  revocabile.  In  caso  di
revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di  paga  successivo  al
momento in cui la revoca stessa e' esercitata. 
  7. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  riguarda  esclusivamente  i
contributi pensionistici dovuti in relazione  ai  periodi  di  lavoro
effettuati  dopo  la  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  al
trattamento di pensione anticipata flessibile. 
  8. In caso di riconoscimento  di  fiscalizzazione  dei  contributi,
l'incentivo e' erogato al netto della parte di  contributi  a  carico
del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere
riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai  fini  del
computo delle prestazioni pensionistiche.