IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo». Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022, con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore». Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del 2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Decreta: Art. 1 Incentivo al posticipo del pensionamento 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1, comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. 3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima. 4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. 5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. 6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa e' esercitata. 7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. 8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.