IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978,  n.  833  e  successive  modifiche
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,  e  successive
modifiche  recante  «Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art.  1  della  legge  30  novembre
1998, n. 419»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266  e
successive modifiche, che  nell'istituire  l'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni  «di
supporto delle attivita' regionali, di  valutazione  comparativa  dei
costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione
di disfunzioni e sprechi nella gestione  delle  risorse  personali  e
materiali e nelle  forniture,  di  trasferimento  dell'innovazione  e
delle sperimentazioni in materia sanitaria»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  115  e  successive
modifiche, recante «Completamento del  riordino  dell'Agenzia  per  i
servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e  3,  comma  1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e
successive modifiche, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»,
che ha ridenominato l'Agenzia in «Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali» (Agenas); 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  e  successive  modifiche,
recante disposizioni sul «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020,  n.
322 che, all'art. 1, comma 1043, prevede  l'istituzione  del  sistema
informatico  di  registrazione  e  conservazione  di  supporto  dalle
attivita' di  gestione,  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
delle componenti del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il regolamento delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28
settembre 2021, che integra il regolamento UE 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12
febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei  giovani  ed  il  superamento  del
divario territoriale; 
  Considerato il principio di «non arrecare un  danno  significativo»
(DNSH, «Do no significant harm»), ai sensi dell'art. 2, punto 6), del
regolamento   (UE)    2021/241    e    gli    orientamenti    tecnici
sull'applicazione dello stesso; 
  Visto il Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  per  l'Italia
(PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN  del
13 luglio 2021 notificata all'Italia dal  segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante l'individuazione della Governance del
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e  delle  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del  citato  decreto-legge
n. 77  del  2021,  relative  alle  «Pari  opportunita'  e  inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del
23 novembre 2021, n. 279 recante «Procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178»  in
particolare  l'art.  3,  comma  3,  laddove  si  prevede   che   «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a  specifici  progetti  in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono  appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria  del  bilancio  gestionale  al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle  uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con  l'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 77 del 2021 le amministrazioni centrali titolari  di
interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede  di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,  almeno  il
40%  delle  risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR e il Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal
Servizio centrale per il  PNRR  verifica  il  rispetto  del  predetto
obiettivo e, laddove necessario,  sottopone  gli  eventuali  casi  di
scostamento alla Cabina di regia, che  adotta  le  occorrenti  misure
correttive e propone eventuali misure compensative; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 77 del 2021 «In caso di mancato  rispetto  da  parte
delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  delle
citta' metropolitane, delle province e dei comuni  degli  obblighi  e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita'  di
soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di  atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti  del  Piano,  ovvero
nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei  progetti,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della predetta legge n.
178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Considerato che la misura  contribuisce  all'indicatore  comune  UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi  digitali  pubblici  nuovi  e
aggiornati» misurato attraverso  il  numero  di  utenti  di  servizi,
prodotti e  processi  digitali  pubblici  recentemente  sviluppati  o
significativamente aggiornati grazie al sostegno  fornito  da  misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore    e'    responsabile    della    corretta    alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di  cui  all'art.  1,
comma 1043, della citata legge n. 178 del 2020; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Vista la circolare RGS-MEF del 14  ottobre  2021,  n.  21,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 29  ottobre  2021,  n.  25,  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Rilevazione
periodica avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli
investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre  2021,  n.  32,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre  2021,  n.  33,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento
sulla circolare del 14 ottobre  2021,  n.  21  -  Trasmissione  delle
istruzioni  tecniche  per  la   selezione   dei   progetti   PNRR   -
Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza  del
c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  18  gennaio  2022,  n.  4,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art.  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  24  gennaio  2022,  n.  6,  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di
assistenza tecnica per le amministrazioni titolari  di  interventi  e
soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 10  febbraio  2022,  n.  9,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  Target  e
Milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto, l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.
121, convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156  il  quale  prevede
che «La notifica della citata decisione di esecuzione  del  consiglio
UE  -  ECOFIN  recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di  cui  al  comma  2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione,  da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Considerate le indicazioni relative al raggiungimento di  Milestone
e Target contenute negli allegati alla decisione  di  esecuzione  del
Consiglio Ecofin  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia sopracitata; 
  Considerate le indicazioni relative al raggiungimento di  Milestone
e Target europei allegati del decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale del 24 settembre 2021, n. 229; 
  Visto l'atto di indirizzo del Ministro della salute del 12  ottobre
2021  con  il  quale  sono  stati  individuati  i  relativi  Soggetti
attuatori  nell'ambito   degli   interventi   e   sub-interventi   di
investimento del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  a
titolarita' del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  1  aprile  2022,
recante   l'attribuzione   delle   risorse   degli    interventi    e
sub-interventi di investimento  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) a titolarita' del Ministero della salute Missione 6
e, in particolare, l'allegato 1, che ricomprende il  sub-investimento
«2.2 c «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-misura: «corso
di formazione manageriale» per un importo di risorse  assegnate  pari
ad euro 18.000.000,00, calcolato sulla  base  di  un  costo  unitario
standard di euro 4.000 per partecipante, stimato su  una  analisi  di
benchmark di mercato per corsi di analoga tipologia,  come  riportato
tra l'altro nel documento programmatorio c.d. «Narrative»; 
  Visto il Target  M6  C2-16  relativo  al  sub-investimento  «2.2  c
«Sviluppo  delle  competenze   tecniche-professionali,   digitali   e
manageriali del personale del sistema sanitario» - sub-misura: «corso
di formazione manageriale» che prevede Formazione per  l'acquisizione
di competenze e abilita' di management e digitali  per  il  personale
del Servizio sanitario nazionale l'attivazione e l'erogazione  di  un
corso di formazione per l'acquisizione di competenze  e  abilita'  di
management e digitali rivolto a 4.500 manager e  middle  manager  del
Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2026; 
  Considerato che con l'investimento si dovra' realizzare un percorso
di formazione per  il  personale  apicale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, per consentire agli  interessati  l'acquisizione
delle necessarie competenze e abilita'  manageriali  e  digitali  per
affrontare le  sfide  attuali  e  future  in  un'ottica  sostenibile,
innovativa, flessibile e orientata al risultato; 
  Considerato che il percorso formativo  suindicato  ha  altresi'  lo
scopo di fornire ai discenti le  competenze  manageriali  utili  alla
realizzazione e alla gestione dei  nuovi  modelli  assistenziali  (in
primis la riforma  del  territorio),  nonche'  quelle  relative  alle
innovazioni  digitali  e  tecnologiche  (telemedicina,  FSE,   ecc.),
nonche' a supportare i discenti stessi nelle  fasi  di  realizzazione
del PNRR; 
  Considerato che il predetto personale apicale afferisce ai  Servizi
sanitari regionali e provinciali e che, pertanto,  le  regioni  e  le
province  autonome  provvederanno,   coerentemente   con   il   ruolo
istituzionale  di  queste  ultime,   nell'ambito   della   formazione
manageriale, ad erogare i corsi in argomento, sulla  base  di  quanto
previsto nel Piano operativo allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  Agenas,   nell'ambito   del   proprio   obiettivo
prioritario  svolge  attivita'  di  supporto  tecnico-operativo  alle
politiche statali e  regionali  di  governo  del  sistema  sanitario,
all'organizzazione dei servizi, alle prestazioni assistenziali e alla
formazione, e realizza tale  obiettivo  anche  tramite  attivita'  di
ricerca, di monitoraggio, di valutazione e  di  formazione  orientate
allo sviluppo del sistema salute,  promuovendo  anche  iniziative  in
tema  di  formazione   e   offrendo   supporto   alle   regioni   per
l'organizzazione ed attivazione dei corsi di  formazione  manageriale
di cui all'art. 1 comma 4, lettera c) del decreto legislativo n.  171
del 2016 e successive modifiche; 
  Ritenuto che, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  Agenas,  in
qualita' di organismo intermedio,  e'  delegato  dall'amministrazione
titolare all'attuazione del sub-investimento, in particolare ad  esso
sono delegate le attivita' di selezione delle operazioni, gestione ed
erogazione, nonche' i controlli di  primo  livello  sulle  operazioni
selezionate. L'organismo intermedio, inoltre,  assicura  un  efficace
supporto alle attivita' in capo al Ministero  della  salute  e  delle
regioni,  secondo  quanto  definito  nello  schema  di   accordo   di
collaborazione e nel Piano operativo, parti integranti  del  presente
decreto nei quali sono definiti il perimetro del percorso  formativo,
i criteri di selezione degli enti di formazione, nonche' i  tempi  di
realizzazione, le modalita' di svolgimento dei corsi, i  costi  e  le
risorse finanziarie; 
  Considerato che, nello specifico, rappresenta interesse comune  del
Ministero della salute e di  Agenas  collaborare  in  funzione  della
realizzazione del PNRR e che tale collaborazione  risulta  essere  lo
strumento  piu'  idoneo  per  il  perseguimento  dei  reciproci  fini
istituzionali e, in  particolare,  per  la  realizzazione  della  sub
misura   M6C2   «2.2   c   «Sviluppo   delle   competenze   tecniche-
professionali, digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema
sanitario» - sub-misura: «corso di formazione  manageriale»,  la  cui
realizzazione richiede un supporto tecnico operativo mirato; 
  Ritenuto pertanto, necessario procedere alla stipula di un apposito
Accordo di collaborazione tra il Ministero  della  salute,  Direzione
generale delle  professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del
Servizio sanitario nazionale ed Agenas, quale organismo intermedio; 
  Ritenuto altresi', necessario per  garantire  la  piena  attuazione
dell'investimento che Agenas, quale organismo intermedio, sottoscriva
appositi atti d'obbligo  con  le  regioni  e  le  province  autonome,
soggetti beneficiari dell'investimento, nell'ambito dei loro  compiti
istituzionali; 
  Ritenuto inoltre,  necessario  definire,  fin  d'ora,  al  fine  di
assicurare una piena armonizzazione dei contenuti, degli strumenti  e
delle modalita' di erogazione  dei  percorsi  formativi,  che  Agenas
provveda ad attivare  ed  erogare  un  corso  di  formazione  pilota,
articolato in due edizioni, per un massimo di sessanta  partecipanti,
sulla base delle indicazioni contenute  nel  citato  Piano  operativo
citato, parte integrante,  dell'accordo  di  collaborazione,  per  il
quale e' stimato un finanziamento pari ad euro 240.000,00; 
  Atteso  che  il  costo  unitario  standard  di   euro   4.000   per
partecipante, stimato su una analisi  di  benchmark  di  mercato  per
corsi di analoga tipologia, come riportato tra l'altro nel  documento
programmatorio c.d. «Narrative» ricomprende i costi  diretti,  quali,
ad esempio, le ore di docenza e indiretti quali, ad esempio, i  costi
della struttura e  del  personale  di  staff  degli  enti  erogatori,
nonche'  tutte  le  fasi  del  corso  stesso,  quali   progettazione,
organizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione; 
  Considerato altresi' che i contenuti e il  perimetro  del  percorso
formativo, i criteri di selezione degli enti di formazione, nonche' i
tempi di realizzazione e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
alla presente  misura  saranno  indicati  a  livello  nazionale,  nel
rispetto  del  citato  Piano  operativo,  che  parimenti  a   livello
nazionale verra' assicurato  il  supporto  alle  regioni  e  province
autonome e che, pertanto, una quota pari al  4%  del  costo  standard
individuato  per  ogni  partecipante  e'  destinata   alla   predetta
attivita'; 
  Ritenuto pertanto, di assegnare ad Agenas, per le citate attivita',
un importo pari ad euro 710.400,00, che corrisponde al 4%  del  costo
complessivo dell'investimento quantificato in euro 18.000.000,00; 
  Considerata la  necessita'  di  garantire  la  distribuzione  delle
risorse in armonia con quanto disposto ai sensi  dall'art.  2,  comma
6-bis, del citato decreto-legge n. 77 del 2021,  tenuto  conto  della
numerosita'  del  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale   di
ciascuna regione e provincia autonoma; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato  regioni,  nella  seduta
del 2 marzo 2023 (Rep. Atti n. 27/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  si  intendono
integralmente richiamate, per l'attuazione  dell'intervento  previsto
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR),  Missione  M6,
Componente «2.2 c «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema  sanitario»  -
sub-misura:  «corso  di   formazione   manageriale»,   Agenas   viene
individuata quale organismo intermedio. 
  2. Il Ministero della salute Direzione generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse  umane  del  Servizio  sanitario  nazionale
sottoscrive con Agenas,  in  qualita'  di  organismo  intermedio,  un
apposito accordo di collaborazione  secondo  lo  schema  allegato  al
presente decreto, e secondo  quanto  previsto  nel  Piano  operativo,
parimenti allegato al presente decreto, quali parti  integranti,  per
la disciplina del  supporto  fornito  da  Agenas  alle  attivita'  di
gestione, monitoraggio e rendicontazione del Ministero della salute e
delle regioni e province autonome. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  Agenas  stipulera'
appositi atti d'obbligo  con  le  regioni  e  le  province  autonome,
soggetti beneficiari  dell'investimento,  nell'ambito  delle  proprie
competenze  istituzionali  in  materia  di  formazione   manageriale,
secondo lo schema allegato al presente decreto.