IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  pubblicato  sul  sito
istituzionale della stessa (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno  2023,  in
virtu' della legge 24  febbraio  2023,  n.  14  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA 31 ottobre 2008, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11
novembre 2008,  relativa  all'inserimento  nel  suddetto  elenco  del
medicinale «Revlimid», a base di lenalidomide, per il trattamento  di
pazienti     anemici     trasfusione-dipendenti,     con     sindrome
mielodisplastica  a  rischio  basso  o  intermedio-1,  portatori   di
delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche; 
  Vista la determina AIFA 24 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286  del  7
dicembre 2010, relativa alla proroga per ulteriori ventiquattro  mesi
dell'inserimento nel suddetto elenco del  medicinale  «Revlimid»  per
l'indicazione sopra citata; 
  Vista la determina AIFA n. 931 del  5  settembre  2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n.   931   del   15   settembre   2014,   riguardante   la   modifica
dell'indicazione terapeutica del medicinale  «Revlimid»  incluso  nel
suddetto elenco con l'adozione della nuova indicazione:  «trattamento
di pazienti  con  anemia  trasfusione-dipendente  dovuta  a  sindromi
mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, con delezione
del 5q,  associata  ad  altre  anomalie  cromosomiche,  quando  altre
opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate»; 
  Vista la determina AIFA n. 47075 del  20  aprile  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 99 del 29 aprile 2022, riguardante l'inserimento dei  generici  di
lenalidomide nel suddetto elenco per il trattamento di  pazienti  con
anemia trasfusione-dipendente  dovuta  a  sindromi  mielodisplastiche
(MDS) a rischio basso o intermedio-1, con delezione del 5q, associata
ad altre anomalie cromosomiche,  quando  altre  opzioni  terapeutiche
sono insufficienti o inadeguate; 
  Rilevato che il suddetto medicinale era sottoposto  a  monitoraggio
mediante apposita scheda di registro di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina AIFA n. 1315 del 10  novembre  2021,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  274  del  17  novembre  2021,  recante
«Rinegoziazione del medicinale per uso  umano  "Revlimid",  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», con  la
quale e' stato chiuso il registro di monitoraggio; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 14 dicembre 2022 n. 50; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  adottare   un   allegato   tecnico
contenente le condizioni di prescrizione del medicinale lenalidomide,
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,  in  sostituzione  del
registro per il monitoraggio del medicinale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale LENALIDOMIDE e' mantenuto nell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di  pazienti
con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche
(MDS) a rischio basso o intermedio-1, con delezione del 5q, associata
ad altre anomalie cromosomiche,  quando  altre  opzioni  terapeutiche
sono insufficienti o inadeguate, ed e' erogabile, a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle condizioni per  esso
indicate nell'allegato 1  che  e'  parte  integrante  della  presente
determina.