IL DIRETTORE GENERALE 
           per l'edilizia statale, le politiche abitative, 
        la riqualificazione urbana e gli interventi speciali 
 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella
legge n. 91 del 15 luglio 2022; 
  Visto, in particolare, l'art. 26, del citato decreto-legge n. 50/22
finalizzato a fronteggiare gli aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021; 
  Considerato che il medesimo  art.  26  comma  4  alla  lettera  a),
prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma  1
del citato articolo 26, alla copertura degli oneri  aggiuntivi  ,  si
provvede, in relazione agli interventi  finanziati,  in  tutto  o  in
parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  dal  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  seguito
denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101  ovvero  in  relazione  ai  quali   siano   nominati   Commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del  medesimo
art. 26.2; 
  Atteso, altresi', che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di
accesso  al  Fondo  sono  presentate  entro  il   31   agosto   2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto che sempre il comma 4  prevede,  ai  fini  dell'accesso  alle
risorse  del  Fondo,   che   le   stazioni   appaltanti   trasmettono
telematicamente l'istanza al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  secondo  le
modalita' definite con decreto del ministero medesimo,  da  adottarsi
entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  gia'   citato
decreto-legge n. 50/2022; 
  Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia statale,  le
politiche abitative, la  riqualificazione  urbana  e  gli  interventi
speciali n. 54 del 27 gennaio  2023  che  assegna  al  dirigente  pro
tempore della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 «Fondo per
la  prosecuzione  delle  opere  pubbliche»,  e  conseguentemente   lo
svolgimento delle attivita'  connesse  agli  adempimenti  di  cui  al
citato art. 26, comma 4,  lettera  a)  del  citato  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  6960  del  17  giugno   2022,
registrato alla Corte dei  conti  il  26  luglio  2022  al  n.  2209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 179 del  2  agosto  2022  e  sul  sito  del  Ministero,
«Sezione trasparenza», in data 28 luglio 2022, che  ha  stabilito  le
«Modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'art. 26 comma  4  lettera
a) del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  con  riferimento  agli
stati  di  avanzamento  concernenti   le   lavorazioni   eseguite   e
contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,  sotto  la
responsabilita' dello  stesso,  nel  libretto  delle  misure  dal  1°
gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1 agosto 2022 e  fino  al
31 dicembre 2022»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  162  del  22  novembre  2022,
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre  2022  al  n.  3744  e
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 23 dicembre 2022 n. 299, con il quale e' stato approvato l'elenco
delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili (n.  319
istanze ammissibili, di cui finanziabili n.  316)  per  un  ammontare
complessivo, comprensivo di IVA, a valere  sulle  risorse  del  Fondo
pari a euro  56.600.278,19,  comprensivo  dell'elenco  delle  istanze
delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili  con  le  relative
motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal  1°  gennaio
2022 al 31 luglio 2022; 
  Visto il decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023,  registrato
alla Corte dei conti il 16 marzo 2023 al n. 813 e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2023,
n. 74, con il quale e' stato approvato l'elenco delle n. 419  istanze
delle stazioni  appaltanti  ritenute  ammissibili  per  un  ammontare
complessivo, comprensivo di IVA, a valere  sulle  risorse  del  Fondo
pari a euro 113.937.918,65,  comprensivo  dell'elenco  delle  istanze
delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili  con  le  relative
motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite  dal  1°  agosto
2022 al 31 dicembre; 
  Visto, in particolare,  che  e'  stato  realizzato  un  applicativo
informatico  ad  hoc  per  l'inoltro  delle  istanze  relative   alle
lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio  2022  e  delle
lavorazioni eseguite dal 1 agosto al 31 dicembre 2022 alla competente
DG edilizia delle richieste di contributo in modalita' telematica, da
effettuarsi, a termini di legge, rispettivamente dal 1°  agosto  2022
al 31 agosto 2022 e dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023; 
  Preso atto che la piu' ampia diffusione dello strumento  in  parola
e' stata fornita  anche  attraverso  l'utilizzo  delle  piu'  moderne
tecnologie di comunicazione e che, in particolare, in data 27  luglio
2022 si e'  tenuto  un  webinar  per  tutte  le  stazioni  appaltanti
interessate, cui si sono collegati oltre milleseicento utenti; 
  Preso atto che le somme disponibili nel cap.  7007  «Fondo  per  la
prosecuzione delle opere pubbliche», sono pari a  euro  1.650.000.000
(competenza)  ed  euro  1.520.780.126,40  (cassa)  per   l'annualita'
corrente, al lordo dei pagamenti in corso in esecuzione  del  decreto
direttoriale  n.  63  del  27  aprile   2023   ammontanti   ad   euro
17.397.650,09; 
  Considerato che, al fine di determinare correttamente i  contributi
erogabili in favore delle  stazioni  appaltanti  richiedenti,  questa
amministrazione ha formulato all'Agenzia delle  entrate  il  seguente
quesito: «se gli importi derivanti dal  calcolo  della  compensazione
come indicato nella citata circolare n. 43362 del  25  novembre  2021
siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba  sommarsi,
in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per  l'esecuzione
dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi  del  numero  127-septies)
della  tabella  A,  Parte  III,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure
se  detti  importi  siano   esclusi   dal   campo   di   applicazione
dell'imposta»; 
  Considerato che con la risoluzione  n.  39/E  del  13  luglio  2022
l'Agenzia delle entrate  ha  ritenuto  che  per  quanto  concerne  la
corresponsione delle somme dalla stazione appaltante  all'appaltatore
«le  stesse   assumano   natura   di   integrazione   dell'originario
corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio  e
come  tale  risultano  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  secondo  le  modalita'  e  l'aliquota  gia'  previste  per
l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,  sopra  richiamato,
che sancisce il principio di  onnicomprensivita'  del  corrispettivo,
dispone che la  base  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare  complessivo  dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore  secondo  le  condizioni
contrattuali»; 
  Considerato che con nota  prot.  7913  del  2  agosto  2022  questa
amministrazione ha altresi' richiesto parere all'Avvocatura  generale
dello  Stato  se,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  del
contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti  a  valere
sulla dotazione dei Fondi di cui al comma  4  dell'art.  26,  andasse
considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalita' e l'aliquota gia'
previste per l'originario contratto di appalto. 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello  Stato  n.  31619/22
sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022  secondo  il
quale «andra' ammessa a contributo anche  la  maggiore  IVA  relativa
agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli  appaltatori
per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste
delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo
dell'IVA il cui onere non puo' che gravare sulle stazioni  stesse  al
momento  in  cui  provvederanno  alla  corresponsione  dei   maggiori
corrispettivi»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  164  del  22  novembre  2022,
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre  2022  al  n.  3740  e
pubblicato sul sito istituzionale del  Ministero,  con  il  quale  in
considerazione dell'errore in  cui  sono  incorse  numerose  stazioni
appaltanti nella presentazione  delle  istanze  relative  alla  prima
finestra (dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022),  a  una  piattaforma
diversa da quella pertinente, benche' si trattasse  di  finanziamenti
del PNRR, e' stato previsto un recupero «d'ufficio»  che  consentisse
di  ritenerle   comunque   ammissibili,   previo   il   trasferimento
informatico dalla piattaforma di cui alla lettera b),  del  comma  4,
dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, alla  piattaforma  di  cui
alla lettera a) del medesimo comma 4, dell'art. 26 del  decreto-legge
n. 50/2022; 
  Viste le note del 24 novembre 2022 prot. n. 6676, nelle more  della
registrazione del citato decreto, e del 31 gennaio 2023 prot. n. 2940
e del 7 marzo 2023 prot.n. 6676 con le quali la Direzione generale ha
interessato le competenti Direzioni per la regolazione dei  contratti
pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e Direzione  generale  per
la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici per procedere
al trasferimento delle istanze; 
  Visto il decreto direttoriale n. 8950 del 30 marzo 2023, registrato
alla Corte dei conti il 19 aprile 2023 al n. 1371  e  pubblicato  sul
sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  3  maggio
2023 n. 102, con il quale e' stato approvato l'elenco  delle  n.  362
istanze  delle  stazioni  appaltanti  ritenute  ammissibili  per   un
ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del
Fondo pari a euro 17.397.650,09, trasferite dalla piattaforma di  cui
alla lettera b), del comma  4,  dell'art.  26  del  decreto-legge  n.
50/2022 alla piattaforma di cui alla lettera a) del medesimo comma 4,
dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, in esecuzione  del  citato
decreto direttoriale n. 164  del  22  novembre  2002,  relative  alle
lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  la  regolazione  dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi  opere  del  4  aprile
2023 prot.n. 41281 con la quale e' stato comunicato l'elenco delle n.
156 istanze di adeguamento prezzi (n. 109 richieste monoCIG e  n.  47
richieste multiCIG) interessate dal predetto trasferimento e la  mail
della  Direzione  generale  per  la   digitalizzazione,   i   sistemi
informativi e statistici per i sistemi informativi del 9 aprile  2023
con la quale  e'  stato  comunicato  l'avvenuto  trasferimento  delle
istanze nella nuova piattaforma; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria svolta  da  questa  direzione  con
riferimento alle istanze trasferite dalla Direzione generale  per  la
regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi  opere
con la nota del 4 aprile 2023 prot. n. 41281  in  premessa,  relative
alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2002,  ed
a seguito della quale ne sono risultate ammissibili n. 155 (l'istanza
del Comune di Tarano, ID  5768,  CUP:  D95F2100174001  non  e'  stata
ammessa in quanto il contributo richiesto  per  detto  intervento  e'
stato gia' riconosciuto con il decreto direttoriale  n.  6241  del  2
marzo 2023 in premessa con riguardo  all'istanza  ID  866  presentata
dallo stesso comune),  da  cui  consegue  un  ammontare  complessivo,
comprensivo di IVA, a valere sulle risorse  del  Fondo  pari  a  euro
11.221.314,66, come riportato all'art. 1 del presente decreto; 
  Vista la nota dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana in data
12 aprile 2023 - prot. n. 17639  con  la  quale  e'  stata  segnalata
l'erronea esclusione dell'istanza ID 520, CUP:  D51B06000560008,  con
motivazione clausola A «intervento non finanziato dal  PNRR»  operata
dal decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo  2023  in  premessa,  in
considerazione del fatto che detto intervento e' invece  regolarmente
registrato in REGIS, come peraltro documentato e  accertato,  e  come
confermato dall'avvenuto riconoscimento,  nella  precedente  finestra
temporale, della richiesta di contributo per il  medesimo  intervento
operata dal decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, da  cui
consegue,  a  seguito  della  nuova  istruttoria,  il  riconoscimento
all'Azienda   ospedaliero-universitaria   Pisana   di   un   importo,
comprensivo di IVA, di euro 12.279.147,33; 
  Vista la nota MIT del 18 gennaio 2023 - prot. n. 1397 indirizza  al
Comune di Bulciago che ha quantificato un  maggior  importo  di  euro
18.000,00  riconosciuto  relativamente  al  1°   semestre   2022   da
restituire da parte del medesimo comune; 
  Vista la nota del Comune di Bulciago acquisita in  data  28  aprile
2023 prot. n. 12013 con la quale e' stato segnalato  che  mentre  con
decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023 in  premessa  e'  stata
operato un «Conguaglio istanze relative alle lavorazioni eseguite dal
1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022» con detrazione di  euro  18.000,00
sulle  istanze  ID  306,  ID  307  e  ID  414,  il  medesimo   comune
nell'istanza ID 414,  CUP:  B68E18000070006,  ha  operato  la  stessa
detrazione,  di  importo  di  euro  17.999,14,  qualificandola   come
«Risorse finanziarie  disponibili  utilizzate  dalla  S.A.»,  da  cui
consegue, a seguito della nuova  istruttoria,  il  riconoscimento  al
Comune di Bulciago di un importo di euro 17.999,14; 
  Considerato che il decreto direttoriale n. 8950 del 30  marzo  2023
in premessa ha riconosciuto al Comune di  Cugnoli  per  l'istanza  ID
5768, CUP:  C97H1800220001  di  adeguamento  prezzi  a  valere  sulle
risorse del fondo un importo  di  euro  74.008,84,  mentre  l'importo
richiesto  comprensivo  di  IVA  risulta  di  euro  87.453,02,   come
documentato ed accertato, da cui  consegue,  a  seguito  della  nuova
istruttoria, il riconoscimento al Comune di Cugnoli di un importo  di
euro 13.444,18; 
  Considerato che nel decreto direttoriale n.  162  del  22  novembre
2022 in premessa l'istanza  del  Comune  di  Casella  ID  1503,  CUP:
G87B20002880001 non risulta presente ne' tra  quelle  finanziate  ne'
tra quelle escluse, in  quanto  non  visualizzata  nella  piattaforma
informatica per mancata  associazione  al  protocollo  corrispondente
mentre, per quanto segnalato da detto comune in data 28 aprile 2023 -
prot. n.  12062  e  per  le  successive  verifiche  effettuate  dalla
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici,  l'istanza
risulta confermata in data 12 agosto 2022 ed associata al  protocollo
n. 12052 di pari data e resa visibile nella piattaforma a seguito  di
comunicazione mail della medesima direzione generale in data 5 maggio
2023, da cui consegue, a seguito dell'istruttoria, il  riconoscimento
al Comune di Casella di un importo di euro 14.669,84; 
  Vista la nota MIT del 19 gennaio 2023 - prot. n.  1655  indirizzata
al Comune di Treia con la quale, in riferimento all'istanza ID  1235,
CUP: I37H19002930008 ritenuta ammissibile con il decreto direttoriale
n. 164 del 22 novembre 2022  in  premessa  per  un  importo  di  euro
49.980,11, e' stato quantificato a rettifica un  contributo  di  euro
60.865,93, con  una  differenza  di  importo  di  euro  10.885,82  da
riconoscere al Comune di Treia nel 2° semestre 2022; 
  Considerato che il Comune di Treia con nota  acquisita  in  data  5
maggio 2023 prot. n.  12933  ha  segnalato  di  non  aver  presentato
istanza nel 2° semestre 2022, in quanto non necessaria, consegue,  in
ottemperanza alla predetta ministeriale del 19 gennaio 2023  -  prot.
n. 1655, il riconoscimento al Comune di Treia di un importo  di  euro
10.885,82; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra menzionato decreto  direttoriale
il quale prevede da parte del Ministero l'adozione di un  decreto  di
riconoscimento delle somme spettanti  con  riferimento  alle  istanze
presentate; 
  Atteso che nella fattispecie non si applica la disciplina del  c.d.
preavviso  di  rigetto,  considerato  quanto  espressamente  indicato
dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 nella parte in  cui  prevede
che «Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle procedure concorsuali», intendendosi per  procedura  concorsuale
anche  quella  riferita  a  tutti  i  procedimenti  connotati   dalla
concorsualita'  e  dalla  comparazione,  comprese  le  procedure   ad
evidenza pubblica (Cons. St., Ad. plen. 6/2016); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni riportate in premessa,  a  valere  sul  capitolo
7007  «Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere  pubbliche»,  Piano
gestionale  1,  del  bilancio  di  previsione  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  -  esercizio  finanziario  2023,  si
approvano le istanze delle stazioni appaltanti  ritenute  ammissibili
per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico